ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08575

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 400 del 26/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 26/03/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/06/2015

SOLLECITO IL 31/07/2015

SOLLECITO IL 30/09/2015

SOLLECITO IL 30/11/2015

SOLLECITO IL 29/01/2016

SOLLECITO IL 29/03/2016

SOLLECITO IL 15/06/2016

SOLLECITO IL 29/07/2016

SOLLECITO IL 28/10/2016

SOLLECITO IL 09/01/2017

SOLLECITO IL 30/03/2017

SOLLECITO IL 30/05/2017

SOLLECITO IL 28/07/2017

SOLLECITO IL 30/10/2017

SOLLECITO IL 18/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08575
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Giovedì 26 marzo 2015, seduta n. 400

   LUIGI DI MAIO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il dipendente percepiva un emolumento denominato, nell'ambito privato, trattamento di fine rapporto e, nell'ambito del pubblico impiego, trattamento di fine servizio; tale trattamento è costituito dalla somma degli accantonamenti annui di una quota della retribuzione rivalutata annualmente;
   secondo quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile, la retribuzione annua assunta quale base di computo del trattamento di fine rapporto «comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese»;
   il trattamento di fine servizio assume, invece, quale base di computo l'ultima retribuzione annua percepita dal dipendente ed è finanziato attraverso la contribuzione versata sia dal datore di lavoro pubblico, sia dal dipendente con una trattenuta mensile a titolo di rivalsa;
   tale contribuzione, applicata sull'80 per cento della retribuzione lorda mensile, ammonta: – al 9,6 per cento per i dipendenti «statali» ed è corrisposta per una quota pari al 7,1 per cento al datore di lavoro e per una quota pari al 2,5 per cento dal dipendente; – al 6,1 per cento per i dipendenti degli enti locali ed è corrisposta per una quota pari al 3,6 per cento dal datore di lavoro e per una quota pari al 2,5 per cento dal dipendente;
   la legge 8 agosto 1995 n. 335 da un lato ha previsto l'estensione del regime del trattamento di fine rapporto a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti a far data dal 1o gennaio 1996 (articolo 2, quinto comma), rimettendo alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità attuative di tale estensione; dall'altro lato la legge n. 335 del 1995 ha stabilito che il trattamento di fine rapporto sarebbe stato corrisposto «dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio» (articolo 2, ottavo comma);
   a causa di difficoltà di natura tecnica e finanziaria, il termine di entrata in vigore del regime del trattamento di fine rapporto a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (1o gennaio 1996) non è stato rispettato; pertanto, la legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha successivamente previsto a favore dei dipendenti pubblici già in servizio il diritto di opzione, ossia la possibilità di trasformare il trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto (cinquantaseiesimo comma dell'articolo 59) e ciò al fine di favorire la costituzione di forme di previdenza complementare nell'ambito del pubblico impiego;
   in data 29 luglio 1999, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nei comparti pubblici ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici;
   le disposizioni di detto accordo sono state recepite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000;
   tali disposizioni prevedono: a) l'operatività del regime del trattamento di fine rapporto nei confronti di tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei confronti di tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999) e nei confronti di tutti i dipendenti assunti prima del 31 dicembre 2000 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, cinquantaseiesimo comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; b) l'operatività del regime del trattamento di fine servizio nei confronti di tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nei confronti del personale «non contrattualizzato»; c) l'esclusione del «contributo previdenziale obbligatorio del 2,5 per cento» per i dipendenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, cinquantaseiesimo comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (articolo 1, secondo comma); d) l'entità del «contributo previdenziale» dovuto a favore del fondo per il trattamento di fine rapporto, quantificato in misura pari al 9,6 per cento della base contributiva di riferimento per il personale dello Stato e in misura pari al 6,10 per cento della base contributiva di riferimento per il personale degli enti locali (articolo 1, settimo comma);
   tuttavia, con decorrenza dal 1o gennaio 2001, le pubbliche amministrazioni hanno continuato ad effettuare la trattenuta del 2,5 per cento sull'80 per cento della retribuzione lorda mensile anche nei confronti del personale assoggettato al regime del trattamento di fine rapporto, ossia dei dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   alla luce di tutto ciò, nel corso degli anni si sono susseguite diverse pronunce giurisprudenziali sul tema;
   il primo intervento giurisprudenziale nella materia in esame è stato del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, il quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 12, decimo comma, del decreto-legge n. 78 del 2012. Tale contenzioso ha avuto ad oggetto la trattenuta del 2,5 per cento operata a carico dei magistrati che, con decorrenza dal 1o gennaio 2011, sono stati assoggettati al regime «misto» TFS-TFR e, quindi, questioni sotto molteplici profili analoghe e similari a quelle in esame;
   con sentenza n. 223 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 12, decimo comma, del decreto-legge n. 78 del 2010 e ciò in base alla seguente motivazione: «fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50 per cento, calcolato sempre sull'80 per cento della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute. Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della “fascia esente”, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo. La disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui all'articolo 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1o gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50 per cento della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione»;
   le ulteriori pronunzie giurisprudenziali rinvenute nella materia in esame sono state rese dal tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e dal tribunale di Treviso, sempre in funzione di giudice del lavoro. Il tribunale di Roma ha espressamente affermato che «la riduzione dello stipendio del personale assoggettato al regime del trattamento di fine rapporto nella corrispondente misura del 2,5 per cento non trova alcuna giustificazione» e ha, conseguentemente, condannato le amministrazioni resistenti alla restituzione degli «importi corrispondenti alla decurtazione del 2,5 per cento operata sulla retribuzione lorda» nei limiti della prescrizione quinquennale;
   il tribunale di Treviso ha espressamente riconosciuto l'applicabilità del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 223 del 2012 «a tutte le ipotesi in cui il medesimo trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga esteso a quello pubblico con modifiche sfavorevoli per quest'ultimo non giustificate da differenze relative alla qualità e quantità della prestazione lavorativa che se è uguale per entrambe le categorie di dipendenti deve comportare per ciascuna lo stesso risultato economico» e ha, conseguentemente, rigettato l'opposizione proposta dall'Amministrazione resistente al decreto ingiuntivo esperito dal dipendente per conseguire la restituzione delle trattenute illegittimamente operate;
   la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 244 del 2014 dichiara inoltre che: «Il trattamento di fine servizio è, infatti, diverso e (...) normalmente “migliore” rispetto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 codice civile, per cui il fatto che il dipendente (...) ha diritto all'indennità di buonuscita – partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,5 per cento (sull'80 per cento della sua retribuzione), non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto. Per altro verso, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi»; in altri termini, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il doppio sistema del TFR e TFS aggiungendo anche che chi è in regime di TFS partecipa con il suo contributo del 2,5 per cento; l'immediata conseguenza è quella della conferma che chi è in regime di TFR non deve partecipare in alcun modo e che la trattenuta del 2,5 per cento è illegittima –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire al fine di dare attuazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale. (4-08575)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

retribuzione del lavoro

cessazione d'impiego