ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08469

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 395 del 19/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 19/03/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 19/03/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 19/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/03/2015
Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08469
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo di
Giovedì 19 marzo 2015, seduta n. 395

   MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, GAGNARLI e L'ABBATE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 152/2006, introdotto dalla legge 6/2014, ha disposto che siano definiti i parametri fondamentali di qualità per le acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità per la loro verifica;
   il rapporto nazionale pesticidi nelle acque viene realizzato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) a partire dal 2003 nel contesto della regolamentazione nazionale dei pesticidi, tenendo conto della normativa per la tutela delle acque che con la direttiva quadro acque (DQA) [Dir. 2000/60/CE] e le direttive figlie, stabilisce i criteri per lo sviluppo delle reti e per l'esecuzione del monitoraggio e fissa standard di qualità ambientale per un certo numero di sostanze «prioritarie»;
   il rapporto Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale evidenzia un diffuso inquinamento delle acque italiane;
   in particolare, nell'alto Lazio, lo stesso rapporto evidenzia anche delle problematiche ambientali e sanitarie determinate dalla possibile contaminazione da arsenico e fluoro delle acque e quindi della possibile contaminazione delle colture e in successione della intera catena alimentare –:
   se sia a conoscenza dei fatti in premessa;
   se intenda fornire nel dettaglio gli specifici parametri di riferimento per la definizione di idoneità delle acque ad uso irriguo, le modalità e tempi di campionamento ed analisi delle stesse;
   quali risultino le istituzioni e gli enti preposti all'adempimento di quanto previsto dalla legge;
   se intenda fornire i risultati degli esami già eseguiti relativamente alle acque destinate ad uso irriguo nella regione Lazio. (4-08469)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 novembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 894
4-08469
presentata da
BERNINI Massimiliano

