ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08694

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 404 del 08/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08694
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 8 aprile 2015, seduta n. 404

   ZOLEZZI, DE ROSA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, BUSTO, DAGA, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, MANNINO, MICILLO, PARENTELA e TERZONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che «il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali»;
   la Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in Gazzetta Ufficiale s.s. 29 luglio 2009 n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
   nella sentenza si legge: «la Regione Marche ritiene, altresì, che il rinvio all'approvazione di un regolamento operato dall'articolo 241 per la bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento impedisce di bonificare tali aree e di procedere al riutilizzo delle stesse con conseguente violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. In proposito la ricorrente ricorda che, sebbene una tale disposizione fosse presente anche nel “decreto Ronchi”, ad oggi non si è avuta l'emanazione di tale regolamento, con gravi pregiudizi per la tutela dell'ambiente, della salute e del governo del territorio. [...] La Regione Marche censura anche l'articolo 241, per violazione degli articoli 117 e 118 Cost., perché nel prevedere il cosiddetto “regolamento aree agricole” rimanderebbe a tempo indeterminato l'applicazione della disciplina della bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, impedendo di bonificare tali aree e di procedere al riutilizzo delle stesse, con grave pregiudizio per la tutela dell'ambiente, della salute e del governo del territorio. (...) La Regione Calabria ha, altresì, impugnato l'articolo 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale prevede che il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino e messa in sicurezza, nonché a quelli di emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento, sia adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. La ricorrente si duole del fatto che viene attribuito ad organi centrali un potere regolamentare in un ambito nel quale, oltre al concorso di diverse competenze trasversali e concorrenti, è riscontrabile la presenza della materia dell’“agricoltura” di competenza residuale regionale. Viene, quindi, lamentata sia la violazione dell'articolo 117, sesto comma, Cost., proprio a causa della allocazione in sede ministeriale del potere regolamentare, sia del principio di leale collaborazione, il quale sarebbe leso dal fatto che, in una materia in cui è coinvolta la loro competenza residuale, non è prevista neppure la partecipazione delle Regioni nel procedimento di formazione del citato regolamento»;
   nel mese di marzo 2015 è stata rilasciata la pubblicazione dell'ISDE Italia sul tema dei pesticidi, pratiche agricola, ambiente e salute;
   in premessa si rileva che: «attualmente la massiccia diffusione di pesticidi nelle matrici ambientali (acqua, aria, suolo e alimenti) suggerisce che esista un'esposizione biologica a tali sostanze e ai loro metaboliti le cui proporzioni devono essere seriamente considerate. Nella comunità scientifica viene ampiamente riconosciuto che la contaminazione da agenti chimici di sintesi coinvolga l'intera biosfera, vale a dire la totalità degli ecosistemi terrestri e acquatici, nonché l'intera popolazione umana»;
   continuando si rileva nel report che «nel panorama dell'agricoltura europea, l'Italia è il Paese che utilizza le quantità maggiori di pesticidi (princìpi attivi), sia in termini assoluti (61.890 t), sia in termini di consumo per unità di superficie coltivata (5,6 Kg/ettaro, o Kg/ha). Un approccio comparativo limitato al contesto UE mostra che, nel 2006, in Italia sono state consumate 81.450 t di pesticidi (principi attivi), a fronte delle 71.612 t della Francia, delle 31.819 t della Germania, e delle 21.151 t del Regno Unito. [...] Va detto, che una valutazione di medio periodo relativa al decennio 2002-2012 delinea un trend in diminuzione, con un calo complessivo di 33.000 t (-19,8 per cento) dei pesticidi (princìpi attivi) usati in agricoltura a livello nazionale. Nello stesso periodo, il consumo di prodotti molto tossici e tossici si è ridotto (-33,6 per cento) insieme a quello di prodotti non classificati (-26,1 per cento), mentre è aumentato il consumo di prodotti nocivi (+57 per cento). In forte crescita risultano inoltre i prodotti per agricoltura biologica (da 11,9 a 289,9 t). Come anticipato sopra, in Italia il consumo medio per ettaro di fungicidi, insetticidi, erbicidi e altri composti di sintesi (princìpi attivi) nel 2012 è di 5,6 Kg/ha [...] In Italia, dunque, il consumo per ettaro di pesticidi è il più alto dell'Europa comunitaria. Va inoltre osservato che, per quanto positiva possa essere la riduzione nei consumi nazionali di pesticidi registrata nel periodo 2002-2012, la situazione italiana è comunque molto lontana dal garantire un ambiente sano e favorevole alla salute pubblica. Le matrici ambientali infatti partono da un quadro complessivo di salute ecologica che è piuttosto critico da tempo, a causa di massicce contaminazioni che si protraggono da oltre mezzo secolo. Tale deterioramento della qualità ambientale non viene cancellato dalle riduzioni parziali del carico di contaminanti agricoli che hanno avuto luogo soltanto negli anni più recenti»;
   l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, stabilisce che «ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
   con nota protocollo 0021567/GAB del 16 ottobre 2014 dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato segnalato con urgenza, ai fini del successivo invio del provvedimento alla Conferenza unificata, agli uffici legislativi del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, lo schema di «Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento», ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –:
   se il Governo sia a conoscenza della situazione esposta e se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, coordinando la propria attività con quella degli altri Ministri interrogati, posta la gravità del carico inquinante rilevato dall'ISDE in Italia, non intenda procedere all'adozione del regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento di cui all'articolo 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto anche dei rilievi mossi dalla Corte Costituzionale e dalle regioni;
   se, anche sulla base degli allarmanti dati resi noti dall'ISDE, non intendano procedere con urgenza all'emanazione dei decreti attuativi del PAN, piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine di renderlo effettivamente efficace e cogente, a prescindere dai possibili diversi orientamenti regionali.
(4-08694)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

protezione dell'ambiente

antiparassitario