ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08896

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: BASILIO TATIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 22/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/12/2015

SOLLECITO IL 07/07/2016

SOLLECITO IL 21/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08896
presentato da
BASILIO Tatiana
testo di
Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

   BASILIO e RIZZO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il 24 maggio 2012 il sottocapo di 3a classe Alessandro Nasta è morto tragicamente sulla nave Amerigo Vespucci mentre operava in alberata per una manovra alle vele; durante tale attività lavorativa, per cui era stato precettato e comandato, in assenza di idonei dispositivi anticaduta, precipitava da un'altezza di circa 15 metri schiantandosi sul ponte di coperta;
   presso l'amministrazione della difesa la normativa a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, nell'ambito della Marina militare, la pubblicazione SMM 1062 ed. 2011, attuazione delle norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro, ha reso attuativi i dettami del decreto legislativo n. 81 del 2008 al contesto militare e navale, stabilendo gli obblighi e i doveri di tutte le figure che concorrono alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
   la pubblicazione SGD-G-022 ed. gennaio 2012 è la direttiva per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell'ambito del Ministero della difesa con la quale, nel recepimento del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni viene stabilito che la competenza esclusiva nell'azione di vigilanza, in ragione dei particolari vincoli di segretezza delle Forze armate, accresce le responsabilità e gli oneri dell'amministrazione della difesa ed impegna tutti i livelli ad operare con il massimo sforzo per assicurare a tutto il personale l'adeguata tutela, in un'ottica di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza;
   l'organizzazione della vigilanza antinfortunistica, ai sensi della succitata direttiva, prevede diverse procedure delle attività di ispezione (programmate, in esito alla programmazione di area, a seguito di incidenti-infortuni sul lavoro, in caso di segnalazione da parte di terzi o su delega dell'autorità giudiziaria), e, in essa, è stabilito che l'ispettore addetto al servizio di vigilanza può procedere, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 81 del 2008, al sequestro preventivo o probatorio, specie quando vi siano pericoli per l'incolumità dei lavoratori; in via alternativa l'ispettore può disporre l'inibizione all'uso di locali, impianti o singole macchine, con l'eccezione dello svolgimento delle attività necessarie per la loro messa in sicurezza ed il ripristino a norma;
   ai sensi dell'articolo 725, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché del vigente codice dell'ordinamento militare, la salvaguardia dell'integrità fisica del personale militare dipendente costituisce dovere proprio dei superiori;
   con riferimento alle specifiche mansioni, cui era addetto il sottocapo di 3a classe Nasta (appartenente alla categoria «Nocchieri»), le attività in alberata rientrano tra i «lavori in quota», come definiti dal decreto legislativo 81 del 2008 (articoli 107 e 111) e, come tali, vincolate al giudizio di idoneità, a cura del medico competente, oltre che ad una formazione specifica;
   con atto di 26 settembre 2013, in allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa) n. 5-00656 della 17a legislatura, l'allora Sottosegretario alla difesa Pinotti rispondeva all'interrogazione a risposta in Commissione presentata venerdì 19 luglio 2013 in seduta n. 56; nella risposta si legge che, solamente dopo il disgraziato accidente che ha comportato il decesso del sottocapo Nasta, il comando di bordo ha provveduto a perfezionare il documento di valutazione dei rischi (DVR) e ad adottare diversi dispositivi di protezione individuale (imbracature di sicurezza), che hanno potuto migliorare e rendere più rapido l'aggancio; tuttavia, malgrado fossero già reperibili in commercio e citati dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nella succitata risposta non venne fatta alcuna menzione circa l'impiego di dispositivi «anticaduta» e di «arresto caduta», come quelli di tipo guidato e scorrevole sulla linea di ancoraggio;
   il 18 marzo 2015 è stata data notizia, da diversi organi di stampa e televisivi, della conclusione delle indagini da parte della procura della Repubblica di Civitavecchia che ha dato luogo alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti: dell'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina (quando avvenne l'incidente era Comandante in Capo della Squadra Navale e datore di lavoro); dell'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, già Capo di Stato Maggiore della Difesa (quando avvenne l'incidente era il Capo di Stato Maggiore della Marina); dell'ammiraglio Bruno Branciforte, già Capo di Stato Maggiore della Marina; del capitano di fregata Domenico La Faia, in qualità di comandante della nave scuola Amerigo Vespucci (datore di lavoro); del capitano di fregata Marco Grassi, in qualità di comandante in seconda della Vespucci (Dirigente responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Secondo i capi di imputazione i succitati ufficiali sono tutti accusati di essere «soggetti giuridici con capacità dispositiva, organizzativa e di controllo, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, ed in particolare per il mancato rispetto della normativa di settore sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro» e, in quanto tali, «cagionavano o, comunque, concorrevano a cagionare il decesso del Sottocapo Alessandro NASTA (intervenuto il 24 maggio 2012 in conseguenza di “shock traumatico da imponente emorragia cerebrale per gravissimo trauma cranio-facciale con fratture cranio-facciali multiple”). Tale evento lesivo derivava dalla caduta del predetto dall'albero di maestra della Nave Scuola Amerigo Vespucci mentre era comandato di servizio cosiddetto “Marinaresco” in condizioni di potenziale pericolosità nelle attività svolte in quota, precipitando da un'altezza di 15 metri sul ponte di coperta. Fatti aggravati dalla evidente possibilità di previsione del pericolo della fattispecie connessa all'attività su alberi e più in generale in quota e dall'aver agito in violazione dei doveri d'ufficio propri dei rispettivi ruoli rivestiti nell'ambito dell'amministrazione militare»;
