ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08453

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO FABRIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 18/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08453
presentato da
DI STEFANO Fabrizio
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   FABRIZIO DI STEFANO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la legge del 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), ha previsto per il rinnovo degli organi delle province, elezioni di secondo livello, che vedono come titolari del diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci ed i consiglieri comunali della circoscrizione provinciale (fatta salva la statuizione derogatoria dettata dal comma 80 dell'articolo 1 del provvedimento normativo in esame);
   il comma 79 della legge n. 56, per quel che concerne la data delle elezioni provinciali secondo le nuove modalità, opera una differenziazione fra gli enti i cui organi venivano a scadenza, o risultavano già scaduti, nel 2014 e quelli la cui conclusione del mandato elettivo è prevista per il corrente anno e per il 2016;
   nella prima ipotesi, infatti, di cui alla lettera a) del comma 79, le elezioni in discorso si sono svolte tra settembre ed ottobre del 2014 (e ciò anche per effetto delle linee guida all'uopo dettate dal Ministero dell'interno, con circolare n. 32 del 2014;
   nella seconda ipotesi di cui alla lettera b) del comma 79, le elezioni debbono svolgersi «... entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero per decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali»;
   per la provincia dell'Aquila, la data delle elezioni dovrebbe essere quella di sabato 2 maggio 2015 immediatamente a ridosso se non addirittura prima, del turno delle elezioni amministrative di circa 50 comuni su 108 complessivi;
   l'applicazione della indicata disposizione sopra menzionata impone agli organi preposti della provincia dell'Aquila di dover disporre la convocazione dei comizi elettorali, entro il quarantesimo giorno antecedente la data delle votazioni (da tenersi, lo si ribadisce, entro trenta giorni dalla scadenza del mandato), con la conseguente individuazione del corpo elettorale, al trentacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni, con la inevitabile esclusione di un così rilevante numero di comuni, in quanto interessati dal contemporaneo (o successivo) turno delle corrispondenti elezioni amministrative, previsto comunque, nel medesimo mese di maggio;
   la pedissequa applicazione del quadro normativo sopra delineato determinerà, in assenza di auspicati interventi correttivi, conseguenze paradossali, poiché, qualora le elezioni provinciali dovessero svolgersi nello stesso periodo delle elezioni comunali, verrebbe da un lato, compressa la libertà di partecipazione democratica del voto ad un consistente numero di sindaci e consiglieri comunali e, dall'altro, pregiudicata la legittimazione democratica degli organi rappresentativi del nuovo ente;
   nell'evenienza sopra considerata, infatti, potrebbe accadere, da un lato che soggetti eletti all'ufficio di consigliere provinciale debbano decadere dalla carica, o meglio essere dichiarati ineleggibili, giusto quanto disposto dal comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 e, dall'altro, che i risultati elettorali siano condizionati, in maniera decisiva, dalla partecipazione alle votazioni di sindaci e consiglieri comunali successivamente non confermati dai cittadini, nelle rispettive cariche;
   ove mai le previsioni dettate dal comma 79, lettera b), della legge n. 56 del 2014, dovessero trovare effettiva applicazione, risulterebbe accresciuto in modo esponenziale, stanti le riferite premesse, il rischio di possibili contestazioni, anche in sede giurisdizionale, circa la legittimità degli esiti elettorali e di una presumibile contestazione politica, in contrasto con le stesse finalità della legge di riforma, tesa, invece, a promuovere la partecipazione attiva di tutti i comuni, senza esclusione alcuna;
   le criticità sopra evidenziate, per contro, risulterebbero eliminate in radice qualora si estendesse, anche alle amministrazioni, provinciali in scadenza negli anni 2015 e 2016, la disciplina dettata per quelle cessate nel 2014, prevedendo, in buona sostanza, una opportuna quanto utile dissociazione istituzionale fra la data di svolgimento delle elezioni comunali e quella delle elezioni provinciali (da tenersi nei mesi di settembre e ottobre del 2015 e del 2016), con applicazione, altresì, della previsione dettata dal comma 82 della legge «Delrio» (permanenza in carica, a titolo gratuito, del presidente e della giunta provinciale sino all'insediamento dei nuovi organi –:
   quali saranno le iniziative di competenza che verranno intraprese – con la massima urgenza – per porre rimedio alle paradossalità evidenziate. (4-08453)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

elezioni locali

mandato elettivo

diritto elettorale