ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08735

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 406 del 10/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/10/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08735
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Venerdì 10 aprile 2015, seduta n. 406

   D'INCÀ, BRUGNEROTTO, CANCELLERI, COZZOLINO, DA VILLA, PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, PETRAROLI e DE LORENZIS. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la recente sentenza 4541 del 21 gennaio 2015 la suprema Corte di Cassazione ha stabilito la tassabilità ai fini IMU degli impianti di risalita. In particolare, definendo il giudizio introdotto con ricorso dell'Agenzia del territorio contro la società funivia Arabba Marmolada-Sofma spa, ha affermato l'illegittimità della tipologia catastale assegnata all'immobile per la non sussistenza del presupposto del classamento come «mezzo pubblico di trasporto» assegnato ad un impianto di risalita che svolgerebbe invece, ad avviso della Corte di Cassazione, una «funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche»;
   la pronuncia della suprema costituisce un precedente giurisprudenziale che produrrà un effetto dirompente avendo sancito il principio della tassabilità ai fini IMU e TASI degli impianti di risalita. Le stime delle associazioni di categoria parlano di cifre che vanno dai 25.000 euro all'anno per una seggiovia a sei posti ai 50.000 per una telecabina a otto posti. In altre parole, si tratta di un prelievo insostenibile per le aziende del settore, già sottoposte a condizioni di precarietà e per di più soggette all'imprevedibilità delle condizioni meteorologiche. La nuova imposizione, dunque, avrà senz'altro ripercussioni negative su un comparto che invece andrebbe tutelato e salvaguardato in quanto strategico per l'economia turistica della montagna;
   con la decisione della Corte di Cassazione, quindi, la tassazione degli impianti e macchinari di risalita sembra oramai definitivamente decisa a danno delle imprese del settore. Più che dal punto di vista giuridico, dunque, la questione andrebbe risolta sotto il profilo politico. Solo un diverso indirizzo politico del Governo potrebbe di fatto superare la decisione e l'orientamento dei giudici di legittimità e dell'Agenzia del territorio e delle entrate. Di ciò ne è consapevole lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze che, nel rispondere all'interrogazione n. 5-05212 presentata in Commissione VI – Finanze in data 31 marzo 2015, ha evidenziato come risulti «evidente che un'eventuale esenzione degli impianti come richiesta dall'interrogante necessiterebbe di un'apposita previsione legislativa, in relazione alla quale andrebbero valutati anche gli effetti in termini di impatto sull'erario» –:
   se intenda assumere iniziative normative volte ad escludere la tassabilità ai fini IMU e TASI degli impianti di risalita nella disponibilità delle imprese del settore, considerato peraltro il ruolo fondamentale di tale comparto per l'intera economia turistica della montagna. (4-08735)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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