ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 419 del 30/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09011
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Giovedì 30 aprile 2015, seduta n. 419

   RUSSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), ha previsto un contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a carico dei «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati»;
   con delibera n. 10 del 2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, l'Autorità summenzionata includeva tra i soggetti obbligati al pagamento anche le imprese di autotrasporto;
   contro questa delibera, le più importanti associazioni del settore hanno immediatamente preso posizione, lamentando la mancanza del presupposto impositivo previsto dal già citato articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, ovvero l'inquadrabilità delle imprese di autotrasporto nella categoria dei «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati»;
   questa osservazione ha trovato concordi sia il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, onorevole Umberto Del Basso De Caro, sia lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'epoca, onorevole Maurizio Lupi, che con due lettere distinte, rispettivamente del 13 maggio 2014 e del 2 dicembre 2014, indirizzate al presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dottor Andrea Camanzi, hanno evidenziato le criticità sottese all'inclusione delle imprese di autotrasporto tra i soggetti obbligati al contributo;
   in particolare, le due missive hanno evidenziato che:
    «l'estraneità dell'autotrasporto alla fattispecie in commento risulta evidente, ove solo si consideri che il mercato del trasporto di merci su strada, nazionale ed internazionale, è completamente liberalizzato...»;
    «le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ... già versano una quota annuale ad Organi che svolgono effettivi compiti specifici in materia, quali il Comitato Centrale dell'Albo e l'Autorità Antitrust; l'ulteriore contributo richiesto dall'Autorità aggrava dunque il carico fiscale, con ripercussioni negative anche sulla finanza pubblica, incentivando di fatto la delocalizzazione delle imprese, già molto diffusa»;
    «l'Autorità di regolazione dei trasporti è chiamata ad operare in riferimento ai vari settori delle infrastrutture e dei trasporti in cui ancora sussistono profili di esercizio delle attività in regime di esclusiva o di diritti speciali. Non è questo il caso dell'autotrasporto di merci su strada in cui l'accesso al mercato è libero e l'esercizio dell'attività consentito a chiunque abbia i requisiti previsti dalla normativa di settore»;
   nonostante queste autorevoli prese di posizione la questione è rimasta irrisolta visto che l'Autorità dei trasporti, con delibera n. 78 del 2014 approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015, ha continuato ad includere le imprese di autotrasporto tra i soggetti tenuti al contributo sebbene, nelle premesse del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si dia atto che sulla materia è in atto un contenzioso;
   in particolare, nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si legge che «sulla materia è insorto un contenzioso riferito all'individuazione della platea dei soggetti tenuti al versamento del citato contributo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, a seguito della delibera n. 10/2014 del 10 gennaio 2014»;
   è necessario che questo contenzioso venga sciolto al più presto, come peraltro è stato più volte sollecitato dalle principali associazioni dell'autotrasporto (l'ultima volta con lettera del 28 aprile), tenuto conto che: la platea degli obbligati al pagamento è stata ampliata a seguito della riduzione della soglia di fatturato che da diritto all'esenzione (si è passati dagli 80 milioni di euro del 2014, ai 30 milioni di euro del 2015); si avvicina la scadenza del 29 maggio per il versamento dei primi 2/3 del dovuto –:
   quali ulteriori iniziative urgenti di competenza intendano adottare, per far sì che le imprese di autotrasporto vengano definitivamente escluse dalla platea dei soggetti tenuti al pagamento del contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti.
(4-09011)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa di trasporto

infrastruttura dei trasporti

trasporto stradale