ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08454

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/03/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 30/03/2015
Stato iter:
28/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2015
CALENDA CARLO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/07/2015

CONCLUSO IL 28/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08454
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   PESCO, ALBERTI, TRIPIEDI e CIPRINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il TTIP, il Trattato transatlantico sugli investimenti definito «vitale» dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che Europa e Stati Uniti stanno negoziando da diversi mesi, le cui trattative sono avvolte da riserbo e massima segretezza con la finalità di creare la più grande area di libero scambio del mondo, senza più dazi e confini commerciali tra i due continenti, sembra nascondere pericoli seri per la salute e la sicurezza garantita da standard legislativi conquistati in Europa anche con le battaglie legali e le pronunce dei tribunali;
   le indiscrezioni sulla bozza del trattato suggeriscono preoccupanti limitazioni circa le leggi che i Governi partecipanti potrebbero adottare per regolamentare diversi settori economici, in particolare banche, assicurazioni, commercio, telecomunicazioni e servizi postali; si introdurrebbero, in particolare, norme in grado di consentire alle multinazionali americane di intentare cause per «perdita di profitto» contro i Governi dei Paesi europei, qualora questi portassero avanti legislazioni a tutela dell'ambiente (per esempio, contro la diffusione degli OGM), o a favore dei diritti sociali;
   sarebbe ammessa la libera circolazione dei lavoratori in tutte le nazioni firmatarie, e sembra esser stata proposta l'ammissibilità, per i soggetti economici privati, di muovere azioni legali contro i Governi le cui legislazioni prevedano la tutela dello stato sociale e dei diritti inviolabili della persona. Un ulteriore pericolo potrebbe essere rappresentato dal ribasso dei salari, dal momento che per la libertà di circolazione, le imprese di un Paese potranno applicare in un altro Paese i salari vigenti nel proprio generando un vantaggio solo per le imprese statunitensi, posto che i salari dei lavoratori europei sono più elevati di quelli americani. Anche i diritti sindacali europei, se saranno confermate le indiscrezioni, non avranno valore se contrari alle norme sul libero scambio e libera circolazione contenuti nel TTIP, senza possibilità per i lavoratori vessati, di rivolgersi al giudice del lavoro locale. Anche in questo caso, il lavoratore europeo dovrà rivolgersi a una corte arbitrale statunitense;
   qualora un'azienda americana volesse iniziare un'attività considerata pericolosa in Europa (come una centrale nucleare o l'estrazione dello shale gas), nessun tribunale locale potrebbe opporsi, con le stesse multinazionali agroalimentari americane che potrebbero fare incetta di terreni acquistati a poco prezzo dagli agricoltori locali per impiantarvi piantagioni OGM, al posto delle coltivazioni dell'agricoltura tradizionale, smantellando così il principio di precauzione relativamente agli organismi geneticamente modificati previsto dalla legislazione italiana ed europea;
   tra i rischi concreti che ciò comporterebbe, c’è anche l'ingresso di merci e alimenti di cattiva qualità prodotti dalle multinazionali americane, come vegetali e carne OGM, o prodotti imbottiti di ormoni e fitormoni; contro tali rischi le leggi nazionali e le comunità locali non potranno opporsi in quanto le leggi e i regolamenti devono sottostare al trattato. Anche le sentenze dei giudici europei non potrebbero essere opposte in relazione ai prodotti statunitensi perché il TTIP obbligherebbe i cittadini europei, singoli e in associazione, a rivolgersi, non al giudice nazionale, ma a un organo di natura privata per tentare un arbitrato volto a contrastare a proprie spese gli staff legali delle multinazionali, gettando così i cittadini europei, le piccole imprese locali e gli agricoltori, in balia dello strapotere delle grandi corporation americane;
   assieme alle barriere tariffarie salterebbero anche altri ostacoli quali regole, controlli e standard minimi richiesti per la circolazione della merce, norme sulle sostanze chimiche tossiche, leggi sanitarie, prezzi dei farmaci, libertà di internet e la privacy dei consumatori, l'energia, i brevetti ed i copyright;
   l'articolo 41 della Costituzione sancisce che «l'iniziativa economica privata è libera», ma che la stessa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»;
   l'articolo 3 della Costituzione dispone che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Da quanto indicato si desume l'impraticabilità e l'inopportunità di accordi tenuti segreti ai cittadini, che di fatto ostacolerebbero e limiterebbero lo sviluppo personale a parità di condizioni economico-sociali, favorendo proprio quei soggetti a conoscenza dei dettagli di questi accordi e delle relative modalità operative;
   l'articolo 80 della Costituzione recita «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi»;
   l'articolo 11 della Costituzione italiana, nei princìpi fondamentali, recita «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» –:
   se il Governo sia al corrente della specificità di tali trattative e se intenda chiarire i contenuti specifici delle stesse e lo stato dei lavori concernenti il citato accordo TTIP, rassicurando sulla costituzionalità di eventuali cessioni di sovranità, previste solo in caso di conflitti o se indispensabili per la pace tra le Nazioni tutte. (4-08454)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2015
nell'allegato B della seduta n. 470
4-08454
presentata da
PESCO Daniele

  Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta, per la parte di competenza, quanto segue.
  L'atto in questione riporta una serie di considerazioni critiche e timori in merito al negoziato attualmente in corso tra l'Unione europea e il Governo degli Stati Uniti per la conclusione di un Partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti (da ora TTIP).
  Come premessa generale va ricordato innanzitutto che il lancio del negoziato TTIP è stato sostenuto da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che, dopo l'annuncio formale delle trattative da parte del Presidente degli USA Obama nel febbraio 2013, i Paesi europei hanno proceduto a valutare le opportunità economiche offerte dal partenariato transatlantico.
  Nel considerare l'opportunità di un accordo, da parte dell'Italia, si è fatto ricorso ad una valutazione d'impatto sulle risultanze economiche che da esso sarebbero derivate. Lo studio commissionato a Prometeia s.p.a. ha confermato quanto già indicato da altri autorevoli centri studi internazionali, aditi dalla Commissione europea e da altri Stati membri UE, evidenziando i benefici economici per l'Unione e per il nostro Paese. In particolare, tale studio ha rimarcato che l'Italia sarebbe tra i Paesi UE che maggiormente guadagnerebbero, in termini industriali, dal buon esito delle negoziazioni TTIP, con effetti molto positivi per l'industria dei mezzi di trasporto, cioè per le produzioni automotive nel loro insieme, ma soprattutto per i principali settori di specializzazione del nostro Paese nel commercio mondiale: meccanica, sistema moda, agroalimentare e bevande.
  In particolare, gli interroganti avanzano una serie di preoccupazioni in merito agli esiti che l'accordo con gli Stati Uniti potrebbe avere in relazione a diversi ambiti oggetto di negoziazione.
  Al riguardo, va evidenziato come il negoziato TTIP non sia un negoziato «segreto», ma un negoziato cui l'Unione europea partecipa secondo le consuete modalità formali. Come previsto espressamente dall'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «i negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati».
  In merito alla tutela della salute e della sicurezza garantite in Europa e che sarebbero messe in pericolo dal negoziato TTIP bisogna ribadire che queste non sono in alcun modo messe in discussione dal negoziato. Il TTIP – come indicato nel mandato negoziale conferito dal Consiglio dell'Unione europea alla Commissione e reso pubblico durante il semestre di Presidenza italiana, lo stesso punta a favorire il mutuo riconoscimento di aspetti regolamentari di carattere tecnico che possano favorire un più agevole flusso degli scambi commerciali con implicazioni positive per la crescita economica e l'occupazione; ed in nessun caso gli aspetti relativi alla salute ed alla sicurezza, tra gli altri dei consumatori e dei lavoratori, attualmente vigenti nell'UE, potranno essere modificati o scalfiti in nome della liberalizzazione del commercio.
  Si vuole aggiungere, inoltre, che i trattati dell'Unione e le costituzioni degli Stati membri, tra cui quella italiana, proteggono il diritto degli Stati a regolamentare nell'interesse generale, e contengono capitoli specifici dedicati alla promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, così come alla tutela internazionale dell'ambiente. Per le norme in materia di lavoro e per gli standard di legge per la sicurezza dei prodotti nonché per la tutela dei consumatori, della salute, dell'ambiente e altro il negoziato – come indicato nel mandato – non potrà derogare ai livelli europei né limitare il diritto di regolamentare proprio dell'Unione e dei suoi Stati membri.
  Circa i princìpi dello stato sociale e dei diritti inviolabili della persona sono principi cardine dell'ordinamento italiano (tutelati costituzionalmente) e dell'ordinamento dell'Unione europea, protetti anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'accordo TTIP non può derogare, pertanto, a questi.
