ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08983

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 418 del 29/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: MERLO RICARDO ANTONIO
Gruppo: MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API)
Data firma: 29/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESE MARIO MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API) 29/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 15/05/2015
Stato iter:
19/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2015
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2015

CONCLUSO IL 19/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08983
presentato da
MERLO Ricardo Antonio
testo di
Mercoledì 29 aprile 2015, seduta n. 418

   MERLO e BORGHESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti sono caratterizzate da un intenso dialogo politico ed economico, coadiuvato dalla definizione di un articolato partenariato in vari settori culturali, produttivi e merceologici aspetto che ha condotto diversi imprenditori e professionisti italiani ad investire sul territorio americano a tutela degli investimenti economici, anche di natura immobiliare;
   in data 28 gennaio 2015 il quotidiano di Italia Oggi pubblicava un interessante approfondimento in ordine alle tutele di cui godono, negli Stati Uniti, i proprietari nel momento in cui concedono il loro immobile in locazione;
   a New York e a Miami, che sono i luoghi di maggior interesse per gli investitori italiani all'estero, sono in atto leggi locali che prevedono essenzialmente due categorie di persone cui poter affittare: i Section 8 tenants e i Non Section tenants;
   la prima categoria è rappresentata dai residenti indigenti: persone che difficilmente potrebbero permettersi di pagare un canone di locazione e che, per questo sono inserite in apposite liste nell'ambito del cosiddetto programma Section 8;
   lo Stato pertanto concorre al pagamento del loro affitto, di norma per 80 per cento dell'importo complessivo, con la conseguente «garanzia assoluta» per i locatori di riscuotere tutti canoni;
   per le persone invece che rientrano nella categoria Non Section 8 tenants, il pezzo giornalistico evidenzia che esistono validi strumenti per avere una certa sicurezza di incassare regolarmente l'affitto; infatti, prima di consegnare le chiavi dell'immobile all'inquilino esiste la possibilità di controllarne, presso un apposito ente, il cosiddetto credit score cioè la solidità finanziaria, ivi comprese le eventuali segnalazioni negative dovute a trascorsi di morosità;
   la procedura di sfratto, se necessaria, poi, «si richiede in tempi brevissimi»: non solo si esaurisce in una giornata, ma l'inquilino moroso «ha un massimo di 30 giorni per saldare il dovuto, alla scadenza dei quali lo sfratto diventa esecutivo, senza nessun tipo di eccezione e con spesa di poche centinaia di dollari»;
   tale situazione di investimento immobiliare da parte degli investitori italiani all'estero è verificata anche in Tunisia;
   ad oggi, alcuni componenti delle comunità italiane residenti in Tunisia, proprietari di immobili, lamentano, in materia di controversie giudiziali civili instaurate a tutela dei propri diritti di proprietà, una non adeguata ed equa applicazione della legge nei loro riguardi;
   nella fattispecie, i tribunali cantonali tunisini in molte controversie giudiziali civili in materia di diritti di proprietà immobiliari che hanno visto coinvolti cittadini italiani residenti sul territorio estero si sono pronunciati con sentenze che invece di giudicare il fatto oggetto della domanda, hanno applicato disposizioni di diritto locale, rivelando un chiaro ed oggettivo errore nell'applicazione della normativa di riferimento –:
   se il Governo intenda assumere iniziative affinché, in materia di controversie civili instaurate dai cittadini italiani residenti all'estero a tutela dei propri diritti di proprietà immobiliare, possa essere applicato anche il diritto internazionale;
   se si intendano adottare iniziative per definire norme più snelle e veloci ed efficaci come quelle in atto sul territorio americano applicabili presso le rappresentanze diplomatico-consolari estere, istituendo la figura del consigliere giuridico che – fornendo consulenza legale – possa orientare i cittadini italiani, residenti sul territorio estero o domiciliati a fini economici e commerciali sul medesimo territorio, in caso di controversie giudiziarie civili e non;
   quali iniziative intenda porre in essere il Governo a tutela delle proprietà immobiliari italiane, al fine di rendere pienamente esecutivi gli accordi internazionali sul diritto di proprietà. (4-08983)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 19 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 540
4-08983
presentata da
MERLO Ricardo Antonio

  Risposta. — In merito al quesiti sollevati dall'interrogante, si fa innanzitutto presente che il diritto internazionale pattizio permette ai nostri concittadini di proteggere i propri investimenti all'estero. Con particolare riguardo alla Tunisia, in aggiunta all'accordo di associazione UE-Tunisia del 1995, vi è il trattato Italia-Tunisia in materia di investimenti (Bilateral Investment Treaty – BIT), firmato il 17 ottobre 1985 ed entrato in vigore il 24 giugno 1989.
  Il BIT protegge gli investimenti italiani, inclusi quelli di tipo immobiliare, da comportamenti lesivi del governo tunisino, anche con riguardo a possibili atti pregiudizievoli da parte dell'organo giudiziale, attraverso la possibilità di ricorrere all'arbitrato internazionale. In caso di pretesa violazione, il connazionale può quindi direttamente intentare un'azione arbitrale nei confronti dello Stato tunisino.
  Per quanto riguarda un eventuale intervento del Governo italiano, il BIT lo consente al solo fine di chiedere di attuare misure che assicurino la protezione degli investimenti dei connazionali ed eliminino eventuali discriminazioni.
  Si segnala tuttavia che tale accordo, tuttavia, trova applicazione unicamente in caso di investimenti imprenditoriali che, benché intesi usualmente in senso ampio, non includono il caso di acquisti ai soli fini privati.
  L'istituzione di un consigliere giuridico che fornisca consulenza legale ai connazionali all'estero, suggerita dall'interrogante, risulta di difficile attuazione. Per diritto internazionale, infatti, le rappresentanze diplomatiche possono chiedere di assistere ai processi che coinvolgono cittadini italiani all'estero, compatibilmente con la normativa locale e senza poter entrare nel merito delle singole cause. Tale azione infatti ha l'obiettivo di monitorare l'applicazione imparziale dell'ordinamento straniero vigente.
  Nel caso di controversie legate alle proprietà immobiliari, è comunque sempre possibile per i connazionali rivolgersi alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane ed ottenere una lista di legali, appartenenti al foro di riferimento, per avvalersi di servizi professionali al fine di tutelare i propri interessi.
  Può inoltre essere offerta anche assistenza in casi specifici dalle nostre Sedi. Per esempio, la nostra Ambasciata a Tunisi, su richiesta del connazionale, può sensibilizzare le Autorità locali a rendere più rapide le pratiche autorizzative di rimpatrio in Italia di capitali legati alla vendita di beni immobili di cittadini italiani residenti in Tunisia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consigliere giuridico

cittadino della Comunita'

applicazione della legge