ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08989

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 418 del 29/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: FORMISANO ANIELLO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 29/04/2015
Stato iter:
07/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/10/2015
DELRIO GRAZIANO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/10/2015

CONCLUSO IL 07/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08989
presentato da
FORMISANO Aniello
testo di
Mercoledì 29 aprile 2015, seduta n. 418

   FORMISANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 40 prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati attraverso organismi di diritto privato di attestazione il cosiddetto SOA;
   l'ottenimento della qualificazione è disciplinato dagli articoli 188 e 189 dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevedono il possesso di determinati requisiti, nello specifico:
    articolo 188. Requisiti di ordine generale (articolo 20-quater, decreto legislativo n. 190 del 2002 aggiunto dall'articolo 1, decreto legislativo n. 9 del 2005), 1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38; 2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni;
    articolo 189. Requisiti di ordine speciale (articolo 20-quinquies, decreto legislativo n. 190 del 2002 aggiunto dall'articolo 1, decreto legislativo n. 9 del 2005) (...);

   2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
    a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;

   3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto  per  riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i, lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.
   4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:
    a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;
    b) dalla presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-150 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica;
   l'AVCP (oggi ANAC), con comunicato del 6 luglio 2006, ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti con le linee guida per l'emissione dei certificati di esecuzione lavori (cosiddetti CEL) riguardanti l'esecuzione di accordi quadro;
   l'articolo 59 del codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro, intesi come un accordo concluso tra uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole e i prezzi relativi ad un insieme di interventi finalizzati a preservare l'efficienza di un quid già esistente, unicamente per lavori di manutenzione;
   gli accordi quadro, da intendersi come l'insieme di molteplici ordini/commesse, per espressa dictio legis (cfr. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006) sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione, mentre non vengono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale;
   l'articolo 29, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006 indica che per i cosiddetti accordi quadro il valore da prendere in considerazione all'atto del calcolo del valore stimato dei contratti pubblici sia il valore massimo dei molteplici ordini/commesse/contratti applicativi previsti durante l'intera durata degli accordi quadro sicché la sommatoria dei molteplici ordini/commesse/contratti applicativi preventivati sarà l'importo stimato dell'accordo quadro;
   il richiamato comunicato dell'AVCP (adesso ANAC) del 6 luglio 2006 prevede che nei Certificati di esecuzione lavori (cosiddetti CEL) rilasciati dalle stazioni appaltanti, in riferimento all'esecuzione di accordi quadro, si debbano indicare i seguenti dati:
    importo complessivo dell'accordo quadro;
    inserimento del numero totale dei molteplici ordini/commesse/contratti applicativi costituenti l'accordo quadro e del loro valore complessivo;
    l'indicazione dei due lavori di punta (importi maggiori tra i molteplici ordini/commesse/contratti applicativi eseguiti nell'ambito dell'accordo quadro);
   è evidente, quindi, che l'accordo quadro in fase di dimostrazione di requisiti per l'ottenimento dell'attestazione da parte del SOA, non ha lo stesso «peso» di un contratto di lavoro specifico, derivante dall'esecuzione di un'opera completa, dovendo, invece, essere considerato come insieme di lavori (quindi, cifra totale lavori eseguiti) tra i quali scegliere i lavori di punta della classificazione lavori;
   talune stazioni appaltanti pongono in essere diversi orientamenti applicativi della norma (articolo 189 decreto legislativo n. 163 del 2006 e comunicato Avcp del 6 luglio 2006) che determinano da parte delle società di attestazione (SOA) valutazioni differenti nell'attribuzione della classificazione delle categorie di lavoro, portando a considerare il cosiddetto accordo quadro nel suo complesso come un singolo lavoro, nonostante la norma preveda espressamente l'indicazione di due lavori di punta;
   in sede di qualificazione queste difformità di indirizzi da parte delle stazioni appaltanti induce quindi a rilasciare attestazioni da parte degli organismi di attestazione (cosiddetto SOA) per l'esecuzione dei lavori svolti nell'ambito dell'accordo quadro (composti da molteplici contratti applicativi o ordini di modesti importi), come un importo di classificazione lavori uguale a quello che si otterrebbe con l'esecuzione di contratti di lavori specifici determinando in capo all'azienda un requisito altrimenti non raggiungibile per mancata esecuzione di lavori di quell'importo;
   risulterebbe all'interrogante che talune stazioni appaltanti, benché espressamente vietato dalla normativa vigente, nel bandire gare per l'affidamento in appalto di accordi quadro, richiedono prestazioni relative alla progettazione;
   in altri casi, risulterebbe che alcune stazioni appaltanti, nell'indire procedure di affidamento mediante accordo quadro, non tengono in debita considerazione la copertura economica dello stesso per l'intero importo, benché gli articoli 151 e 153, comma 5 del decreto legislativo n. 167 del 2000 prevedano il contrario, ed in ultimo l'AVCP (adesso ANAC) con parere n. 11 del 12 gennaio 2011, si esprime in tal senso, considerando che le stazioni appaltanti non possono dare corso ad una procedura ad evidenza pubblica senza copertura economica –:
   se il Ministro intenda far propri gli anzidetti rilievi e intenda anche attraverso formale coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato, anche tenendo conto degli orientamenti dell'Anac, promuovere un'indagine sulla corretta applicazione e interpretazione della normativa vigente, al fine di garantire la massima concorrenzialità e concorrenza, assumendo ogni iniziativa utile a superare ostacoli e limitazioni all'effettiva contendibilità delle commesse a paritaria concorrenza. (4-08989)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 497
4-08989
presentata da
FORMISANO Aniello

