ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08895

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: PISICCHIO PINO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 22/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 22/04/2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 22/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 21/05/2015
Stato iter:
16/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/12/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/12/2015

CONCLUSO IL 16/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08895
presentato da
PISICCHIO Pino
testo di
Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

   PISICCHIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi mesi, la società EXITone spa facente parte del gruppo STI, a sua volta composto dalle società controllate Exitone, Poliedra Sanità spa, Poliedra Ingegneria Clinica srl, Gestione Integrata srl, GEF Intermediazioni e IdeaRE spa, è risultata aggiudicataria di gare pubbliche bandite da Consip e da altre pubbliche amministrazioni;
   l'Antitrust ha disposto l'avvio di un'istruttoria per accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che potrebbero essere state messe in atto dalla società EXITone;
   gli effetti distorsivi sul mercato risulterebbero aggravati dal fatto che il gruppo si troverebbe nella condizione d'essere organismo ispettivo accreditato da Accredia e potendo, a motivo di questo, avere contezza del contesto nella fase di rilevazione dei bisogni –:
   quali siano le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, che si intendono avviare al fine di evitare la creazione di condizioni di monopolio e di possibile conflitto di interessi che rischiano di alterare la libera concorrenza. (4-08895)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 537
4-08895
presentata da
PISICCHIO Pino

  Risposta. — In riferimento all'atto in esame si rappresenta quanto segue. In via preliminare si evidenzia che la questione sollevata dall'interrogante, rileva il rischio di pratiche anticompetitive e della possibilità di intese collusive tra imprese diverse nei bandi di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici.
  Va precisato a riguardo che l'autorità parante della concorrenza, è più volte intervenuta in merito in termini generali.
  Si segnala, fra l'altro, l'AS 251 del 7 febbraio 2003, con cui la citata Autorità ha fornito proprie valutazioni in merito ai criteri generali per la predisposizione di bandi di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte della concessionaria servizi informatici pubblici – Consip Spa, nonché, in relazione al rischio di intese anticompetitive, una precedente segnalazione del dicembre 1999 (AS 187) in cui l'Agcm suggerisce un corretto utilizzo degli strumenti associativi quali il raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI).

  Fermo quanto sopra, per quanto concerne eventuali iniziative normative del Governo, si osserva in primo luogo che sia la normativa nazionale sulla tutela della concorrenza – nel quadro di quella analoga dell'Unione europea – sia l'autorità antitrust italiana, appaiono adeguate – come dimostrato peraltro dalla stessa vicenda della indagine sulla gara FM3 citata dall'interrogante – per contrastare in linea di principio eventuali illeciti concorrenziali delle imprese partecipanti alle gare.
  Nel concreto, tuttavia, le possibili modalità di aggiramento delle norme in materia di appalti sono molteplici e l'individuazione e dimostrazione dell'esistenza di un cartello, rappresenta notoriamente un esercizio tutt'altro che agevole per qualsiasi agenzia antitrust. A tale riguardo, escludendo la possibilità di iniziative amministrative da parte del Ministro dello sviluppo economico, è opportuno tenere presente che l'autorità garante della concorrenza e del mercato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione rispetto al Governo, ai sensi della legge istitutiva n. 287 del 1990.
  Peraltro, le posizioni assunte dalla citata autorità in materia di gare e sui singoli aspetti concorrenziali che interessano gli appalti, attraverso segnalazioni, pareri ed in occasione di audizioni parlamentari, evidenziano una dettagliata rassegna di indicazioni rivolte alle stazioni appaltanti e alle istituzioni interessate in genere, utili anche per scongiurare qualsiasi fenomeno di aggiramento della normativa in materia di appalti.
  Inoltre, in prospettiva futura, facendo riferimento ad un aspetto che rientra però nelle competenze primarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è importante evidenziare che la riforma del codice degli appalti, che recepisce tre direttive dell'Unione europea in materia di appalti, gare pubbliche e concessioni, prevede, tra l'altro, il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'autorità nazionale anticorruzione (Anac), che potrà fruire di poteri di controllo e raccomandazione, oltre alla possibilità concreta di adottare sanzioni.
  Si conclude su questo aspetto confermando, in relazione al richiamo operato in premessa dall'interrogante, che l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha effettivamente con provvedimento dell'8 ottobre 2014, deliberato in relazione alla gara Consip servizi di pulizia nelle scuole, l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287 del 1990, nei confronti delle società consorzio nazionale servizi società cooperativa, Exit one s.p.a.; Kuadra s.p.a. e Manutencoop s.p.a. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del Tfue.
  Allo stato attuale la data stabilita per la conclusione del relativo procedimento è fissata al 31 dicembre 2015, con la conseguenza che a tutt'oggi non ne sono noti gli esiti.
  Oltre quanto sopra, con specifico riferimento alla circostanza richiamata nell'atto in parola, sulla circostanza che la società Exitone s.p.a. risulta essere un organismo ispettivo accreditato da Accredia, si precisa in via preliminare che il medesimo è stato accreditato il 25 marzo 2010 (scadenza 24 marzo 2018) con ambiti di portata limitata (scopo: prodotti, componenti e servizi per le costruzioni; tipologia ispettiva: ispezioni sulle attività di «servizio energia», in particolare su attività di: gestione energia; conduzione e manutenzione impianti tecnologici. Ispezioni sulle attività di gestione e valutazione di patrimoni immobiliari e relativi servizi, in particolare su attività di: due diligence immobiliari; valutazione, stime e perizie immobiliari) e che da verifiche effettuate non risultano essere stati emessi in passato provvedimenti sanzionatori a carico di tale organismo.
  Il meccanismo dell'accreditamento, peraltro, impone il rispetto di specifiche condizioni di indipendenza e terzietà che si ritiene possano garantire il corretto svolgimento dell'attività e l'eliminazione di eventuali rischi.
    Nel caso di specie, si rileva inoltre che, trattasi di un organismo di tipo C per il quale il punto A.3 della norma ISO/IEC 17020:2012, impone solo che progettazione/fabbricazione/servizio/manutenzione e ispezione non siano eseguite dal medesimo soggetto. Ciò significa che, ai sensi della disciplina applicabile, è consentito alla Exitone condurre attività di progettazione e/o predisposizione relative ad un bando e poi condurre ispezioni sull'oggetto previsto dal medesimo bando, purché con personale diverso.
  La nota al punto A.3 infatti recita esplicitamente: «Le ispezioni effettuate da organismi di ispezione di tipo C non possono essere classificate come ispezioni di terza parte per le stesse attività di ispezione, poiché non soddisfano i requisiti di indipendenza di funzionamento per organismi di ispezione di tipo A.».
  Non sembra quindi che la circostanza segnalata sia tale di per sé da porre dubbi sulla regolarità dell'accreditamento dell'impresa interessata, né che tale accreditamento e le attività in tale ambito espletate, siano di per sé formalmente incompatibili con la partecipazione della medesima impresa a gare di appalto nel settore, ferma restando invece la necessità degli approfondimenti di merito su eventuali fenomeni distorsivi della concorrenza siano svolti dalla competente autorità nel quadro della richiamata indagine a tal fine già avviata.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoSimona Vicari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

monopolio

legislazione antitrust