ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08789

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 409 del 15/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 15/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 13/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08789
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Mercoledì 15 aprile 2015, seduta n. 409

   RAMPELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, è stato riconosciuto l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emotrasfusioni;
   in particolare, l'articolo 1 della legge ha individuato la platea dei beneficiari, ampliandoli rispetto alla sola fattispecie dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, mentre l'articolo 2 ha previsto che l'indennizzo consista in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato, e che esso sia integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324;
   la rivalutazione su base annua secondo il tasso d'inflazione di cui all'articolo 2 non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione ma fu introdotta con l'articolo 1, comma 1, della legge 25 luglio 1997, n. 238, mentre nulla fu disposto in merito alla rivalutazione della seconda componente dell'indennizzo, cioè la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l'appunto funzione integrativa dell'indennizzo medesimo;
   in proposito, nel corso degli anni, si è registrato un orientamento giurisprudenziale oscillante, e un intervento legislativo adottato il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, diretto ad escludere la rivalutazione anche dell'indennità integrativa speciale è stato in seguito dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 293 del 2011;
   nel 2013, con la sentenza del 3 settembre, anche la Corte europea dei dritti dell'uomo ha disposto a carico dello Stato italiano l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale;
   a seguito di tale pronuncia, la legge di stabilità per il 2014 ha disposto l'incremento di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa della legge 210 del 1992;
   la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018 per fare fronte agli oneri derivanti dalla corresponsione degli indennizzi e il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011;
   in base alla norma il contributo deve essere ripartito tra le regioni e province autonome interessate mediante un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, in proporzione del fabbisogno comunicato dalla Conferenza delle regioni e delle province entro il 31 gennaio 2015;
   allo stato non risulta ancora essere stato adottato il decreto per la ripartizione delle somme e le conseguentemente ancora in attesa di ricevere le somme necessarie, non possono corrispondere quanto dovuto, mentre migliaia di persone attendono invano di vedersi riconosciuti gli importi spettanti –:
   quali siano i motivi per la mancata emanazione del citato decreto ministeriale e se non ritengano di procedere alla sua immediata adozione, al fine di consentire alle regioni di corrispondere quanto dovuto ai beneficiari. (4-08789)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

inflazione

trasfusione di sangue