ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08711

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 405 del 09/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 09/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08711
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Giovedì 9 aprile 2015, seduta n. 405

   SCOTTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 disciplina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione del Jobs Act;
   la Naspi sostituirà progressivamente ASPI e MiniASPI;
   la nuova prestazione a sostegno del reddito sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà (50 per cento) delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni;
   per il calcolo della durata, però, non vengono computati eventuali periodi contributivi in cui il lavoratore abbia già percepito prestazioni di disoccupazione;
   ciò rischia di comportare gravi ricadute sulla condizione dei lavoratori stagionali: infatti, mentre con il precedente ammortizzatore sociale (Aspi) un lavoratore stagionale con un contratto di 6 mesi poteva contare, una volta perduto involontariamente il posto di lavoro, su un sostegno al reddito per gli altri 6 mesi, riuscendo a percepire un salario per l'intero anno, adesso il nuovo sistema di calcolo porterà ad una riduzione della durata della disoccupazione di ben 3 mesi;
   effettuando delle semplici simulazioni, inoltre, emerge come chi lavora con molte interruzioni raggiungendo il requisito per somma di giornate effettuate in periodi lunghi di tempo, riceve un sussidio meno cospicuo rispetto a chi può contare su rapporti di lavoro più stabili e lineari –:
   se il Governo sia consapevole degli effetti che la nuova normativa avrà sui lavoratori stagionali;
   e quali misure abbia già preso in merito;
   se non ritenga opportuno valutare la possibilità di assumere un'iniziativa normativa per una sospensione transitoria del secondo capoverso dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 in attesa di una circolare dell'Inps che chiarisca le disposizioni relative ai nuovi ammortizzatori sociali, in particolare rispetto alla posizione dei lavoratori stagionali;
   se non ritenga, il Governo, di dover mettere in campo, di concerto con le associazioni degli albergatori, dei lavoratori e dei commercianti, ogni azione necessaria volta alla destagionalizzazione del periodo turistico e garantire un più ampio periodo occupazionale. (4-08711)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoratore stagionale

lavoro stagionale

assicurazione di disoccupazione