  Il negoziato TTIP, in tema di controversie tra investitori privati e Stato, come paventato, non intende puntare all'esclusione o alla limitazione della giurisdizione degli Stati medesimi e della Corte di giustizia europea. Tuttavia, nell'accordo potrà esserci un meccanismo arbitrale «Investor State Disputer Settlement» (ISDS) nell'ambito del capitolo della protezione degli investimenti, in linea con quanto già esiste in tutti i trattati bilaterali sugli investimenti sottoscritti dallo Stato italiano (cosiddetti BIT) ed attualmente in vigore. Il meccanismo ISDS nel TTIP dovrà, comunque, contemplare il diritto degli Stati di poter regolamentare in materia di pubblico interesse.
  Per quanto riguarda il principio di precauzione si ricorda che esso è parte integrante dell’acquis comunitario e come tale, viene sempre pienamente rispettato, sia nell'ambito del funzionamento del mercato interno, sia nell'ambito delle negoziazioni con i Paesi terzi da parte dell'Unione europea. Esso consente, infatti, di adottare diverse misure preventive, laddove si ravvisi un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale o per la protezione dell'ambiente e i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio.
  In materia di agricoltura, ed in particolare, di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) – tra cui rientrano le questioni OGM – è esplicitamente sancito nel mandato negoziale che si applicherà il principio della valutazione del rischio scientifico e, qualora questo non apparisse sufficiente, si ricorrerà al principio di precauzione, così come viene applicato oggi all'interno dell'Unione europea. La legislazione nazionale ed Unione europea continuerà ad essere applicata come prima dell'Accordo, così come continueranno ad essere competenti i giudici nazionali e europei. Nei casi arbitrali eventualmente iniziati da investitori privati in base al meccanismo ISDS, precedentemente illustrato, si tratterà esclusivamente del riconoscimento di un giusto indennizzo per i privati nelle ipotesi di espropriazione diretta e indiretta, nazionalizzazioni (misure per definizione a tutela di interessi pubblici e generali), e misure discriminatorie ed arbitrarie. Indennizzi di carattere monetario in tali casi sono previsti anche dal nostro ordinamento, dall'ordinamento dell'Unione, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e dal diritto internazionale generale, incorporato nel nostro ordinamento tramite l'articolo 10 della Costituzione.
  Si ribadisce, pertanto, che lo scopo dell'accordo non è quello di procedere ad una deregulation nei settori più delicati (leggi sanitarie, prezzi dei farmaci, libertà di internet e la privacy dei consumatori, l'energia, ambiente, i brevetti ed i copyright) bensì l'armonizzazione ed il mutuo riconoscimento degli standards, aspetto che avvantaggerebbe grandemente le Pubbliche amministrazioni italiane ed europee rispetto alle multinazionali ed imprese di grandi dimensioni che dispongono di linee di produzione separate in base ai diversi mercati.
  Si rassicura, inoltre, che il Parlamento ed il Governo italiano sono costantemente informati dell'andamento e dei contenuti del negoziato TTIP tra Unione europea e gli Stati Uniti d'America attraverso i tradizionali canali istituzionali di informazione nonché attraverso periodiche riunioni informative ad hoc, organizzate dal Ministero dello sviluppo economico ed estese anche a tutti gli esponenti della società civile.
  Infine, riguardo ad «eventuali cessioni di sovranità» si ribadisce che tutti i negoziati attualmente in corso, compreso il negoziato TTIP, si basano giuridicamente sull'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda l'insieme della politica commerciale comune (comprensiva, cioè, non solo della liberalizzazione commerciale dei beni, ma anche di servizi, appalti pubblici e da ultimo, ai sensi del trattato di Lisbona, del settore degli investimenti).
  Si tratta di ambiti che sono tutti di competenza esclusiva dell'Unione europea e, ai sensi del citato trattato di Lisbona, componente essenziale della dimensione esterna dell'Unione europea. I negoziati commerciali non riguardano, pertanto, se non in casi di importanza residuale (cosiddetta competenze ancillari) materie di competenza degli Stati membri.
Il Viceministro dello sviluppo economicoCarlo Calenda.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organismo geneticamente modificato

impresa estera

lavoratore della Comunita'