Legislatura: 17Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Primo firmatario: PETRAROLI COSIMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/03/2015
PETRAROLI. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rubricato «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» impone, all'articolo 6, il divieto d'incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, variando e integrando quanto stabilito dall'articolo 5 comma 9 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
con la legge 7 agosto 2012, n. 135 si stabiliva il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizi, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
con l'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 114 sono apportate sostanziali modifiche alle disposizioni vigenti. Si stabilisce, infatti, il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Si vieta, altresì, di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllate. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;
la specificità del settore portuale è rilevata anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 378 dei 2005. In tale sentenza si afferma che «il Presidente è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto assolva la sua funzione, comunque interessante l'economia nazionale» –:
se i Ministri interrogati intendano chiarire se le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 114 rendano possibile o meno concorrere alla carica di presidente della autorità portuale per i lavoratori collocati in quiescenza. (4-08457)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasparenza amministrativa