ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08957

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 417 del 28/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI BATTISTA ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 15/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08957
presentato da
DI BATTISTA Alessandro
testo di
Martedì 28 aprile 2015, seduta n. 417

   DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO, AGOSTINELLI, PETRAROLI, SCAGLIUSI, DE LORENZIS e TOFALO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   la legge 22 giugno 1988, n. 221, ha esteso, a decorrere dal 1o gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie, giudiziarie, e al personale delle qualifiche funzionali dei ruoli di detti uffici, l'indennità che l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, aveva istituito per i soli magistrati ordinari;
   il fondamento logico giuridico di tale estensione è stato individuato – come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa – nei gravosi oneri incombenti sul personale addetto allo svolgimento delle relative attività;
   la legge 24 dicembre 1993 n. 537 (all'articolo 3, comma 60) è poi intervenuta a fornire un'interpretazione autentica della predetta legge n. 221 del 1988 e della legge n. 51 del 1989, giungendo ad affermare che tali disposizioni si interpretano nel senso che debbano essere applicate «al personale in esse espressamente previsto, purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse»;
   l'indennità giudiziaria di cui alla legge 221 del 1988 è stata poi sostituita dall'indennità amministrativa di cui al CCNL ministeriali;
   con riferimento al riconoscimento dell'indennità in questione, anche al personale dipendente di enti diversi dal Ministero della giustizia distaccato o comunque comandato presso le l'amministrazione giudiziaria, gli interroganti hanno appreso che gli orientamenti cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa sono contrastanti;
   da un lato, la predetta indennità è stata ritenuta diretta non a compensare le prestazioni dei dipendenti nella struttura dell'organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati svolti presso tali specifici uffici; è stato allora ritenuto che l'indennità competerebbe al personale indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria, purché lo stesso garantisca, in concreto, i compiti assegnati a detti uffici (Cons. St. IV, n. 6162 del 20 novembre 2000; n. 3284 del 14 giugno 2002), e, quindi, anche al personale comandato, distaccato, o comunque fuori ruolo, purché effettivamente addetto ai servizi amministrativi (Cons. St, Sez. IV, n. 705 del 10 luglio 1997; n. 417 del 1o aprile 1996);
   dall'altro lato, altre pronunce sono giunte ad affermare che il presupposto per la corretta corresponsione dell'indennità sarebbe individuabile nell'appartenenza ai ruoli organici della giurisdizione con la conseguenza che la sua spettanza non potrà essere riconosciuta al personale che non ne faccia parte formalmente (C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4978);
   gli interroganti ritengono che siffatti contrasti interpretativi, seppur legittimi nell'ambito della attività ermeneutica della magistratura, necessitino di un intervento chiarificatore da parte del Governo e del Ministro della giustizia;
   ciò in quanto potrebbero venirsi a creare, come in effetti si sono venute a creare, illegittime disparità di trattamento tra i dipendenti;
   dal punto di vista giuridico, gli interroganti ritengono maggiormente corretta un'interpretazione tesa a privilegiare il rapporto funzionale rispetto a quello formale di dipendenza organica dei dipendenti: ciò in quanto l'indennità giudiziaria risulta legata non alla posizione di status del dipendente, bensì alla circostanza che questi presti servizio presso gli uffici giudiziari;
   sebbene, probabilmente, il sistema delle indennità particolari nel pubblico impiego ed i premi incentivanti, in particolare per il personale dirigenziale, necessitino, di un intervento di razionalizzazione, gli interroganti ritengono, allo stato attuale, che non siano giuste disparità di trattamento tra i dipendenti che, appartenenti al ruolo ministeriale o distaccati presso l'amministrazione della giustizia, svolgono comunque le stesse identiche funzioni e mansioni –:
   se siano a conoscenza della problematica di cui in premessa;
   quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di superare le disparità di trattamento, menzionate in premessa, tra i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria ed i dipendenti distaccati o comandati da altri enti presso le stesse amministrazioni. (4-08957)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione giudiziaria

premio d'assicurazione

contratto collettivo