ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08423

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 391 del 13/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 13/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/03/2015
Stato iter:
03/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/11/2015

CONCLUSO IL 03/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08423
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 13 marzo 2015, seduta n. 391

   PILI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1996, n. 215, istituisce l'ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
   l'ente parco ha personalità di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne sono organi: il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco;
   il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 «Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» ha modificato la normativa in materia dettata dalla succitata legge quadro n. 394 del 1991 e ha ridotto il numero dei componenti del consiglio direttivo da dodici a otto (articolo 1, comma 1);
   l'articolo 1 dello statuto dell'ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena – secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 8-bis, e seguenti della legge n. 394 del 1991 – assegna alla comunità del parco un ruolo consultivo e propositivo ed attribuisce alla stessa il compito di deliberarne il piano pluriennale economico e sociale;
   la comunità del parco è a sua volta costituita da tre enti: la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Olbia Tempio ed il comune di La Maddalena;
   ogni cinque anni, la RAS trasmette le nomine al Ministro interrogato per il decreto di nomina;
   il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, all'articolo 1, comma 1, primo capoverso, prevede che «il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati»;
   l'attuale presidente della regione Sardegna ha convocato la comunità del parco, composta da regione, provincia Olbia/Tempio e comune di La Maddalena, al fine di designare, di concerto, quattro nominativi;
   il comune di La Maddalena è interessato fra meno di due mesi alla prossima competizione elettorale amministrativa di maggio 2015;
   il sindaco uscente, quasi a scadenza di mandato, ha designato due componenti della comunità del parco in quota al proprio comune, quali il coniuge di un assessore ed il suo segretario particolare uscente, rischiando di non rispondere alle esigenze della propria collettività per i prossimi cinque anni a fronte del futuro risultato elettorale di maggio 2015;
   la legge 20 luglio 2004, n. 215, dispone norme sul conflitto di interessi che, pur non perseguendo l'intento vero e proprio di imporre l'incompatibilità delle cariche di governo con quella di parenti incardinati in qualsivoglia altra carica politica, ha avuto lo scopo, come si legge sin dal primo disegno di legge (A.C. 1707, XIV legislatura), di far prevalere, sotto il profilo etico, il munus publicum su qualsiasi altra ipotesi di conflitto rilevante, così da impedire che sul responsabile svolgimento dell'attività di Governo possa pesare il sospetto di un esercizio non imparziale;
   nella stessa disposizione è previsto che sussista un conflitto di interessi qualora il titolare di cariche governative partecipi alla formazione di un atto o ometta un atto dovuto che abbia un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio non solo del titolare, ma anche del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (articolo 3), conflitto che vale allo stesso modo anche quando si assumano atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto quello di costituire o mantenere una posizione dominante in favore dei medesimi familiari e delle loro imprese e società (articolo 4, comma 3);
   è fin troppo evidente che per analogia e comparazione di diritto la nomina del coniuge di un esponente di un esecutivo comunale a far parte di un ente (in questo caso l'ente parco) di cui lo stesso comune è soggetto costituente, di indirizzo e di controllo fa emergere a giudizio dell'interrogante vari profili di incompatibilità familiare, più recentemente messi a punto, laddove è stata riconosciuta e regolata la situazione della «convivenza», accanto a quella, ormai sufficientemente consolidata, del coniugio, della parentela e dell'affinità (che, peraltro, non si spinge mai oltre al quarto grado e, quindi, al cugino dell'interessato o del coniuge del medesimo) –:
   se non ritenga di dover sottoporre ad attenta valutazione, prima di qualsiasi fase decretativa finale, le nomine proposte al fine di evitare casi palesi ed evidenti di incompatibilità quantomeno familiare, considerata l'indicazione di persone attigue e incardinate alle dirette dipendenze funzionali del sindaco;
   se non ritenga di dover soprassedere alla ratifica delle nomine per consentire alla futura amministrazione di La Maddalena di poter svolgere a pieno titolo il ruolo di indirizzo verso l'ente parco senza pregiudicare tale funzione con nomine di fine mandato che appaiono all'interrogante dubbie sul piano della legittimità e gravi su quello morale, etico e politico;
   se non ritenga corretto e doveroso rinviare il decreto di nomina della comunità del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, a conclusione della consultazione elettorale al fine di consentire alla comunità del parco di designare i componenti del parco, in relazione alle proprie quote, al fine di individuare i componenti effettivamente rappresentativi della comunità di La Maddalena per i prossimi cinque anni. (4-08423)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 3 novembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 514
4-08423
presentata da
PILI Mauro

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue.
  A seguito del parere favorevole pervenuto dalla regione Sardegna in ordine alle designazioni sottoposte ai fini della nomina del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena non avendone ritenuto ulteriormente rinviabile la ricostituzione, il suddetto organo dell'Ente parco è stato ricostituito in data 27 maggio 2015, n. 98, con decreto a mia firma.
  Lo stesso, allo stato, è nel pieno espletamento delle proprie funzioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sociale

parco nazionale

revisione della legge