ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08886

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: SPADONI MARIA EDERA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 11/05/2015
Stato iter:
07/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/10/2015
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/10/2015

CONCLUSO IL 07/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08886
presentato da
SPADONI Maria Edera
testo di
Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

   SPADONI, MANLIO DI STEFANO, GRANDE, SCAGLIUSI, SIBILIA, DEL GROSSO e DI BATTISTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, impegna gli Stati parti a: rispettare e garantire i diritti del minore a prescindere dalla origine nazionale sua e dei suoi genitori (articolo 2); attribuire priorità al superiore interesse del minore in tutte le decisioni di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi (articolo 3); adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione (articolo 4); rispettare e garantire il diritto del minore ad essere allevato dai suoi genitori (articolo 7); rispettare il diritto del minore a preservare le sue relazioni familiari (articolo 8); vigilare affinché il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del minore (articolo 9); adottare ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del minore da parte dei suoi genitori sul loro territorio o all'estero (articolo 27);
   Italia e Perù sono Stati parte della Convenzione: la prima ha firmato in data 26 gennaio del 1990 e ratificato con legge n. 176 del 27 maggio del 1991, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre del 1991; il secondo ha firmato in data 26 gennaio del 1990 e ratificato con Resolución Legislativa n. 25278 del 3 agosto del 1990, depositata presso le Nazioni Unite il 4 settembre del 1990;
   per il genitore straniero di minore residente, il permesso di soggiorno per motivi familiari è previsto dalla legislazione italiana, ma non da quella peruviana;
   in Perù minori peruviani residenti, spesso in possesso della doppia cittadinanza e quindi a loro volta italiani, sono separati dai genitori italiani contro la loro volontà; tra i casi noti, quello del signor Andrea Foco e della figlia Carolina Adriana;
   in data 5 settembre del 2014 il signor Andrea Foco ha denunciato la violazione dei diritti umani di cui sono vittime minori e genitori italiani in Perù all'Ambasciata d'Italia a Lima;
   in data 17 febbraio del 2015 l'Ambasciata risponde che «la legge peruviana è estremamente rigida (..) e le Autorità peruviane si trovano, come è normale, a doverla applicare. Modificare la legge, anche qualora vi fosse una volontà politica in tal senso (che sembra in questo momento assente) richiederebbe un complesso iter parlamentare ed avrebbe tempi non certo brevi. Vista l'impossibilità (...) abbiamo tuttavia cercato possibili soluzioni alternative. Una ipotesi che potrebbe essere esplorata potrebbe essere quella di una sua assunzione nominale da parte di una ONG italiana, che le permetterebbe una permanenza legale nel Paese almeno per un breve periodo», (lettera a firma del Consigliere Ivo Michele Polacco);
   in data 17 settembre del 2014, 04 novembre del 2014 e 19 febbraio del 2015 il signor Andrea Foco ha interessato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale senza ricevere risposta mentre in data 22 settembre del 2014 e 05 novembre del 2014 ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto risulta all'interrogante senza ricevere risposta;
   nessuna delle istituzioni italiane interpellate si è impegnata nella difesa dei diritti umani degli italiani in Perù, minori e loro genitori;
   diverso riscontro hanno avuto gli appelli del signor Andrea Foco presso le istituzioni peruviane e in particolare presso il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
   in data 25 settembre del 2014 e a meno di 48 ore dal primo contatto il signor Andrea Foco è stato ricevuto dal Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dal Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia e dal Director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos;
   mentre le istituzioni italiane si rifiutano di considerare come tale la violazione dei diritti umani di cui sono vittime minori e genitori italiani in Perù, il Ministro della giustizia del Perù ha prontamente riconosciuto trattarsi di «discriminazione e violazione dei diritti Umani» ed è intervenuto: a) presso la Superintendencía Nacional de Migraciones chiedendo la revisione e modifica dei procedimenti amministrativi (TUPA, Texto Úníco de Procedimientos Administrativos), in modo da limitare le violazioni in essere compatibilmente con il quadro legislativo attuale; b) presso il Consiglio dei ministri indicando la necessità di una nuova legge sull'immigrazione (Ley de Extranjería), in modo da garantire il pieno rispetto dei Diritti Umani;
   diversamente da quanto, affermato dall'Ambasciata d'Italia a Lima, le istituzioni peruviane non solo hanno dimostrato chiara disponibilità, ma hanno espressamente indicato la necessità di una nuova legge sull'immigrazione riportando all'attenzione del dibattito politico una questione emersa più volte nel corso degli ultimi anni –:
   se il Governo intenda intervenire a difesa dei diritti umani degli italiani in Perù, in particolare di quelli che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ai minori e ai loro genitori;
   in caso affermativo, se il Governo non ritenga di intervenire diplomaticamente presso le autorità peruviane e nel caso di mancato riscontro in tempi brevi, se non ritenga di procedere in sede internazionale;
   quali altre iniziative il Governo intenda assumere per mettere fine alla separazione forzata di minori residenti in Perù e genitori italiani. (4-08886)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 497
4-08886
presentata da
SPADONI Maria Edera

  Risposta. — Si assicura innanzitutto che, sin dagli inizi, la vicenda della minore Carolina Adriana Foco è seguita con la massima attenzione dall'ambasciata d'Italia a Lima.
  La bambina, di cittadinanza italo-peruviana, è figlia del signor Foco e di una cittadina peruviana con cui il connazionale non risulta sia mai stato sposato o convivente. La legge peruviana non prevede, in questi casi, un visto di ricongiungimento familiare o altro documento che consenta al genitore non convivente di restare in Perù. Fino a che il signor Foco lavorava – con contratti annuali – per il «Centro di Lingua Italiana», aveva un regolare «Carnet de Extranjeria» (equivalente al nostro permesso di soggiorno) per lavoro. Nel 2014 il contratto non gli è stato rinnovato e, di conseguenza, non gli è stato rinnovato nemmeno il «Carnet de Extranjeria».
  L'ambasciata italiana in Lima, una volta informata della situazione dall'interessato, si è attivata con i Ministeri competenti in materia, ovvero nei confronti della Ministra de mujer e poblaciones vulnerables (che in Perù è responsabile anche per i diritti dell'infanzia e della famiglia) e con il superintendente nacional del departemento migraciones, che è l'organo nazionale che si occupa di permessi di soggiorno.
  Come soluzione provvisoria, l'ambasciata in Lima, come ricordato anche dall'interrogante, aveva contattato una ONG italiana attiva in Perù, i cui responsabili si erano dichiarati in linea di principio disposti ad assumere, a tempo determinato, il signor Foco in maniera tale da consentire il rinnovo a suo favore del carnet de extranjeria e una sua permanenza in Perù fino a che non avesse trovato una nuova occupazione. L'interessato non ha ritenuto opportuno accogliere tale proposta di soluzione.
  Si segnala che la legislazione peruviana attuale, alla quale deve attenersi il suddetto «Departemento de Migraciones», non consente un visto per coesione familiare di un genitore non convivente. Servirebbe quindi un provvedimento legislativo di modifica della ley de Extranjeria che, nonostante le manifestazioni di disponibilità che il signor Foco asserisce di aver ricevuto dal Ministro e dal Vice Ministro de justicia, non risulta ancora essere all'ordine del giorno del Congresso peruviano.
  Da parte della nostra ambasciata si continuerà a seguire molto attentamente il caso e non si mancherà di sollevare la problematica presso le autorità locali nelle prossime occasioni utili, considerando eventualmente anche l'adozione di ogni soluzione utile e compatibile con la legislazione locale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

protezione dell'infanzia

diritti umani