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  Come correttamente evidenziato dall'interrogante, effettivamente l'attuale formulazione dell'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici ammette il ricorso agli accordi quadro al fine di definire, previa complessiva copertura economico-finanziaria, le clausole concernenti quantità e corrispettivi di un insieme di interventi finalizzati a preservare l'efficienza di impianti, reti e strutture esistenti. In sostanza, l'accordo quadro determina il contenuto di eventuali impegni futuri, senza che ciò comporti un vincolo a concludere i successivi contratti attuativi.

  Nell'ambito dei lavori, il modello di affidamento in esame è utilizzabile, secondo la disposizione richiamata, pertanto unicamente per i lavori di manutenzione, richiedendosi l'onere, in capo alle stazioni appaltanti, di predisporre le propedeutiche attività di progettazione dei lavori da eseguire.
  Di contro, con riferimento alla stima del valore delle commesse pubbliche, l'articolo 29, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede che il valore da prendere in considerazione per gli accordi quadro sia pari al valore massimo dei molteplici contratti previsti durante la durata degli accordi medesimi.
  Ciò posto, considerato che l'esecuzione funzionalmente unitaria e complessiva di un determinato lavoro presuppone una specifica organizzazione produttiva e l'impiego di molteplici risorse, appare lesiva del principio della concorrenza e del mercato la prassi, indicata dall'interrogante, che riconosce lo stesso peso ponderale all'importo stimato dell'accordo quadro rispetto al valore riconducibile all'esecuzione di un determinato lavoro.
  Del resto, già nell'attuale sistema normativo il ricorso all'istituto dell'accordo quadro nonché la sua proiezione in termini di qualificazione all'esecuzione dei lavori deve essere inteso di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica al di fuori dell'ambito applicativo oggettivo previsto dalla normativa, così come si desume dal comma 10 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo cui «le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza».
  Invero, l'utilizzo degli accordi quadro in funzione limitativa della concorrenza ed in modo da restringere la partecipazione e l'accesso al mercato dei contratti pubblici, specie in danno della crescita delle piccole e medie imprese con la creazione di veri oligopoli, è espressamente vietato dal diritto europeo (cfr. in particolare il considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE), e dagli atti di attuazione dello stesso nell'ordinamento interno.
  Si evidenzia, in particolare, che ai sensi del considerando n. 61, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, «non si dovrebbe ricorrere ad accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza».
  Nel concludere, pur considerando che le modalità di gestione degli appalti pubblici, sotto il profilo della corretta applicazione della normativa ed il rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, attengono alla sfera di responsabilità delle singole stazioni appaltanti ed è facoltà dei soggetti interessati adire le competenti autorità giudiziarie, si ricorda che competono all'ANAC, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo n. 163 del 2006, i poteri di vigilanza nei confronti delle SOA.
  Resta ferma l'inderogabilità dei suddetti principi normativi cui ogni stazione appaltante è tenuta ad attenersi.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiGraziano Delrio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accordo quadro

contratto

contratto di lavoro