ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08792

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 409 del 15/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 15/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 16/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08792
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Mercoledì 15 aprile 2015, seduta n. 409

   VARGIU. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con determinazione area tecnica n.14 del 19 febbraio 2015, il comune di Narbolia (OR) ha indetto una gara d'appalto per "Interventi di efficientamento energetico degli edifici della scuola Media Statale – P.O.R. Sardegna Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013";
   lo stesso comune di Narbolia ha ritenuto di non dover gestire le procedure di gara direttamente attraverso i propri uffici, ma attraverso il ricorso ad una stazione unica appaltante affidataria, esterna all'amministrazione stessa;
   tale procedura, per quanto lecita, configura la situazione in cui l'ente a cui è affidata la responsabilità di appaltare i lavori richiede una fornitura esterna di servizi ad un soggetto terzo che, per conto dell'affidatario, cura tutte le procedure di gara;
   in questo contesto, la centrale appaltante esterna fornisce al comune di Narbolia competenze e attività che debbono essere adeguatamente remunerate;
   nel caso specifico, il comune di Narbolia ha disposto che la remunerazione della centrale di committenza esterna avvenisse a carico degli stessi partecipanti al bando ai quali era richiesto di sottoscrivere – tra i documenti indispensabili alla partecipazione – un «atto unilaterale d'obbligo», attraverso cui essi si impegnavano, nel caso di aggiudicazione della gara, a corrispondere una somma pari all'1,5 per cento dell'importo aggiudicato, quale corrispettivo dei servizi svolti al comune di Narbolia da parte della centrale di committenza che aveva materialmente gestito le procedure relative all'appalto stesso;
   tale pratica che comporta la richiesta all'aggiudicatario dell'importo delle spese di gestione della gara va diffondendosi sempre di più nel settore degli appalti pubblici, generando naturali problemi di controllo e garanzia delle caratteristiche dei gestori di tali servizi e comportando l'intervento dell'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione che, in data 25 febbraio 2015, adottava l'atto di segnalazione n. 3 con cui raccomandava l'adozione di un provvedimento normativo che vietasse espressamente di porre a carico dell'aggiudicatario le spese di gestione della procedura;
   tale invito appare tutto coerente con la valutazione di buon senso che rende confliggenti gli interessi della pubblica amministrazione appaltante con quelli della centrale di committenza affidataria;
   la quantificazione dell'onorario di quest'ultima in termini percentuali sull'importo di aggiudicazione della gara rende infatti divergenti gli interessi della pubblica amministrazione (che mira ad aggiudicare all'importo più contenuto) rispetto a quelli della centrale di committenza affidataria che, a sostanziale parità di servizi erogati, incasserà un onorario tanto più elevato, quanto maggiore è l'importo di aggiudicazione della gara; in altre parole, se la gestione dell'appalto avvenisse nel modo più vantaggioso per la pubblica amministrazione, tale situazione sarebbe assolutamente svantaggiosa per la centrale di committenza, che vedrebbe proporzionalmente ridursi il proprio onorario (calcolato in termini percentuali rispetto all'importo di aggiudicazione);
   tale situazione appare dunque decisamente insostenibile, in primo luogo perché è stato imposto un onere accessorio e improprio ai partecipanti alle gare pubbliche e, come stabilisce l'articolo 23 della Costituzione: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», sia perché tale onere viene attualmente imposto in maniera contraddittoria rispetto agli interessi della buona amministrazione della cosa pubblica –:
   quali iniziative normative intenda immediatamente adottare per risolvere le contraddizioni dell'attuale situazione in materia di procedure di pagamento del servizio delle eventuali centrali esterne di committenza delegate alla gestione delle procedure di gara di appalti pubblici, anche raccogliendo le indicazioni dell'atto di segnalazione in materia, adottato dall'ANAC in data 25 febbraio 2015. (4-08792)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

presentazione dell'offerta d'appalto

gara d'appalto

societa' di servizi