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si segnala che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato le misure di competenza per assicurare il monitoraggio e il controllo delle acque destinate a tutti gli usi legittimi, incluso, pertanto, l'utilizzo a fini irrigui.
  La normativa nazionale relativa al monitoraggio e al controllo della presenza di sostanze inquinanti nelle acque, infatti, ha recepito le disposizioni della vigente normativa comunitaria in materia: la direttiva quadro sulle acque 2000/60/Ce e le cosiddette direttive figlie, ovvero la direttiva 2008/105/Ce, come modificata dalla direttiva 2013/39/Ue e la direttiva 2006/118/Ce, come modificata dalla direttiva 2014/80/Ue.
  Le citate norme comunitarie e nazionali definiscono i criteri per la progettazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici; individuano le autorità competenti per tali attività; stabiliscono la lista delle sostanze inquinanti (sostanze prioritarie o altre sostanze, tra i quali numerosi pesticidi) nei corpi idrici superficiali e sotterranei, i relativi standard di qualità e i valori soglia e le metodiche di analisi; identificano la matrice ambientale da sottoporre a monitoraggio e la periodicità dei controlli.
  Inoltre, definiscono i criteri da adottare per individuare le sostanze da sottoporre a monitoraggio in ciascun corpo idrico/bacino idrografico. Ad esempio, l'articolo 78 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172) individua gli standard di qualità per le acque superficiali per 45 sostanze, tra cui figurano anche alcuni pesticidi.
  Inoltre, l'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006 e, in particolare la tabella 1/B, sempre per le acque superficiali, individua gli standard di qualità ambientale per una lista di 54 sostanze non appartenenti all'elenco di priorità, tra le quali figura l'arsenico; la tabella 2/B individua tra i parametri per le risorse idriche destinate all'uso potabile anche i fluoruri. Per i pesticidi singoli, nella citata tabella 1/B, viene stabilito un limite di 0,1 microgrammi per litro, per i pesticidi totali (inclusi i loro metaboliti e prodotti di degradazione) viene stabilito il limite di 1 microgrammo per litro, ad esclusione dei corpi idrici destinati ad uso potabile, per i quali il limite per i pesticidi totali viene posto pari a 0,5 microgrammi litro. Nella citata tabella vengono anche definiti i limiti (si vedano le sostanze numero 27 e seguenti) per determinati pesticidi, in molti casi più restrittivi di 0,1 microgrammi litro.
  Analogamente, il decreto legislativo n. 30 del 16 marzo 2009, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, oltre a recepire lo standard di qualità previsto a livello comunitario per le sostanze attive presenti nei pesticidi (che includono prodotti fitosanitari e biocidi), compresi i loro metabolici e prodotti di degradazione e di reazione, rispettivamente per singolo pesticida (0,1 microgrammi per litro) e totali (0,5 microgrammi per litro), nella tabella 3 stabilisce valori soglia specifici (più restrittivi) per alcuni pesticidi, differenziando, inoltre, tali valori soglia in considerazione dell'eventuale interazione con i corpi idrici superficiali.
  Tra i criteri utilizzati per definire i valori soglia delle norme sopra citate, figurano, tra gli altri, la tossicità umana, l'eco-tossicità, la tendenza alla dispersione, la persistenza delle sostanze e il loro potenziale bio-accumulo.
  Si sottolinea che, qualora le attività di monitoraggio evidenzino che gli standard di qualità o i valori soglia stabiliti rispettivamente per le acque superficiali e sotterranee non vengano rispettati e, pertanto, i corpi idrici risultino in stato chimico o ecologico inferiore al buono, è necessario attuare le misure di ripristino, che devono far parte dei cosiddetti «programmi di misure» dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce;
  Nel marzo 2016 sono stati approvati dai comitati istituzionali i piani di gestione relativi al secondo ciclo di pianificazione, successivamente approvati anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Presidente del Consiglio dei ministri (27 ottobre 2016). Questi ultimi contengono anche, nella sezione conoscitiva, i risultati delle attività di monitoraggio delle acque effettuate dalle regioni e province autonome, inclusi i dati disponibili relativi alle sostanze chimiche rilevate.
  I piani di gestione sono consultabili attraverso i siti
web dei distretti idrografici, delle regioni e province autonome e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Le regioni e province autonome sono le autorità competenti individuate dalla normativa nazionale per il monitoraggio nei corpi idrici delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze che, sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti effettivamente constatati, non consentono il conseguimento del buono stato entro le date fissate, nonché, in coordinamento con le autorità di bacino distrettuali, per l'attuazione dei programmi di misure (articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Con riferimento al regolamento che stabilisce i «parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica», in attuazione del comma 6-
sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con legge 6 febbraio 2014, n. 6, si evidenzia preliminarmente che la ricognizione preliminare del quadro normativo dell'Unione europea ha evidenziato che non esistono norme specifiche in materia di caratteristiche di qualità delle acque destinate all'uso irriguo né a livello comunitario, né a livello nazionale nei singoli Paesi.
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è prontamente attivato per l'attuazione della delega di legge coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute e gli esperti degli istituti nazionali di ricerca e ha predisposto uno schema di provvedimento, diramato al gruppo di lavoro in data 8 agosto 2014. Sullo schema di decreto ministeriale, recante «definizione dei parametri di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e relative modalità di verifiche», si fa presente che allo stato vi sono in corso ulteriori approfondimenti istruttori.
  Per quanto riguarda le problematiche ambientali e sanitarie determinate dalla possibile contaminazione da arsenico e fluoro delle acque, l'Ispra, come noto, realizza il rapporto nazionale pesticidi nelle acque nel rispetto dei compiti stabiliti dal decreto 22 gennaio 2014 (decreto ministeriale 35/2014 – piano di azione nazionale, ai sensi dalla direttiva 2009/128/Ce sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
  Il rapporto contiene i risultati del monitoraggio delle acque interne superficiali e sotterranee le cui finalità sono quelle di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei pesticidi.
  L'istituto fornisce gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione e l'esecuzione del monitoraggio. Le regioni realizzano il monitoraggio nell'ambito dei programmi di rilevazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmettono i risultati all'Ispra, che li elabora e valuta.
  L'Istituto, inoltre, alimenta gli indicatori individuati dal decreto 15 luglio 2015 (decreto ministeriale n. 172 del 2015 – modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori visti dal piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). Due di questi indicatori, in particolare, hanno lo scopo di seguire l'evoluzione nel tempo della contaminazione e verificare l'efficacia delle misure previste per la tutela dell'ambiente acquatico.
  Si fa presente che la presenza di arsenico e fluoro nelle acque, quelle dell'alto Lazio in particolare, è da attribuirsi a cause naturali. Sebbene pesticidi inorganici, in particolare i composti dell'arsenico, siano stati impiegati in passato, tale uso, almeno in agricoltura, non è più consentito da tempo.
  Il rapporto nazionale pesticidi nelle acque, dell'Ispra, non presenta dati relativi alla presenza di tali sostanze, considerando che tali sostanze non sono più incluse nei piani di monitoraggio dei pesticidi forniti dalle regioni.
  Riguardo al monitoraggio dei pesticidi svolto nel Lazio, i dati di monitoraggio 2014 in possesso dell'istituto, non consentono di esprimere un giudizio adeguato sullo stato di qualità delle acque della Regione. Le informazioni fornite sono limitate e non rappresentative del possibile impatto dei pesticidi nelle acque, in particolare in quelle superficiali.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato proseguendo nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle acque

coltura alimentare

inquinamento idrico