ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08731

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 406 del 10/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/04/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 05/05/2015
Stato iter:
19/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016
GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016

CONCLUSO IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08731
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Venerdì 10 aprile 2015, seduta n. 406

   VALLASCAS, CRIPPA, DA VILLA, FANTINATI, DELLA VALLE e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   sul sito del dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato, aggiornato al 5 giugno 2014, l'Elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato; l'elenco include tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea, per un totale, alla data della pubblicazione dell'elenco, di sedici casi in cui la Commissione avrebbe ravvisato, nelle misure assunte dallo Stato italiano e dalle sue diverse articolazioni organizzative e territoriali, una incompatibilità con il mercato comune e, pertanto, configurabili come aiuti di Stato; nelle decisioni, la Commissione dispone che l'Italia intimi ai diversi beneficiari degli aiuti giudicati incompatibili di rimborsare gli aiuti illegittimi, eventualmente maggiorati di interessi (dalla data in cui gli aiuti sono messi a disposizione dei beneficiari fino a quella dell'effettivo recupero), nonché le modalità e i tempi con cui l'Amministrazione di competenza intende procedere al recupero; sempre sul sito del dipartimento delle politiche europee si afferma: «Il Servizio aiuti di Stato cura il coordinamento fra tutte le amministrazioni centrali e regionali per assicurare il rispetto della normativa europea. Gli incentivi agli investimenti spesso costituiscono aiuti di Stato e quando ciò accade è necessario che siano conformi alla normativa UE. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea disciplina la materia agli articoli 107 e 108»; i procedimenti inclusi nell'elenco aggiornato al 5 giugno scorso riguarderebbero diversi aiuti illegittimi che sarebbero stati riconosciuti tali in diversi periodi. Tra questi sarebbero presenti posizioni che sarebbero state oggetto di decisione della Commissione europea più di un decennio fa; le diverse procedure relative ai casi presenti nell'elenco di cui sopra sarebbero in capo alle diverse amministrazioni competenti; questo stato di cose determinerebbe una molteplicità di procedimenti, tanti quanti sono le amministrazioni competenti interessate, con percorsi e adempimenti giuridici, spesso profondamente diversi tra loro, che richiederebbero tempistiche anch'esse diverse; tutto questo avrebbe ripercussioni rilevanti sui soggetti beneficiari chiamati a restituire gli aiuti di stato; in alcuni casi, la celerità dei procedimenti adottati per il recupero è destinato a ripercuotersi con grave danno sui soggetti beneficiari e sulla sopravvivenza stessa sul mercato; in materia di concorrenza e aiuti di stato, la Corte di giustizia dell'Unione europea in più circostanze ha giudicato lo Stato italiano inadempiente delle decisioni della Commissione europea, in merito al recupero degli aiuti, con un ulteriore aggravio per le casse dello Stato –:
   se sia una competenza del Dipartimento delle Politiche europee armonizzare, nel rispetto delle normative in materia e dell'autonomia amministrativa degli enti interessati, i procedimenti per il recupero degli aiuti di Stato;
   quali siano le motivazioni per le quali alcuni soggetti beneficiari a distanza di anni non abbiano provveduto a restituire gli aiuti di Stato;
   quale sia lo stato di attuazione delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato e se sia noto quale sia l'ammontare complessivo degli aiuti di Stato erogati dalle diverse amministrazioni centrali e regionali. (4-08731)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 657
4-08731
presentata da
VALLASCAS Andrea

