ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08812

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 410 del 16/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: MARCHETTI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 11/05/2015
Stato iter:
11/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2016
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2016

CONCLUSO IL 11/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08812
presentato da
MARCHETTI Marco
testo di
Giovedì 16 aprile 2015, seduta n. 410

   MARCHETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   a Cantiano si celebra ogni anno la passione e morte di Cristo con un grande evento tradizionale: «La Turba». Una manifestazione coordinata e promossa dall'amministrazione comunale con il concorso dell'associazione culturale «La Turba». L'evento richiama migliaia di spettatori non solo dai paesi limitrofi e da tutta Italia, ma anche fuori dai confini nazionali che si inseriscono nel vasto flusso del turismo pasquale;
   la manifestazione richiede una grande organizzazione logistica, ma anche notevoli spese per l'allestimento di imponenti scenografie, di service tecnici e operazioni manutentive;
   con la legge n.702 del 4 agosto 1955, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento degli affari regionali, turismo e sport – ufficio per le politiche del turismo, ha previsto lo stanziamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche;
   in diverse occasioni nel passato l'amministrazione di Cantiano ha beneficiato di contributi elargiti attraverso la legge 4 agosto 1955, n. 702 «Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico», in merito alla manifestazione della «Turba di Cantino»;
   le modalità per l'individuazione del beneficiario venivano disciplinate dai seguenti decreti:
    a) decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, registro n. 11, foglio n. 248, recante «Disposizioni per la concessione di contributo agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 ed all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, nonché disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174»;
    b) decreto ministeriale 28 luglio 2011, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2011, registro n. 19, foglio n. 134, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2010 in materia di concessione di contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, nonché istituzione del riconoscimento Patrimonio d'Italia per la tradizione;
    c) successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale 29 marzo 2012 «Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/2012), per regolamentare in maniera complessiva, organica e omogenea tutte le attività di concessione dei contributi, che va ad abrogare il decreto ministeriale di cui sopra;
   il comune di Cantiano (PU) ha ottenuto l'ultimo contributo (pari a euro 2.914,27) nell'anno 2013 (precisamente in data 16 gennaio 2013 attraverso comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri), in riferimento alla richiesta di contributo presentata nel primo semestre dell'anno 2011 per la manifestazione turistica «Realizzazione e rievocazione storica della TURBA, Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo»;
   le richieste per la concessione del contributo da parte dell'amministrazione comunale sono state inviate e presentate anche per quanto riguarda le annualità 2012, 2013 e 2014, ma, al momento, non si è avuto alcun riscontro e/o comunicazione alcuna, circa un eventuale riconoscimento o un eventuale diniego del contributo chiesto –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto espresso in premessa in ordine all’iter delle precedenti annualità di cui non si è avuto riscontro, se le misure previste dalla legge di riferimento risultano ancora finanziate, o se, in alternativa, possano essere individuate altri presupposti normativi sulla base dei quali poter finanziare simili eventi. (4-08812)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 ottobre 2016
nell'allegato B della seduta n. 690
4-08812
presentata da
MARCHETTI Marco

