ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08642

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 403 del 01/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 01/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 10/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08642
presentato da
BRUNETTA Renato
testo di
Mercoledì 1 aprile 2015, seduta n. 403

   BRUNETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, è riconosciuta in quanto questione di preminente interesse nazionale. A tal fine lo Stato garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna, tutela l'equilibrio idraulico, preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e assicura la vitalità socioeconomica;
   al perseguimento di tali finalità, concorrono nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto e i comuni. In particolare il comune di Venezia è destinatario di stanziamenti finalizzati al risanamento di immobili da destinare alla residenza, per attività sociali, culturali, e produttive, nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale e per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;
   il territorio entro il quale valgono le disposizioni e i regolamenti per la salvaguardia ambientale della laguna prende il nome di conterminazione lagunare ed è composto da nove comuni divisi tra le province di Venezia e Padova (Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile Di Piave);
   il 16 febbraio 2010 il segretario regionale all'ambiente e al territorio della regione Veneto ha inviato una comunicazione ai nove comuni ricompresi nella conterminazione della laguna di Venezia, precisando quando segue in tema di autorizzazione paesaggistica: «Ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, Interventi per la salvaguardia di Venezia» la commissione regionale di salvaguardia di Venezia relativamente ai progetti ricadenti nella conterminazione lagunare, deve accertare che le opere da eseguirsi non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della legge stessa, garantendo cioè la salvaguardia dell'ambiente paesaggistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna;
   il segretario regionale all'ambiente ha ulteriormente precisato che dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova disciplina ordinaria per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e che pertanto «si ritiene opportuno confermare che la commissione per la salvaguardia di Venezia mantiene la competenza per il rilascio del parere paesaggistico indicata dalla citata legge speciale n. 171 del 1973 e successive modifiche e integrazioni»;
   in data 18 marzo 2010, in tema di autorizzazione paesaggistica per i progetti nell'ambito della conterminazione lagunare, sottoposti al parere della commissione per la salvaguardia di Venezia ai sensi della legge n. 171 del 1973 e della soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la soprintendenza conferma ai nove comuni della conterminazione lagunare che «il parere di questa Soprintendenza viene espresso in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia»;
   in data 28 luglio 2011 il presidente della regione Veneto ha chiesto al Governo un parere in merito alle competenze della commissione di salvaguardia e in particolare «di valutare il ruolo assegnato alla Commissione in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica»;
   il 13 ottobre 2011 si è svolta una riunione tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza delle amministrazioni interessate dalla quale è emerso che, la commissione per la salvaguardia mantiene il proprio ruolo e le proprie competenze in materia paesaggistica, considerato che l'introduzione di una normativa di portata generale quale il decreto legislativo n. 42 del 2004, non può derogare alla normativa di carattere speciale, costituita dal complesso delle norme che disciplinano i poteri della stessa commissione,
   a partire da gennaio 2010, otto comuni rispettano quanto stabilito dalla legge speciale per Venezia, trasmettendo le richieste di autorizzazione paesaggistica alla commissione di salvaguardia per gli interventi nell'ambito della conterminazione lagunare, anche quelli che hanno completato l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al piano d'area della laguna e dell'area veneziana (PALAV). Il comune di Venezia è l'unico a non rispettare la procedura prevista dalla legge speciale per Venezia n. 171 del 1973 per le autorizzazioni paesaggistiche, non trasmettendo le pratiche alla commissione di salvaguardia, ma seguendo piuttosto l’iter e le procedure previste dalle leggi ordinarie (secondo il citato decreto legislativo n. 42 del 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e successive integrazioni e modifiche e conseguente legge regionale n. 1 del 2009, come modificata dall'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2009) –:
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non ritengano opportuno chiarire l'ambito di applicazione della legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni (articoli 1 e 6);
   nello specifico, se l'Esecutivo non ritenga necessario spiegare se siano valide le procedure previste dalla legge ordinaria (decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146), oppure, come dichiarato dal Governo in occasione di un tavolo tecnico sul tema e in linea con i due pareri espressi al riguardo dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, se la legge ordinaria, in materia di autorizzazione paesaggistica non abbia valenza per i comuni rientranti nel territorio della conterminazione lagunare di Venezia. (4-08642)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

stato d'emergenza

piano di sviluppo