ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08964

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 417 del 28/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'INCECCO VITTORIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FUSILLI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 28/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08964
presentato da
D'INCECCO Vittoria
testo di
Martedì 28 aprile 2015, seduta n. 417

   D'INCECCO e FUSILLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'evoluzione tecnologica, le esigenze produttive e organizzative dell'impresa e i possibili benefici derivanti dall'attivazione di impianti di geolocalizzazione su veicoli e strumenti aziendali, hanno determinato un utilizzo sempre più diffuso di simili sistemi;
   l'evoluzione delle condizioni di lavoro rende oggi sempre più difficile distinguere il confine tra le ore di lavoro e la vita privata;
   l'uso improprio e sproporzionato dei sistemi di controllo mette a rischio la libertà e i diritti dei lavoratori;
   la localizzazione di dispositivi in dotazione ai dipendenti, così come di veicoli affidati ai medesimi, può comportare una forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa, rispetto alla quale vengono in rilievo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «codice in materia di protezione dei dati personali» (noto comunemente anche come «Testo unico sulla privacy») nonché della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il cosiddetto «statuto dei lavoratori»;
   l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori stabilisce che «È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti»;
   secondo la normativa vigente bisogna far precedere l'installazione del sistema di geolocalizzazione alla sottoscrizione di un apposito accordo con le rappresentanze sindacali (o ad autorizzazione della direzione provinciale del lavoro) ed osservare alcuni adempimenti in materia di «privacy»: istanza di verifica preliminare e notificazione al Garante, informativa «privacy» da fornire agli interessati, nomina ad incaricato e a responsabile dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati, misure di sicurezza minime e idonee a ridurre rischi di accessi non autorizzati e perdita o distruzione dei dati;
   la normativa si applica sia nel caso di impianti gps installati su veicoli aziendali, sia nell'ipotesi in cui il trattamento dei dati di localizzazione geografica avvenga attraverso tablet o smartphone aziendali e app mobile ivi installate, come stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali nei provvedimenti dell'11 settembre e del 9 ottobre del 2014;
   il Garante però indica alcuni adempimenti da rispettare nel caso di trattamento di dati di, localizzazione geografica effettuato tramite l'utilizzo di uno smartphone aziendale: oltre agli obblighi per il trattamento dei dati di localizzazione, a prescindere dallo strumento adoperato per la loro acquisizione, stabilisce l'obbligo di configurare il sistema in modo tale da rendere sempre chiaramente visibile sullo schermo del device in uso al dipendente un'icona che segnali l'attivazione della funzione di localizzazione;
   i lavoratori dovranno inoltre essere adeguatamente formati sulle modalità di disattivazione di tale funzione nel corso dell'orario di lavoro, dal momento che il sistema non deve consentire, di regola, la rilevazione continuativa di dati relativi alla localizzazione geografica e deve evitare la storicizzazione degli spostamenti del dipendente;
   il Garante prevede infine che il titolare che intenda effettuare un trattamento di dati di localizzazione tramite dispositivo mobile debba adottare, oltre alle misure di sicurezza già previste nel codice della privacy e in specifici provvedimenti dell'Autorità, misure idonee a garantire che le informazioni acquisite tramite il dispositivo mobile siano riferibili esclusivamente ai dati di geolocalizzazione, dovendo invece escludersi, da parte dell'applicazione installata, l'accesso ad altre informazioni presenti sullo smartphone e il conseguente trattamento di dati ultronei (dati relativi al traffico telefonico, agli sms o alla posta elettronica);
   le prescrizioni dello statuto dei lavoratori e le indicazioni del Garante sono riferite ai lavoratori dipendenti e non riguardano i lavoratori autonomi (agenti di commercio, agenti e rappresentanti, consulenti, intermediari, CoCoCo e, in genere, il «mondo» delle partite IVA), costretti a fare lavori sostanzialmente sovrapponibili a quello dei lavoratori a contratto nazionale, senza averne i relativi benefici contrattuali;
   il lavoratore autonomo non gode delle stesse tutele (sindacati, uffici del lavoro, statuto dei lavoratori), di un lavoratore dipendente e spesso viene considerato di «serie B». Pur avendo gli stessi doveri, non ha gli stessi diritti e condizioni di miglior favore ravvisabili nel contratto subordinato;
   l'uso di tablet e smartphone, che registrano dettagliatamente i percorsi e rendicontano, minuto per minuto, l'attività lavorativa, si pone in contrasto con l'autonomia contrattuale e, pertanto, il ricorso a tali strumenti dovrebbe ritenersi discrezionale e non obbligatorio per le tipologie contrattuali autonome;
   in assenza di una precisa normativa e di opportune tutele il lavoratore autonomo che rifiuta di utilizzare i mezzi forniti dall'azienda corre il rischio di subire pressioni verbali e di vedersi revocare il mandato di agenzia o di consulenza;
   la situazione attuale pregiudica la possibilità di rispettare la dignità del lavoratore autonomo e di garantire il rispetto dell'autonomia contrattuale;
   il 1o aprile 2015 il Consiglio d'Europa ha rivolto ai 47 Stati membri una «raccomandazione» sui principi da seguire quando si legifera in tema di lavoro, privacy e nuove tecnologie. Ai punti 15 e 16 si fa esplicito riferimento alle tecnologie utilizzate per monitorare i lavoratori e a quei sistemi in grado di rivelare la loro posizione: il testo ribadisce che il monitoraggio dell'attività del dipendente non può essere lo scopo principale, bensì solo l'indiretta conseguenza di un'azione volta a proteggere la produzione e la salute e la sicurezza dei lavoratori. Al contrario, è fatto divieto assoluto di controllare «attività e comportamenti» dei dipendenti e di usare telecamere o altri sistemi di sorveglianza in spogliatoi, mense e aree ricreative. Viene ribadita poi la necessità di un confronto con le organizzazioni sindacali –:
   quale orientamento intenda esprimere in riferimento alla situazione dei lavoratori autonomi e quali iniziative intenda intraprendere per salvaguardare la libertà, la riservatezza, la dignità dei lavoratori e, soprattutto, il rispetto della autonomia contrattuale;
   quali iniziative intenda assumere per prevedere sanzioni, e di che tipo, per eventuali pressioni indebite, occulte e verbali da parte delle aziende nei confronti dei lavoratori autonomi. (4-08964)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

diritto del lavoro

trattamento dei dati