ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08951

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 416 del 27/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI BATTISTA ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2015
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2015
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 27/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08951
presentato da
DI BATTISTA Alessandro
testo di
Lunedì 27 aprile 2015, seduta n. 416

   DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO, PETRAROLI, SCAGLIUSI, DE LORENZIS e TOFALO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   i disturbi specifici di apprendimento (DSA) consistono in difficoltà neuropsicologiche che interessano alcune abilità specifiche come la lettura, la scrittura ed il calcolo;
   i bambini e ragazzi colpiti dai disturbi specifici di apprendimento, generalmente, non presentano deficit sensoriali e neurologici né disturbi psicologici primari, ma tali disturbi possono rendere complicato affrontare il percorso di studi a scuola, in assenza di adeguato aiuto e sostegno nelle attività didattiche;
   nello specifico la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 all'articolo 1 «riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana»;
   attualmente i bambini e i ragazzi affetti da disturbi specifici di apprendimento hanno diritto, ai sensi delle legge n. 170 del 2010, a strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo (come ad esempio sintesi vocale, registratore, programmi di video-scrittura e con correttore ortografico, calcolatrice) nonché a misure dispensative, per permettere loro di sostituire alcuni tipi di prove valutative con altre equipollenti più adatte;
   è necessaria, allora, una individualizzazione del percorso formativo dei ragazzi affetti da disturbi specifici di apprendimento, al fine di aiutarli a realizzare pienamente le loro potenzialità, così garantendo il diritto allo studio a chiunque, indipendentemente dalle condizioni e capacità anche di apprendimento, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale (articolo 3, Costituzione);
   difatti, riconoscere a questi ragazzi pari opportunità, significa garantire loro non solo parità di trattamento nelle modalità di apprendimento, attraverso le predette misure di tipo compensativo, ma anche assicurare gli stessi diritti dei loro coetanei dal primo giorno di ingresso negli istituti scolastici fino al completamento del percorso di studi;
   in quest'ottica, a parere dell'interrogante, alcune disposizioni adottate dal ministero in indirizzo, creano irragionevoli disparità di trattamento, per i ragazzi affetti da disturbi specifici di apprendimento che seguono un percorso didattico differenziato, per quanto concerne il conseguimento del diploma a conclusione del percorso di studi;
   si tratta del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 il quale, da un lato, ha disposto che «in sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe» e che «i candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università» (articolo 6, comma 5);
   dall'altro lato, invece, lo stesso decreto ministeriale precisa che «l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato» e che «in sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998» (articolo 6, comma 6);
   tale ultima disposizione richiamata prevede che «qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1»;
   pertanto i bambini affetti da disturbi specifici di apprendimento che seguono un percorso differenziato, oltre a dover affrontare il percorso di studi superando difficoltà ulteriori rispetto ai propri coetanei, si vedono riconosciuti unicamente un attestato di frequenza e non il vero e proprio diploma che, viceversa, garantirebbe quantomeno la possibilità di accedere al mondo del lavoro in condizioni di parità;
   si tratta di una disparità di trattamento che appare non solo ingiustificata, ma altresì illegittima dal punto di vista giuridico;
   ciò in quanto molte disposizioni di legge nonché un regolamento governativo, non conferiscono al Ministro in indirizzo la possibilità di applicare, anche per le ipotesi di DSA, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998;
   la legge n. 179 del 2010, all'articolo 5, comma 4, prescrive che «agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari»;
   già il precedente decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, all'articolo 3, ha stabilito che «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo»;
   conseguentemente l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, ha disposto che «per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei» (comma 1) ed in particolare che «nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove» (comma 2);
   le disposizioni appena citate (legge 8 ottobre 2010, n. 170, decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122) non prevedono assolutamente la possibilità, per il Ministro interrogato, di limitare, attraverso l'adozione di un regolamento ministeriale, il conseguimento del diploma ai ragazzi affetti da disturbi specifici di apprendimento;
   viceversa la normativa di rango ordinario fa esclusivo riferimento a metodologie di valutazione degli studenti che tengano conto dei disturbi specifici di apprendimento ed addirittura il regolamento governativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, citato in precedenza, fa menzione di un vero e proprio «diploma finale rilasciato al termine degli esami», nel quale, tra l'altro, non deve esserci riferimento alcuno alle modalità di svolgimento differenziato delle prove;
   a ciò si aggiunga che la disposizione di legge che permette l'adozione di un decreto ministeriale è rinvenibile nell'articolo 7, comma 2, della legge n. 170 del 2010 il quale autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto unicamente ad individuare «le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4»;
   come noto, il regolamento ministeriale, nel sistema delle fonti del diritto, assume rango di fonte secondaria, che, a differenza dei regolamenti governativi, necessita di apposita e specifica autorizzazione da parte di una norma di legge;
   di conseguenza l'interrogante non rinviene alcuna ragione logico-giuridica nel mantenere in essere il predetto articolo 6 del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 –:
   se il Ministro interrogato, alla luce delle considerazioni di cui alle premesse, non intenda rendere nota la ratio della disposizione di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 e se non intenda chiarire sulla base degli atti depositati le ragioni che hanno determinato il suo dicastero ad adottarla;
   se il decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, e nello specifico l'articolo 6, comma 6, sia conciliabile con le disposizioni della legge 8 ottobre 2010, n. 170, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e se non intenda procedere da un lato ad una armonizzazione normativa finalizzata ad aumentare gli strumenti e le tutele ordinarie degli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento e, dall'altro lato assumere iniziative dirette ad una modifica del medesimo articolo 6, comma 6;
   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire agli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento, il conseguimento di un diploma al termine del percorso di studi ed al superamento delle prove di esame finali;
   se intenda reperire nuovi fondi al fine di procedere ad un rafforzamento degli strumenti didattici e tecnologici necessari per l'apprendimento di bambini e ragazzi affetti da disturbi specifici di apprendimento. (4-08951)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisizione di conoscenze

integrazione dei disabili

qualificazione professionale