ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08578

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 400 del 26/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SIBILIA CARLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2015
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/03/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08578
presentato da
SIBILIA Carlo
testo di
Giovedì 26 marzo 2015, seduta n. 400

   SIBILIA, COLONNESE, PETRAROLI e FICO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   la legge 7 aprile 2014 n. 56, cosiddetta legge Delrio, detta una disciplina apparentemente organica del riordino delle province; 
   dopo la sua approvazione la legge 56 del 2014 ha subito altresì modifiche introdotte dal decreto-legge 66 del 2014, convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89, e dal decreto-legge 90 del 2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114; sul tema specifico delle funzioni dei nuovi enti, la legge 56 del 2014 prevede che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
   le funzioni non fondamentali che le regioni avrebbero dovuto definire con atti ufficiali nelle loro competenze entro fine dicembre, ma che a tutt'oggi non vedono la luce eccezion fatta per la regione Toscana, riguardano: protezione civile (attuazione dei piani regionali, predisposizione dei piani provinciali prima spettanti alla prefettura); risparmio e rendimento energetico; trasporti (molte competenze furono ereditate dalla motorizzazione civile); autoscuole (autorizzazioni, vigilanza, consorzi, esami di idoneità per gli insegnanti); imprese di revisione e riparazione di autoveicoli; rilascio di licenze per autotrasporto ed albo provinciale degli autotrasportatori; industria; difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; valorizzazione dei beni culturali; protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; caccia e pesca nelle acque interne; organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   i tempi di attuazione della «legge Delrio» sono totalmente disallineati dalla legge di riordino delle regioni, ancora assenti, e dalla legge di stabilità che sostanzialmente modifica e abolisce le disposizioni della «legge Delrio», proprio perché introduce un fattore nuovo: l'obbligo in capo alle province di versare allo Stato a regime 3.380 miliardi;
   al riguardo si pone un'evidente questione di legittimità costituzionale della riduzione prevista della spesa corrente per le province e città metropolitane di un miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017, che si traduce in un versamento allo Stato di una quota rilevante delle entrate proprie degli enti per violazione dell'articolo 119 della Costituzione;
   il comma 4 dell'articolo 119 Cost. recita: «le risorse derivanti dalle fonti di cui ai comuni precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». Ebbene l'effetto dei tagli previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni della legge 23 giugno 2014 n. 89 («Le Province devono assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi pari a 340 milioni di euro nel 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017») e della legge di stabilità 2015 (un miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017) non consente l'esercizio neanche delle funzioni primarie riconosciute alle province e città metropolitane dalla legge 56 del 2014, con conseguente disavanzo di parte corrente, interruzione dei servizi e premessa per dissesto finanziario;
   anche l’iter previsto per la mobilità del personale soprannumerario appare lungo ed incerto, visto che non si conoscono i posti disponibili verso le amministrazioni cui dovrebbero transitare i dipendenti;
   ad oggi l'unica disposizione attuata è stata il cambio alla guida degli organi politici in quanto i presidenti di provincia sono i sindaci e i consigli provinciali sono costituiti da amministratori comunali;
   in sintesi si respira un clima di incertezza diffusa, senza possibilità di confronti e soprattutto con una mancanza di chiarezza sulle risorse finanziarie a disposizione;
   in tutto questo sono in pericolo servizi essenziali per i cittadini come ad esempio tutto ciò che è riservato per la tutela del patrimonio culturale che comprende la conservazione di collezioni museali, beni librari e documentali, archivi multimediali, fondi storici, mostre ed esposizioni, incontri, didattica, salvaguardia delle competenze di centinaia di operatori culturali e così via –:
   quali provvedimenti la Presidenza del Consiglio dei ministri intenda adottare per risolvere quello che gli interroganti giudicano un vero e proprio caos normativo prodotto con tali interventi. (4-08578)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

pianificazione regionale

protezione dell'ambiente