ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08764

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 407 del 13/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 13/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/04/2015
Stato iter:
19/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2015

CONCLUSO IL 19/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08764
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Lunedì 13 aprile 2015, seduta n. 407

   CAPARINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 nel comune di Salò (provincia di Brescia), il Comitato della lista «Progetto Salò – Lista civica Cipani» ha distribuito, durante una festa organizzata dal Comitato stesso, ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni dei coupon da compilare con le proprie generalità per poter partecipare al «concorso a premi» dove venivano messi in palio 10 biglietti per i mondiali di calcio in Brasile, con tanto di pass per visitare la Casa degli azzurri, 4 biglietti per le partite di calcio del Milan, Inter a San Siro e Juventus a Torino, 4 biglietti per i concerti di Francesco Renga e 4 per Alessandra Amoroso e altri 2 biglietti per i concerti di Vasco Rossi e 2 per Luciano Ligabue. L'estrazione dei premi sarebbe dovuta avvenire a Gavardo (provincia di Brescia) una o due settimane dopo le elezioni;
   sembra che alcuni cittadini abbiano segnalato il caso alla Guardia di finanza chiedendo accertamenti sui fatti;
   i concorsi e le operazioni a premio, nonché le manifestazioni di sorte locali – tra le quali potrebbe figurare la suddetta manifestazione – sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430. L'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede che è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche ma sono, tuttavia, consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi nonché le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi ed infine, le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici;
   l'articolo 13 continua specificando che per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione, che per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite e che per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. L'iniziativa organizzata dal Comitato «Progetto Salò» non è ovviamente né una lotteria né tantomeno c’è stata da parte dei soggetti che hanno compilato il coupon la corresponsione di una somma;
   a parere dell'interrogante l'iniziativa promossa dal Comitato elettorale «Progetto Salò – Lista Civica Cipani» non sembra avere nessuna delle caratteristiche indicate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, sopra indicate, e non rientrare quindi tra le categorie autorizzate alle «manifestazioni di sorte locali»;
   nel coupon è evidenziata la dicitura «Partecipa al concorso Progetto Salò», vengono date indicazioni circa il soggetto a cui consegnare il coupon compilato e si riporta la lista dei premi. Questo farebbe pensare che volessero far rientrare l'iniziativa, tra i «concorsi a premio» che vengono disciplinati dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 il quale prevede che le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, avvenga anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi;
   sembra che il Presidente del Comitato elettorale avesse dichiarato che l'estrazione sarebbe stata effettuata da una associazione diversa dal Comitato, peccato che il coupon riporta visibilmente il simbolo della Lista Civica «Progetto Salò». Inoltre, sembra che l'estrazione, prevista dopo la campagna elettorale, non sia più avvenuta, in quanto non è stata né organizzata né realizzata;
   l'articolo 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 prevede che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Inoltre, i soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione;
   infine l'articolo 12 sempre del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico ad effettuare l'attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e che, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono vietate, il Ministero assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione;
   occorrerebbe inoltre verificare se i dati personali siano stati raccolti in conformità alle disposizioni di legge che prevedono che ci sia una espressa autorizzazione da parte del soggetto interessato al trattamento dei dati personali –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se detta iniziativa sia stata autorizzata tramite compilazione dell'apposito modulo da parte degli organizzatori, così come previsto dall'articolo 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 430, e se vi sia stata attività di controllo da parte del Ministero anche dietro segnalazione così come previsto dall'articolo 12, sempre del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. (4-08764)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 19 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 540
4-08764
presentata da
CAPARINI Davide