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame in merito all'armonizzazione dei procedimenti per il recupero degli aiuti di Stato.
  Quanto al primo quesito, «Se sia competenza del Dipartimento delle politiche europee armonizzare, nel rispetto delle normative in materia e dell'autonomia amministrativa degli enti interessati, i procedimenti per il recupero degli aiuti di Stato».
  Fra le competenze in materia di aiuti di Stato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, attribuisce al Dipartimento delle politiche europee non c’è una specifica previsione che riguardi l'armonizzazione dei procedimenti per il recupero degli importi dovuti per effetto delle decisioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 (decisioni di incompatibilità di aiuti di Stato illegali).
  L'articolo 48 della citata legge n. 234 del 2012 disciplina il recupero degli aiuti di Stato illegali nei confronti dei quali sia intervenuta una decisione negativa della Commissione europea con ordine di recupero. La norma precisa che «a seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.».
  Nei casi in cui l'ente competente al recupero è diverso dallo Stato, è la regione ovvero la provincia autonoma ovvero l'ente territoriale competente ad adottare il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e per la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento.
  Il recupero è disposto dall'amministrazione che lo ha concesso, la quale, ai sensi del comma 1 del citato articolo 48, incarica la società Equitalia spa di effettuare la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni della Commissione europea.
  È dunque compito della medesima amministrazione competente fornire alla Commissione tutte le informazioni inerenti l'esecuzione delle decisioni di recupero.
  Pertanto, il Dipartimento delle politiche europee non ha alcuna competenza sulle procedure di recupero degli aiuti di Stato. La ragione per cui sul sito del Dipartimento delle politiche europee viene pubblicato e aggiornato l'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato risiede nel fatto che la sentenza della Corte di giustizia UE del 15 maggio 1997, relativa alla causa C-355/95 (
Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commissione) ha stabilito il principio secondo il quale non possono essere concessi nuovi aiuti alle imprese destinatarie di decisioni di recupero della Commissione europea e nel fatto che l'Italia, con l'accordo di partenariato 2016-2020, si è impegnata anche a garantire il rispetto di tale principio, pena il blocco dei fondi strutturali, rendendo pubblico l'elenco delle decisioni di recupero della Commissione europea, l'elenco delle imprese destinatarie di aiuti ad hoc da recuperare e l'elenco delle amministrazioni (con i loro indirizzi di posta certificata) che hanno istituito regimi di aiuto ritenuti illegali e che pertanto hanno l'obbligo di recuperare.
  Fermo restando quanto sopra, si segnala che l'articolo 35, commi da 2 a 4, del disegno di legge europea 2015-2016, in corso di approvazione parlamentare (AC 3821), prevede di introdurre al citato articolo 48 della legge n. 234 del 2012 modifiche destinate a trovare applicazione alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1o gennaio 2015 e finalizzate ad accelerare le procedure di recupero.
  In particolare, la norma proposta con il disegno di legge europea 2015-2016, che terminerà il suo
iter di approvazione presumibilmente entro il mese di luglio 2016, intende:
   abrogare l'inciso in virtù del quale la competenza di Equitalia è limitata alle decisioni della Commissione europea adottate in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012;
   riscrivere integralmente le procedure, previste dal comma 2 del citato articolo 48, per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti la determinazione di termini e modalità di pagamento.

  Più nel dettaglio, la norma mira a:
   1) stabilire i tempi (quarantacinque giorni dalla notifica della decisione di recupero) entro i quali il ministro competente per materia sulle attività di recupero, dovrà, con proprio decreto, individuare i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accertare gli importi dovuti e determinare le modalità e i termini del pagamento;
   2) colmare il vuoto normativo relativo al caso in cui le attività da compiere per il recupero di aiuti illegali siano di competenza di più amministrazioni. In tal caso, anche al fine di accelerare le relative procedure, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario, che, con proprio provvedimento da adottarsi entro 45 giorni dal decreto di nomina, individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il commissario è nominato entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce altresì le modalità di attuazione della decisione di recupero.
  Il Commissario viene individuato all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione – le quali devono fornirgli ogni elemento necessario alla corretta esecuzione – o di quelle territorialmente interessate. Egli svolge le attività connesse all'incarico conferito avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti a legislazione vigente e non riceve alcun compenso personale.
  Viene specificato che il decreto del ministro competente ed il provvedimento del commissario straordinario «costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.»;
   disciplinare l'ipotesi in cui la decisione di recupero sia rivolta ad enti diversi dallo Stato. In questo caso, le regioni, le province autonome o gli enti territoriali competenti dovranno adottare «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini di pagamento» chiarendo che anche tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

