ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08793

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 409 del 15/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: PORTA FABIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 15/04/2015
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 15/04/2015
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 15/04/2015
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 15/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08793
presentato da
PORTA Fabio
testo di
Mercoledì 15 aprile 2015, seduta n. 409

   PORTA, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI e LA MARCA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   nel mese di marzo 2015, dopo ben oltre dieci anni di inattività in materia di stipula di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, la Camera dei deputati ha ratificato il nuovo accordo di sicurezza sociale con la Turchia (che era già stato approvato dal Senato) ed ha approvato i disegni di legge per il rinnovo della convenzione di sicurezza sociale con il Canada e la stipula delle convenzioni con Giappone e Israele, che ora dovranno passare al Senato per la approvazione definitiva;
   se da una parte la stipula di questi accordi di dimostra un rilancio, ancorché limitato, dell'interesse dello Stato italiano in materia di tutela socio-previdenziale dei lavoratori italiani emigrati all'estero, dall'altra non si può non stigmatizzare il fatto che per l'ennesima volta i diritti dei cittadini emigrati in Cile e delle collettività di cileni in Italia sono stati esclusi dal sistema di assicurazione previdenziale bilaterale dello Stato italiano;
   va rilevato infatti che sono trascorsi ben 17 anni dalla firma dell'accordo di sicurezza sociale con il Cile e dalla sua relativa e immediata approvazione da parte del Parlamento cileno; il Governo e il Parlamento italiani non hanno ancora onorato gli impegni internazionali assunti con il Cile, con il popolo di quel Paese e soprattutto con le migliaia di cittadini italiani ivi residenti;
   attualmente quindi tra Italia e Cile non esistono accordi che regolano i rapporti – in materia di sicurezza sociale – si tratta di una lacuna che finora non ha consentito a migliaia di cittadini italiani residenti in Cile e di cittadini cileni residenti in Italia (o rientrati in Cile dopo la fine della dittatura) di maturare un diritto a prestazione pensionistica sebbene essi abbiano versato i contributi assicurativi sia in Italia che in Cile;
   nel marzo del 2011 durante la visita di Stato in Cile dell'allora Presidente del Consiglio italiano, il Presidente della Repubblica del Cile aveva evidenziato l'interesse a una rapida conclusione del processo di ratifica da parte italiana dell'accordo in materia di sicurezza sociale, sottoscritto a Santiago il 5 marzo 1998, nella consapevolezza che la sua entrata in vigore sarebbe stata di grande utilità per migliaia di cittadini di entrambi i Paesi;
   l'accordo, se approvato anche dal Parlamento italiano e quindi ratificato, garantirebbe in materia di sicurezza sociale la parità di trattamento dei lavoratori che si spostano o si sono spostati da un Paese all'altro, l'esportabilità delle prestazioni previdenziali e soprattutto la totalizzazione dei contributi ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi minimi previsti dalle due legislazioni per la maturazione di un diritto a prestazione;
   l'abbandono della gestione delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non consente di esercitare una doverosa tutela dei diritti e un rigoroso controllo dei doveri socio-previdenziali di una parte non marginale delle comunità italiane, costituite da anziani che spesso vivono in realtà dove i sistemi di protezione sociale non assicurano livelli di tutela adeguati e dai nuovi soggetti migranti i quali sono protagonisti di una mobilità internazionale fonte di carriere lavorative ed assicurative frammentate che necessitano di nuovi epiù adeguati strumenti di tutela previdenziale, fiscale e sanitaria; è quindi di primario interesse nazionale fare in modo che non si indeboliscano i rapporti con la diffusa e articolata presenza degli italiani nel mondo e che non vengano a mancare in un momento di seria difficoltà gli apporti derivanti dalla diffusa diaspora italiana; nello stesso tempo, è ineludibile dovere etico riconoscere alla emigrazione italiana, il contributo storico dato in momenti difficili al Paese e non ignorare i compiti di tutela e di solidarietà verso coloro che sono in seria difficoltà, a partire dalla tutela previdenziale e sanitaria;
   in America Latina l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, mentre invece non è stata ancora ratificata la convenzione con il Cile, peraltro già firmata, e sono ancora esclusi dal sistema di tutela numerosi Paesi di emigrazione italiana, come Messico, Ecuador e Perù;
   la convenzione con il Cile quando entrerà in vigore si applicherà per quanto riguarda l'Italia alla legislazione concernente: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, comprese le gestioni speciali per i lavoratori autonomi; i regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria e le forme obbligatorie di previdenza gestite da persone giuridiche private concernenti i lavoratori dipendenti ed autonomi; all'assicurazione per malattia, per quanto riguarda il Cile, il nuovo sistema di pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, basato sulla capitalizzazione individuale; i regimi di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti gestiti dall'Istituto de Normalizacion Previsional; e, in maniera limitata, i regimi di assistenza sanitaria;
   si tratta di una convenzione meno onerosa delle altre perché: a) dal campo di applicazione oggettivo sono esclusi gli infortuni e le malattie professionali, le prestazioni familiari, l'indennità di disoccupazione; b) essa si applica solo ai cittadini dei due Paesi contraenti (altri accordi si applicano ai lavoratori in quanto tali a prescindere dalla nazionalità), ma non si applica – purtroppo – ai dipendenti pubblici ed ai liberi professionisti; c) essa introduce il principio dell'inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo e non si applica all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive a carico di fondi pubblici permettendo così di realizzare importanti economie all'Italia;
   il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano aveva recentemente reso noto che erano stati già avviati gli approfondimenti tecnici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di stimare in maniera corretta gli oneri finanziari della ratifica e di individuare una adeguata copertura per gli oneri a regime e che successivamente sarebbe stata avviata la procedura di concerto interministeriale con i dicasteri competenti per la presentazione del disegno di legge di ratifica in Parlamento –:
   a che punto sia la procedura di presentazione del disegno di legge di ratifica dell'accordo bilaterale di sicurezza sociale con il Cile e, nel caso in cui tale procedura si sia improvvisamente arenata, quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere, per onorare gli impegni presi con il Cile e per addivenire all'approvazione al più presto del disegno di legge di ratifica e di esecuzione della convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Cile, firmata nel 1998 e approvata nello stesso anno dal Parlamento cileno, al fine di completare il quadro degli accordi bilaterali di sicurezza sociale stipulati dall'Italia con i maggiori Paesi di emigrazione ed in particolare di tutelare finalmente i lavoratori italiani emigrati in Cile ed i lavoratori cileni emigrati in Italia, consentendo così a coloro i quali hanno versato contributi nell'assicurazione generale obbligatoria italiana e nell'assicurazione cilena, anche in anni remoti, di non perdere la contribuzione versata e di maturare un diritto ad una prestazione socio-previdenziale italiana e/o cilena. (4-08793)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza sociale

accordo bilaterale

ratifica di accordo