  Risposta. — Occorre innanzitutto premettere che l'attività di controllo ed eventualmente sanzionatoria relativa alle manifestazioni a premio rientra nell'ambito della gestione amministrativa e non è compresa fra gli atti riservati all'indirizzo politico: pertanto gli organi di indirizzo politico ne vengono informati in termini generali e non con riferimento alle singole vicende e fattispecie, salvo che non ne emerga l'esigenza per acquisire indirizzi generali o, come è avvenuto in questo caso, per corrispondere a una richiesta parlamentare nell'ambito del sindacato ispettivo.
  Effettivamente, nel maggio 2014 la divisione competente della Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, preposta al controllo sulle manifestazioni a premio svolte sul territorio italiano ha ricevuto due segnalazioni da parte di alcuni cittadini del comune di Salò (BS) e, successivamente, da parte della tenenza della guardia di finanza di Salò che, a sua volta, aveva ricevuto un esposto in merito ad un'iniziativa premiale che sarebbe stata organizzata durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 nel comune di Salò (BS) dal comitato della lista «Progetto Salò – Lista civica Cipani».
  Già a seguito della prima segnalazione, verificato fra l'altro che non risultava presentata alcuna preventiva comunicazione della manifestazione in questione, ai sensi e secondo le procedure prescritte in caso di concorsi a premio dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, la predetta divisione competente, nell'esercizio dei propri compiti di controllo, chiedeva chiarimenti al Presidente del comitato succitato e avviava un procedimento amministrativo di contestazione preliminare. Occorreva infatti accertare se effettivamente, come affermato dalle segnalazioni acquisite, un soggetto non legittimato a svolgere una manifestazione a premio avesse posto in essere, peraltro senza la prescritta preventiva comunicazione, un'iniziativa premiale che l'articolo 5, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica riserva esclusivamente alle imprese.
  Il Presidente del comitato trasmetteva al ministero le sue controdeduzioni dichiarando che in effetti non si era svolta, e che in particolare non si era svolta né la pubblicità dell'iniziativa, né la successiva estrazione dei premi, circostanza, quest'ultima, che aveva rilevato la stessa tenenza della guardia di finanza di Salò con propria e-mail trasmessa all'ufficio procedente.
  Al fine di chiudere il procedimento di contestazione, il ministero richiedeva alla guardia di finanza di riscontrare ulteriormente se l'iniziativa effettivamente non avesse avuto luogo e, con l'occasione, evidenziava anche, per la contraria ipotesi di effettivo svolgimento, quali sono le condizioni secondo cui l'iniziativa si sarebbe configurata non quale manifestazione a premio, bensì come manifestazione di sorte locale di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, che consente ai partiti o ai movimenti politici di organizzare lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza per far fronte alle esigenze finanziarie degli stessi, con conseguente competenza locale all'accertamento di eventuali violazioni.
  Non essendosi tale accertamento concluso entro un tempo ragionevole, evidentemente per la concreta difficoltà da un lato ad accertare i fatti e dall'altro a definirne la qualificazione giuridica, e non essendo quindi più possibile effettuare entro i perentori termini prescritti la formale contestazione di eventuali violazioni, l'ufficio, tenuto conto peraltro del limitato rilievo della fattispecie in questione, ha archiviato la pratica. Non era infatti comunque più possibile adottare, con riferimento a tale iniziativa, alcun divieto di svolgimento della manifestazione, che naturalmente ha motivo di essere adottato solo prima che la manifestazione si sia conclusa o prima che vi sia stata rinuncia al suo svolgimento, né provvedimenti di applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, che richiedono l'accertamento e la precisa individuazione della violazione, oltre che del dolo o della colpa che ne costituisce il presupposto soggettivo, e la contestazione della stessa entro un ristretto termine stabilito.
  In conclusione, se, da un lato, non si è potuto accertare, né escludere in assoluto, che vi sia stata una violazione formale della disciplina sui concorsi a premio, ovvero di quella sulle manifestazioni di sorte locale, dall'altro, si è tuttavia constatato sul piano sostanziale che il carattere comunque gratuito della partecipazione all'iniziativa consentiva di escludere lesioni dell'interesse pubblico alla riserva statale relativa al lotto e alle lotterie, e, unitamente all'assenza di forme di pubblicità e di concrete prove di svolgimento della manifestazione, ovvero di segnalazioni di soggetti che avessero effettivamente partecipato alla stessa vedendo poi frustrata la loro aspettativa a concorrere all'assegnazione di un premio, consentiva di escludere anche il concreto verificarsi di ipotesi di lesione degli interessi dei consumatori.
  Si coglie l'occasione per evidenziare, a prescindere dal concreto caso qui considerato, che il Ministero da tempo ha allo studio e si riserva di definire quanto prima un'apposita iniziativa normativa di chiarimento e semplificazione delle norme in questione, che rendano più immediato per tutti gli operatori e i soggetti interessati individuare quale sia la disciplina effettivamente applicabile nei diversi casi e, nel contempo, renda i relativi adempimenti e, soprattutto le relative sanzioni in caso di violazioni, maggiormente proporzionati rispetto all'importanza dell'interesse tutelato. A tale fine, appare prioritario mantenere sanzioni significativamente elevate nei minimi e nei massimi quando sia leso l'interesse erariale alla riserva statale per lotto e lotterie, consentendo invece negli altri casi sanzioni maggiormente graduate sia rispetto al grado di lesione potenziale o effettiva dell'interesse dei consumatori sia rispetto all'effettiva gravità della violazione, a fronte di una sanzione attualmente prevista con una misura minima di almeno 50.000 euro, da applicare anche in caso di manifestazione di portata limitata e con premi del valore di poche decine di euro ed anche in caso di violazioni meramente formali, quali la sola totale mancanza della comunicazione preventiva, pur in assenza di altre violazioni sostanziali.
La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economicoSimona Vicari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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