  Fermo restando quanto sopra, comunque, il Dipartimento delle politiche europee, nell'ambito della sua consueta attività di coordinamento, ha sempre assistito le amministrazioni competenti al recupero, curando l'informazione circa gli adempimenti da portare a termine per l'attuazione delle decisioni di recupero e fornendo ogni necessario supporto giuridico.
  Il Dipartimento delle politiche europee, poi, ha sempre operato anche promuovendo e facilitando il contatto e lo scambio costante di informazioni tra le amministrazioni interessate e la Commissione europea, formalizzando tale prassi organizzando anche cosiddette «riunioni pacchetto» o «
country visits».
  Nel corso di tali incontri, le amministrazioni – con l'aiuto e l'assistenza del Dipartimento delle politiche europee, che ha curato il coordinamento – hanno potuto esaminare e discutere i
dossier di loro competenza direttamente con la Commissione europea, acquisendo tutte le informazioni necessarie a una accurata gestione dei dossier medesimi, e hanno avuto l'opportunità di risolvere eventuali perplessità o dubbi interpretativi.
  In tali occasioni, fra l'altro, il Dipartimento delle politiche europee ha chiarito con la Commissione europea che il protrarsi nel tempo delle azioni di recupera sia, in determinati casi, da attribuire alla peculiarità della legislazione nazionale, come, ad esempio, nel caso delle procedure concorsuali.
   Il Dipartimento delle politiche europee continua ad adoperarsi per dare impulso all'attività di recupero delle amministrazioni competenti e favorire il dialogo con la Commissione europea, in modo da facilitare e rendere più rapidi i recuperi, per evitare il definitivo pronunciamento della Corte e eventuali, possibili sanzioni.
  Sul sito del Dipartimento delle politiche europee, all'indirizzo
http://www.politicheeuropea.it/attività/17997/audi-di-stato-illegali-guida-della-commissione-ue, sono presenti i documenti di riferimento per l'esecuzione dei recuperi.
  Quanto al secondo quesito: «Quali siano le motivazioni per le quali alcuni soggetti beneficiari a distanza di anni non abbiano provveduto a restituire gli aiuti di Stato».
  Ciascun caso di recupero di un aiuto di Stato presenta specifiche peculiarità. Ciò premesso, le principali cause di ritardo nell'esecuzione dei recuperi sono riconducibili al complessivo sistema di garanzie giurisdizionali del nostro Paese.
  In primo luogo, ciò può esser dovuto al contenzioso che si instaura quando le parti tenute a restituire l'aiuto (sorte capitale e relativi interessi) impugnano gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del recupero. Pertanto, l'attività di recupero delle amministrazioni impegnate nell'attività di recupero è condizionata dallo svolgimento delle cause, intentate dai soggetti tenuti a restituire l'aiuto. I tempi tecnici necessari a esperire i diversi gradi di giudizio comportano inevitabilmente ritardi nell'esecuzione dei recuperi. Inoltre, nei casi in cui il giudice nazionale solleva una questione pregiudiziale circa la esatta interpretazione del diritto europeo, la durata delle procedure si allunga ancora di più, in quanto occorre attendere la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia.
  In secondo luogo, il ritardo può esser dovuto alla apertura di procedure concorsuali che investono imprese che devono restituire aiuti di Stato. Le procedure concorsuali presentano tempi spesso non in linea con la necessità di effettuare rapidamente il recupero del beneficio illegittimamente ricevuto dall'impresa. D'altra parte la
ratio delle procedure concorsuali è di verificare quali siano i margini per la salvaguardia dei creditori e, entro certi limiti, dell'impresa stessa.
  Al riguardo, occorre rilevare che, proprio al fine di contenere i possibili ritardi derivanti dai contenziosi nazionali in materia di aiuti di Stato il legislatore è intervenuto con l'articolo 49 della citata legge n. 234 del 2012, introducendo, per tali casi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dalla tipologia dell'aiuto accordato e dal soggetto che l'ha concesso.