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, nel quale l'interrogante, premesso che annualmente il comune di Cantiano (PU) organizza una manifestazione denominata «Turba di Cantiano», per la quale, fino al 2011, è stato concesso un contributo ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174, chiede notizie circa l'esito delle richieste di contributo presentate, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla stessa amministrazione comunale, per le quali non si è ancora avuto riscontro e, più in generale, chiede di sapere «se le misure previste dalle leggi di riferimento risultano ancora finanziate, o se, in alternativa, possano essere individuate altri presupposti normativi sulla base dei quali poter finanziare simili eventi».
  La legge 4 agosto 1955, n. 702, «Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico», prevede l'assegnazione da parte dello Stato di contributi ad enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni di interesse turistico.
  La legge 4 marzo 1958, n. 174, Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero, prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette a incrementare il turismo sociale o giovanile.
  L'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, «Agevolazioni ai turisti stranieri», ha ampliato le finalità dell'intervento di cui alla citata legge n.702 del 2015, anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, stendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute.
  Nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012 i Ministri pro tempore sono intervenuti più volte, con propri decreti e direttive, per disciplinare l'attività di concessione dei contributi in questione, che risultava ancora regolata da vecchie circolari degli anni ‘80.
  Il decreto 5 agosto 2010, «Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 ed all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n.44, nonché disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n.174», emanato dal dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha previsto specifici criteri e parametri di valutazione delle istanze presentate per iniziative e/o manifestazioni turistiche, da sottoporre alla valutazione di una commissione tecnica prevista dallo stesso decreto.
  Successivamente il decreto del ministro del turismo del 28 luglio 2011, modifiche e integrazioni al decreto 5 agosto 2010 in materia di concessione di contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, nonché istituzione del riconoscimento «Patrimonio d'Italia per la tradizione», ha apportato modificazioni e integrazioni al citato decreto del 5 agosto 2010, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione del riconoscimento «Patrimonio d'Italia per la tradizione» per quelle manifestazioni e iniziative che, per le loro specifiche caratteristiche, si dimostrano particolarmente valide ai fini della qualificazione e valorizzazione dell'offerta turistica tradizionale italiana. Il provvedimento ha, anche, previsto l'istituzione di un Comitato, nominato con decreto del ministro del Turismo, ai fini della valutazione sia delle istanze di contributo presentate ai sensi delle leggi in parola, che di quelle presentate ai fini del riconoscimento «patrimonio d'Italia per la tradizione».
  Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con decreto del 29 marzo 2012, «Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n.702 e 4 marzo 1958, n. 174», ha disciplinato nuovamente l'attività di concessione dei contributi ai sensi delle suindicate leggi.
  Da ultimo, con decreto del 14 novembre 2012 del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato per le tradizioni, con il compito di valutare le istanze di contributo presentate ai sensi delle leggi di cui sopra.
  A seguito del trasferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2013, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si è reso necessario procedere all'emanazione di un nuovo decreto per disciplinare l'attività di concessione dei contributi previsti per legge.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto del 13 febbraio 2014, ha ricostituito presso la direzione generale per le politiche del turismo il predetto Comitato per le tradizioni, già operante come commissione tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di valutare le istanze di contributo presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955 n.702 e della legge 4 marzo 1958, n. 174, per gli anni successivi al 2011.
  Il suddetto comitato provvederà alla valutazione delle istanze presentate per colmare l'arretrato creatosi a seguito del passaggio delle competenze dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  La Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proceduto, intanto, alla liquidazione dei contributi assegnati agli enti pubblici, dall'allora commissione tecnica prevista dal decreto ministeriale 5 agosto 2010, per manifestazioni e/o iniziative turistiche svolte nel secondo semestre dell'anno 2011.
  Con l'occasione si informa che è all'esame del Senato, in seconda lettura, la proposta di legge atto Senato n. 2371, già atto Camera n. 2497, «Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale».
  Il disegno di legge mira ad adeguare la legislazione italiana alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, resa esecutiva dalla legge n. 167 del 2009 ma mai attuata nel nostro ordinamento.
  L'articolo 2 della Convenzione sopra citata fornisce la seguente definizione del patrimonio culturale immateriale: «Si intendono per “patrimonio culturale immateriale” pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi – così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati ad essi – che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività culturale».
  La legge 26 febbraio 2006, n. 77, «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell'Unesco» prevede misure di sostegno economico, rivolte però al solo patrimonio materiale dell'umanità.
  La proposta di legge in esame si propone di porre rimedio alla lacuna normativa, introducendo alcune modifiche alla legge n. 77 del 2006, per dare adeguata dignità all'immenso patrimonio culturale immateriale – di cui la manifestazione di Cantiano è un esempio – che rende unico il nostro Paese.
Il Sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismoAntimo Cesaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cofinanziamento

ente pubblico

amministrazione locale