ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08447

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 393 del 17/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 17/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08447
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Martedì 17 marzo 2015, seduta n. 393

   GRIMOLDI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il 18 febbraio 2015 sono entrate in vigore le integrazioni, a forma di premessa, introdotte, all'allegato D della parte IV del Codice dell'ambiente, dall'articolo 13, comma 5, lettera b-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
   infatti, secondo il comma 5-bis del medesimo articolo 13, tali disposizioni si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116;
   le modifiche introdotte al citato allegato D, che reca l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della Commissione europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, contengono nuove indicazioni sull'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
   le norme interessano artigiani, imprenditori e chiunque abbia un'attività produttiva di qualsiasi tipologia nel nostro Paese, gli impianti pubblici e privati di smaltimento dei rifiuti, i laboratori con tecnici specializzati che fanno l'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, quindi un'enorme quantità di soggetti e di imprese che svolgono ruoli chiave nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti;
   a seguito della caratterizzazione, in funzione della provenienza, delle sostanze presenti e delle concentrazioni di queste, a ciascun rifiuto si attribuisce un codice CER che, in funzione delle sostanze contenute, può identificare il rifiuto in pericoloso o non pericoloso;
   i problemi sorgono per i rifiuti classificati con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, sulla base delle proprietà di pericolo che essi possiedono e secondo le indagini da svolgere, come stabilite dalle nuove norme;
   sono state assunte posizioni pubbliche contro le nuove norme da parte delle Associazioni di settore FISE Assoambiente, FEDERAMBIENTE, ATIA-ISWA Italia e dal Consiglio nazionale dei chimici;
   il Consiglio nazionale dei chimici (CNC) ha anche depositato una circostanziata denuncia, alla Commissione europea, presente nel proprio sito web, contro le nuove norme introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 116 del 2014, in tema di classificazione dei rifiuti e attribuzione delle caratteristiche di pericolo;
   secondo il CNC la norma si pone in contrasto con la direttiva 2008/98/CE e non interpreta a dovere la decisione della Commissione europea 2000/532/CE, successivamente modificata dalla decisione della Commissione europea 2014/955/CE, in quanto introduce meccanismi ulteriori e non conformi alla normativa UE per classificare un rifiuto come pericoloso;
   il CNC contesta in particolare l'interpretazione errata del principio di precauzione contenuta nella nuova norma, in base alla quale, quando i componenti di un rifiuto sono determinati in modo «aspecifico e perciò non sono noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori»;
   in base a tale interpretazione, come specificano i chimici, si potrebbe arrivare a situazioni grottesche: nel caso di una soluzione salina scartata da un ciclo industriale, determinando analiticamente gli elementi chimici sodio e cloro, si potrebbe finire per prendere paradossalmente in considerazione, anziché l'ovvio – e non pericoloso – cloruro di sodio, l'infiammabile e corrosivo sodio metallico e l'irri- tante, tossico per l'uomo e l'ambiente gas cloro o ancora, il basico e corrosivo sodio idrossido e l'acido cloridrico, tossico e corrosivo composti che, come tutti sanno, si neutralizzano mutuamente;
   il nuovo criterio di caratterizzazione dei rifiuti trasforma circa l'80 per cento dei rifiuti speciali con codice speculare da non pericolosi a pericolosi e, lo fa in modo arbitrario, come affermato dal Consiglio nazionale dei chimici: «...la valutazione non è svolta in scienza e coscienza...»;
   la nuova norma, oltre che introdurre un sistema ad avviso dell'interrogante irrazionale per classificare i rifiuti del nostro Paese, comporta sprechi di denaro e impossibilità di smaltimento dei rifiuti in molte parti d'Italia; se già prima gran parte dei rifiuti pericolosi italiani venivano smaltiti fuori confine, oggi, con la nuova norma, il fenomeno del «turismo» dei rifiuti è destinato ad aumentare, riducendo il lavoro a chi in Italia poteva smaltirli o trattarli come non pericolosi e che oggi non può più farlo a causa della nuova caratterizzazione;
   con i nuovi criteri di caratterizzazione i produttori dei rifiuti diventano produttori di rifiuti pericolosi e di conseguenza hanno costi maggiori di trasporto e di smaltimento, nuovi costi provenienti dall'iscrizione al SISTRI, costi maggiori perché costretti a rifare completamente tutte le analisi di caratterizzazione dei propri rifiuti, in quanto quelle precedenti non sono più valide;
   i soggetti che su vari livelli sono coinvolti nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti sono a rischio di pesanti sanzioni in quanto la nuova normativa porterà a «personalizzazioni» e interpretazioni da parte delle autorità di controllo che potranno estremizzare senza fondamento tecnico/scientifico prese di posizione arbitrarie;
   tale situazione reca enormi disagi alle nostre imprese che in una situazione di crisi economica come l'attuale si trovano ad affrontare nuovi costi, che dovranno per forza sostenere per non dover fermare la produzione; il comparto della gestione dei rifiuti a livello nazionale viene oltremisura indebolito impoverendo di «materia prima» i nostri impianti, a favore degli impianti di smaltimento oltre confine, soprattutto tedeschi e svizzeri;
   le nuove norme creano problemi insormontabili al settore della gestione rifiuti, anche in considerazione del fatto che dal 1o giugno 2015 è prevista l'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria che prevede una ulteriore rivoluzione della caratterizzazione dei rifiuti richiedendo nuove incombenze e nuovi costi per produttori e gestori;
   infatti, dal 1o giugno 2015 entrano in vigore le disposizioni del Regolamento (UE) 1357/2014 (che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e la decisione 2014/955/UE (che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). L'allegato alla decisione 2014/955/UE andrà a sostituire dal 1o giugno 2015 l'attuale Elenco europeo dei rifiuti dettando nuovi criteri ai fini della classificazione di un rifiuto come «pericoloso» o «non pericoloso» –:
   se il Ministro non ritenga opportuno bloccare l'applicazione delle modifiche dell'allegato D della parte IV del Codice dell'ambiente, come introdotte dall'articolo 13, comma 5, lettera b-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, o, al limite, escludere la punibilità per il mancato adeguamento alla nuova classificazione, nell'attesa di una armonizzazione della nuova normativa con quanto previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) 1357/2014 e dalla decisione 2014/955/UE, che entrano in vigore dal 1o giugno 2015. (4-08447)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

protezione dell'ambiente

sostanza pericolosa