  La giurisdizione esclusiva favorisce una maggiore concentrazione ed omogeneità nella formazione della giurisprudenza ma anche una maggiore rapidità nella soluzione dei contenziosi grazie alla applicabilità ai casi di cui si tratta del rito abbreviato, di cui all'articolo 119, comma 1 del Codice del processo amministrativo.
  Inoltre, il Dipartimento delle politiche europee ha curato diverse iniziative di confronto con la Commissione europea per spiegare le interconnessioni fra la normativa giurisdizionale nazionale e le procedure di recupero, che ne possono risultare rallentate.
  Quanto alla prima parte del terzo ed ultimo quesito: «Quale sia lo stato di attuazione delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato ...».
  Ad oggi, si contano tredici casi per i quali il recupero degli aiuti è ancora pendente.
  In sei casi (SA 21420: SEA Handling; SA.23425: SACE BT; SA.32014: SAREMAR; SA.33083: agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali; SA.35842/ SA.35843: CSTF e Buonotourist, SA 39451: Banca Tercas); la Commissione ha adottato la decisione con cui ha intimato il recupero, in corso di svolgimento.
  In altri cinque casi (CR 80/2001: esenzione dall'accisa sul consumo degli oli minerali per la produzione di allumina; SA.31614: Sardinia Ferries-settore della navigazione in Sardegna; CR 57/2003: Proroga legge Tremonti
bis; CR 1/2004: Aiuti all'industria alberghiera in Sardegna; CR 27/1999: Aiuti alle società municipalizzate), è intervenuta la prima sentenza della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la quale la Corte ha riconosciuto che l'Italia ha mancato all'obbligo del recupero ed in conseguenza della quale l'Italia è tenuta a prendere i necessari provvedimenti. Tale condanna non comporta il pagamento di sanzioni.
  È invece previsto il pagamento di sanzioni in due casi (CR 49/1998: Aiuti in favore dell'occupazione e CR 81/1997: Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia). In tali ipotesi sono infatti intervenute le sentenze di condanna
ex articolo 260 par. 3 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (sentenze della Corte di Giustizia del 17 novembre 2011 per il caso CR 49/98 e del 17 settembre 2015, per il caso CR 81/97), che hanno comminato il pagamento di una sanzione sotto forma di una somma forfettaria e di una penalità periodica.
  Il Governo si sta adoperando per dare impulso all'attività di recupero delle Amministrazioni competenti e favorire il dialogo con la Commissione europea, in modo da facilitare e rendere più rapidi i recuperi, per evitare il definitivo pronunciamento della Corte e le possibili sanzioni.
  Qualora l'interrogante, riferendosi allo «stato di attuazione delle decisioni di recupero», intendesse sapere quanta parte degli aiuti soggetti a recupero siano stati effettivamente recuperati dalle amministrazioni competenti, dovrebbe necessariamente fare riferimento ai dati che solo le medesime amministrazioni possono fornire con esattezza.
  Quanto alla seconda parte del terzo quesito «...e se sia noto quale sia l'ammontare complessivo degli aiuti di Stato erogati dalle diverse amministrazioni centrali e regionali».
  Nel rilevare che non risulta chiaro quale sia l'arco temporale di riferimento, si rappresenta che la normativa europea impone di conservare la documentazione degli aiuti concessi per dieci anni dalla concessione, si segnala che tali dati sono disponibili proprio presso le Amministrazioni concedenti.
  Al riguardo, preme tuttavia segnalare che l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 prevede la predisposizione, di un registro nazionale degli aiuti di Stato a cura del Ministero dello sviluppo economico, dovrà essere operativo entro il 1o gennaio 2017. Tale registro consentirà di effettuare, in ogni momento, la verifica sia dell'ammontare degli aiuti concessi, che dei beneficiari degli aiuti di Stato medesimi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriSandro Gozi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica comunitaria

applicazione del diritto comunitario

controllo degli aiuti di Stato