ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 420 del 04/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 04/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/05/2015
Stato iter:
22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/02/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/02/2017

CONCLUSO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09019
presentato da
MOLTENI Nicola
testo di
Lunedì 4 maggio 2015, seduta n. 420

   MOLTENI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la categoria dei periti industriali e dei periti industriali laureati, regolamentata con regio decreto n. 275 dell'11 febbraio 1929, si trova in una situazione di grave criticità che necessita di urgenti iniziative;
   con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 si è di fatto realizzata l'elevazione del livello di formazione alla laurea, quale requisito per l'accesso all'albo, come previsto dalla direttiva europea (48/89) di carattere generale sulle professioni che prevede per l'esercizio di una professione intellettuale un livello minimo di formazione post-secondario di tre anni di livello universitario;
   attraverso l'introduzione delle cosiddette «lauree brevi», si è dunque equiparato il sistema formativo dei periti industriali per l'accesso alle libere professioni regolamentate al sistema di riconoscimento previsto in Europa;
   successivamente è stata emanata la direttiva 36/2005, recepita dall'Italia con decreto legislativo n. 206 del 2007 che di fatto contribuiva a superare l'anomalia creatasi – come nel caso dei periti industriali – della coesistenza nel medesimo albo di professionisti con formazione universitaria e professionisti con formazione secondaria;
   difatti, l'articolo 12 della predetta direttiva del 2005, ripreso dall'articolo 20 del citato decreto legislativo del 2007, recita che: se lo Stato membro di origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non corrisponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative, in tal caso detta formazione precedente, ai fini del riconoscimento, corrisponde al livello della nuova formazione;
   in tal senso, costituisce un precedente quello dei consulenti del lavoro – anche loro con requisito formativo iniziale di livello secondario (i consulenti hanno visto elevarsi il livello minimo alla formazione universitaria) – per il cui esercizio della professione è stato fissato un termine per l'accesso ai possessori del vecchio titolo (decreto-legge n. 10 del 2007 che ha modificato la legge n. 1979 del 2012);
   invero, l'attuale contesto normativo comporta, a giudizio dell'interrogante una discriminazione di dubbia legittimità del perito industriale nell'ambito dell'Unione europea, essendogli preclusa la possibilità di accedere all'esercizio della professione regolamentata con il livello che gli spetta, ovvero il livello di qualifica prescritto all'articolo 11, lettera d), della direttiva 36/2005/CE –:
   se e quali iniziative di competenza intenda adottare con urgenza affinché possa essere interrotto l'accesso definitivo dei diplomati alla professione di perito industriale, al fine di evitare ogni discriminazione in danno dei periti industriali che già esercitano la professione sul territorio italiano e comunitario, chiarendo in modo netto e definitivo che la professione di perito industriale sia una professione  regolamentata appartenente al livello di qualifica professionale di cui all'articolo 11, lettera d), della direttiva 36/2005/CE. (4-09019)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017
nell'allegato B della seduta n. 746
4-09019
presentata da
MOLTENI Nicola

