ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08819

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 410 del 16/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO ELVIRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 16/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08819
presentato da
SAVINO Elvira
testo di
Giovedì 16 aprile 2015, seduta n. 410

   ELVIRA SAVINO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, ha inserito nel nostro ordinamento il nuovo istituto della procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la composizione amichevole delle controversie su diritti disponibili;
   la norma, che si propone l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, rendendo anche più celere la procedura stragiudiziale, ha suscitato delle perplessità in ordine alle controversie relative al risarcimento dei danni per veicoli e natanti per i quali, invece, sembra che i tempi si siano raddoppiati;
   dal 9 febbraio 2015 chiunque intenda agire in giudizio per richiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, ha comunque l'obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia in via stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
   la convenzione deve prevedere un termine per la conclusione della procedura non inferiore ad un mese, decorso il quale, se non vi è l'accordo, il danneggiato potrà, ai sensi della citata legge, esperire domanda giudiziale;
   questi termini non si coordinano, tuttavia, con quelli previsti dal codice delle assicurazioni private in base al quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni per danni cagionati a cose, ovvero novanta in caso di lesioni alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata;
   la legge n. 162 del 2014 non ha abrogato, sostituito o integrato gli articoli del codice delle assicurazioni private, con ciò determinando un evidente difetto di coordinamento fra norme: non è chiaro, e la normativa vigente non soccorre in tal senso, se il danneggiato, latu sensu, possa oggi adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti decorsi i 30 giorni previsti per la negoziazione assistita, oppure debba, in ogni caso, attendere i 60 o i 90 giorni dalla normale costituzione in mora della compagnia assicurativa;
   oltre all'incertezza sui tempi per la proposizione della domanda giudiziale, è del tutto evidente una notevole incertezza sui costi a sostenersi da parte del danneggiato per la gestione dell'intero iter procedurale così come risultante da tutti gli interventi normativi succedutisi nel tempo in materia di assicurazioni private;
   la negoziazione assistita si effettua solamente attraverso avvocati di fiducia, spesso esterni all'impresa assicuratrice, che, ovviamente, non hanno forti motivazioni a definire transattivamente in sede di negoziazione assistita, poiché l'onorario che deriva dalla gestione della causa è di gran lunga maggiore rispetto a quello che potranno ottenere per l'assistenza durante la negoziazione e che, del resto, si sommerebbe a quello della negoziazione stessa ponendosi quale condizione di procedibilità;
   la legge n. 162 del 2014, nella parte in cui pone il termine minimo per la proposizione della domanda giudiziale, non si coordina con gli articoli 145 e seguenti del codice delle assicurazioni e il danneggiato si trova nella condizione di dover attendere tempi più lunghi prima di poter ottenere ristoro per i danni subiti a seguito di un sinistro stradale; inoltre la citata legge non sembra dare alcuna certezza o prevedibilità sui costi a sostenersi da parte del danneggiato e sulla conseguente loro refusione –:
   se il Governo ed particolare il Ministro della giustizia intenda affrontare il palese difetto di coordinamento fra norme;
   se il Governo assumere iniziative normative ad hoc per disciplinare costi, spese e onorari relativi alla procedura di negoziazione assistita e alla loro puntuale imputabilità;
   se il Ministro intenda costituire un osservatorio specifico che abbia come compito il monitoraggio del concreto recepimento ed applicazione della normativa da parte delle compagnie assicurative oltre che il monitoraggio della percentuale di negoziazioni andate a buon fine rispetto a quelle azionate. (4-08819)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

assicurazione privata

negoziato internazionale