   come stabilito dalla guida tecnica sulle procedure disciplinari ed. 2014 della direzione generale per il personale militare, ai fini dell'applicabilità della sospensione precauzionale facoltativa dal servizio, prevista dall'articolo 916 del codice, è necessario che il militare abbia assunto la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare la perdita del grado. All'interno del codice, per questa materia, non si fa più distinzione tra le diverse categorie di militari (articolo 627), ragion per cui, anche un ufficiale, per essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a titolo facoltativo, dovrà assumere la qualifica di imputato, a differenza di quanto previsto dall'abrogata legge n. 113 del 1954, secondo la quale era sufficiente la qualità di indagato per poter incorrere in tale provvedimento; il significato tecnico della parola «imputato» va rinvenuto nel codice di procedura penale laddove si legge all'articolo 60 che «assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo». In ordine al significato dell'espressione «da cui possa derivare la perdita del grado» la norma non richiede che l'imputazione determini senz'altro la perdita del grado (anche attraverso l'applicazione di una pena accessoria non sospesa – militare o comune – che preveda secondo il codice la «perdita del grado per condanna penale»), ma fa riferimento alla possibilità che da ciò possa derivare tale conseguenza, anche, eventualmente, a seguito di procedimento disciplinare, una volta concluso quello penale. Il potere di sospensione precauzionale dall'impiego si basa, difatti, sulla preminente tutela, normativamente accordata, degli interessi di rilievo pubblico coinvolti, stanti, da un lato, la peculiarità e delicatezza delle funzioni esercitate in virtù dello status di militare e, dall'altro, la corrispondente necessità di tutela del prestigio, della imparzialità e della immagine interna ed esterna dell'amministrazione. Lo strumento della sospensione cautelare concorre, infatti, alla crescente necessità di tutela dell'immagine dell'amministrazione e della moralità dei suoi dipendenti, perseguendosi la prima attraverso lo strumento della sospensione cautelare di un soggetto che, a causa degli addebiti contestatigli o in sede penale o in fede disciplinare, non possa più svolgere le proprie funzioni con pienezza di autorità e credibilità (le cosiddette «esigenze cautelari») –:
   se il Ministro interrogato sia in grado di stabilire quale fosse l'esito dell'ultimo giudizio di idoneità al servizio del sottocapo Nasta espresso dalla commissione medica territorialmente competente e se nel medesimo giudizio fosse stato stabilito un controllo sanitario obbligatorio, non rispettato da parte del comando di nave Amerigo Vespucci;
   se il Ministro interrogato sia in grado di riferire se il sottocapo Nasta fosse mai stato visitato da un medico competente per la valutazione dell'idoneità ai lavori in quota e se, prima dell'impiego, avesse mai conseguito l'abilitazione per i lavori in quota (L.Q.) e lavori in quota con funi (L.Q.F.);
   se il Ministro interrogato sia in grado di stabilire la data di istituzione delle succitate abilitazioni (L.Q. ed L.Q.F.) da parte dell'amministrazione della difesa e se, in data antecedente e successiva alla morte del sottocapo Nasta, gli organi del servizio di vigilanza abbiano mai disposto ispezioni a bordo di Nave Vespucci; in caso affermativo, quali risultanze esse abbiano riportato in merito alle condizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
   se il Ministro interrogato sia in grado di riferire come mai, a seguito dell'incidente mortale occorso, l'ispettore addetto al servizio di vigilanza non abbia proceduto, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 81 del 2008, al sequestro preventivo o probatorio dell'unità navale, preso atto dei pericoli per l'incolumità dei lavoratori, e, in via alternativa, come mai l'ispettore non abbia disposto l'inibizione all'uso di locali, impianti o singole macchine, con l'eccezione dello svolgimento delle attività necessarie per la loro messa in sicurezza ed il ripristino a norma;
   se il Ministro interrogato sia in grado di esporre le ragioni per le quali, a seguito della morte del sottocapo Nata, sebbene fossero già disponibili sul mercato e citati dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni) la Marina militare non ha immediatamente impiegato dispositivi «anticaduta» e di «arresto caduta», come quelli di tipo guidato e scorrevole sulla linea di ancoraggio, e da quando tali dispositivi siano stati messi a disposizione del personale militare;
   se il Ministro preso atto della recente richiesta di rinvio a giudizio degli imputati presentata dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, intenda adoperarsi con l'immediata sospensione precauzionale facoltativa dal servizio degli stessi, a tutela dell'amministrazione della difesa e di tutto il personale militare dipendente. (4-08896)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

infortunio sul lavoro

personale militare