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante rappresenta criticità relative all'accesso alla professione di perito industriale, regolamentata con regio decreto n. 275 dell'11 febbraio 1929.
  In particolare, evidenzia come, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 «si è, di fatto, realizzata l'elevazione del livello di formazione alla laurea, quale requisito per l'accesso all'albo, come previsto dalla direttiva europea di carattere generale sulle professioni», direttiva che prevede, per l'esercizio di una professione intellettuale, un livello minimo di formazione post-secondario di tre anni di livello universitario.
  A parere dell'interrogante, attraverso l'introduzione delle cosiddette «lauree brevi», il sistema formativo dei periti industriali per l'accesso alle libere professioni regolamentate è stato allineato alle forme di riconoscimento previste in Europa e, attraverso il recepimento, con decreto legislativo n. 206 del 2007, della direttiva 36 del 2005, si è inteso superare l'anomalia consistente nella coesistenza, nel medesimo albo, di professionisti con formazione universitaria e professionisti con formazione secondaria. Evidenzia, in merito, come l'articolo 12 della direttiva del 2005, ripreso dall'articolo 20 del citato decreto legislativo del 2007, reciti che «se lo Stato membro di origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non corrisponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative, in tal caso detta formazione precedente, ai fini del riconoscimento, corrisponde al livello della nuova formazione».
  Secondo l'interrogante, inoltre, verrebbe a crearsi, nell'ambito dell'Unione europea, una ingiustificata discriminazione in danno del perito industriale italiano, essendogli preclusa la possibilità di accedere all'esercizio della professione regolamentata con il livello di qualifica prescritto all'articolo 11, lettera
d), della direttiva 36/2005/CE.
  Chiede, pertanto, quali iniziative di competenza, in quanto autorità vigilante, il Ministero della giustizia «intenda adottare, con urgenza, affinché possa essere interrotto l'accesso definitivo dei diplomati alla professione di perito industriale, al fine di evitare ogni discriminazione in danno dei periti industriali che già esercitano la professione sul territorio italiano e comunitario, chiarendo in modo netto e definitivo che la professione di perito industriale sia una professione regolamentata appartenente al livello di qualifica professionale di cui all'articolo 11, lettera
d), della direttiva 36/2005/CE».
  Lo statuto della professione di perito industriale è delineato – come osservato dalle competenti articolazioni ministeriali – dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
  La norma prevede che agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.
  Per quanto in questa sede rileva, le classi di laurea che conferiscono titolo all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo dei periti industriali sono le seguenti: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale, termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria), la classe 23 (sezioni: arti fotografiche, arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare, fisica industriale), la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).
  La disposizione prevede, altresì, che possono partecipare agli esami di Stato per le predette professioni quanti, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.
  Con la precisazione che agli iscritti in possesso del diploma di laurea spetta il titolo professionale di perito industriale «laureato».
  Secondo il delineato quadro normativo, l'accesso alla professione di perito industriale è, allo stato, consentito tanto ai diplomati che ai laureati.
  La direttiva 2005/36/CE prevede, invece, una serie di livelli di qualifica professionale diversificati a seconda del percorso di studi che il soggetto abbia compiuto.
  In considerazione della molteplicità dei percorsi di accesso alla professione, nel caso dei periti industriali è previsto un doppio livello di qualifica: possono, infatti, essere ammessi all'esame di Stato sia soggetti in possesso di un diploma di istruzione superiore, sia soggetti che abbiano conseguito una laurea triennale. I primi, qualora conseguano il titolo professionale di perito industriale, accederanno al livello di qualifica professionale previsto dall'articolo 11, lettera
e) della direttiva 2005/36/CE; i secondi, invece, accederanno al livello qualifica professionale previsto dall'articolo 11, lettera d) della direttiva 2005/36/CE.
  La modifica normativa prospettata dall'interrogante dovrebbe, pertanto, innovare l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, con conseguente individuazione e contestuale abrogazione delle numerose disposizioni che prevedono che si possa acquisire il titolo di perito industriale anche solo con un diploma di istruzione superiore, coinvolgendo anche le competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.
  Corre, peraltro, l'obbligo di segnalare come il parallelismo ravvisato dall'interrogante con la disciplina relativa ai consulenti del lavoro non sia pertinente.
  Nel caso dei periti industriali, infatti, con l'introduzione del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 non si è assistito ad un innalzamento del livello di formazione, posto che alla professione in questione si continua ad accedere anche con il diploma di istruzione superiore. Nel caso dei consulenti del lavoro, invece, l'articolo 5-
ter del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, ha integralmente riformato l'accesso alla professione, disponendo che sia condicio sine qua non per l'ammissione all'esame di Stato il conseguimento di una laurea triennale o anche quinquennale, nonché prevedendo un regime transitorio per coloro che avessero conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con un semplice diploma di istruzione superiore.
  La questione è, pertanto, all'attenzione degli uffici del mio dicastero.

Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni tecniche

statuto professionale

formazione professionale