ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08421

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 391 del 13/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 13/03/2015
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 13/03/2015
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 17/03/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 17/03/2015
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/03/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 17/03/2015
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/03/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 13/03/2015
Stato iter:
07/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/10/2015
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/03/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/10/2015

CONCLUSO IL 07/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08421
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo presentato
Venerdì 13 marzo 2015
modificato
Martedì 17 marzo 2015, seduta n. 393

   SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, GRANDE, DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO, PETRAROLI, BATTELLI, VIGNAROLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che qui si riporta: «Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura»;
l'attività per promozione dell'Italia all'estero svolta dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura mira a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero, come stabilito dal decreto-legge n. 66 del 2014 entrato in vigore il 24 aprile 2014 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha pertanto profondamente modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in materia;
l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 prevede la ripartizione tra «gli uffici all'estero» del Ministero come chiaramente definito nel comma 2 che qui si riporta: «2. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.»;
per dare attuazione al decreto-legge n. 66 del 2014 l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato la circolare n. 2 del 26 settembre 2014, a firma del segretario generale, avente ad oggetto «Attività per la promozione dell'Italia», nella quale, definendo le modalità di erogazione del fondo, si individuano esclusivamente negli ambasciatori i soggetti destinatari delle risorse economiche e si lascia alla discrezionalità dei medesimi l'eventuale assegnazione ad altro personale della gestione di tali fondi;
tale modalità di assegnazione regolata dalla circolare incrementa al livello massimo la discrezionalità della figura posta al vertice della missione dello Stato italiano nel Paese estero nella ripartizione delle risorse, essendo l'ambasciatore legittimato fra l'altro a non consentire alcun rimborso delle attività promozionali di consoli o di direttori di istituti di cultura, e ad autorizzare spese per le attività promozionali gestite in proprio dall'ambasciatore medesimo nella sua residenza solo sulla base di forfait, senza ulteriore documentazione di riscontro come fatture o ricevute o scontrini fiscali;
a quanto consta agli interroganti nessun dato amministrativo-contabile in merito alle spese promozionali previste dal decreto-legge n. 66 del 2014 risulta al momento pubblicato sul sito web del Ministero né su quelli delle sedi all'estero né sul sito soldipubblici.gov.it;
l'organo di informazione Il Fatto Quotidiano online ha pubblicato il giorno 28 febbraio 2015 un articolo concernente l'attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in cui si affermava che «grazie alla nuova legge sull'attività promozionale dell'Italia all'estero (i commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'abolizione dell'assegno individuale di rappresentanza) l'ambasciatore disporrà a sua discrezione di un notevole gruzzolo di denaro per cene, cocktail, feste e acquisti alimenti e bevande secondo la sua volontà senza altro controllo»;
fin dall'inizio dell'incarico, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha dichiarato la volontà di rendere trasparenti tutte le spese degli enti pubblici, anche come modo per combattere la corruzione utilizzando il canale web come strumento essenziale di comunicazione civica e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni –:
come si concili l'assegnazione delle risorse finanziarie alla discrezionalità dei soli ambasciatori prevista dalla circolare interna con la normativa vigente e segnatamente con l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 che prevede la ripartizione tra gli uffici all'estero, cioè ambasciate, consolati e Istituti di cultura;
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per dare trasparenza alle spese effettuate e per misurarne l'efficacia nei termini delle finalità previste dal decreto-legge n. 66 del 2014 nonché quando sarà possibile consultare sul web i dati relativi alle spese per la promozione dell'Italia. (4-08421)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 497
4-08421
presentata da
SCAGLIUSI Emanuele

  Risposta. — La nuova normativa sulle «attività per la promozione dell'Italia», scaturita dal decreto-legge 66 del 2014, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto l'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e costituisce un'importante tassello della complessiva azione di revisione del trattamento economico del personale in servizio all'estero avviata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI. Nel prefiggersi di rafforzare gli strumenti di promozione del sistema Paese, la riforma del sistema delle spese di rappresentanza mira ad innovare i criteri organizzativi di una parte qualificante del lavoro delle sedi all'estero, a favore di un impiego sempre più mirato ed efficiente delle risorse.
  Con l'abrogazione dell'articolo 17-bis si è abolito l'assegno individuale di rappresentanza, ponendo fine al legame tra le spese per le attività di proiezione esterna e le indennità di servizio estero (ISE) erogate al personale. In tal modo, il nuovo istituto, facendo affluire le risorse direttamente nelle dotazioni finanziarie degli uffici all'estero – segnatamente nel bilancio di sede delle rappresentanze diplomatiche e consolari (cap. 1613) – riconosce il carattere istituzionale (e non «personale») delle attività di promozione dell'Italia.
  È evidente l'obiettivo di trasparenza e leggibilità che la riforma ha inteso perseguire. Il fatto che le risorse per lo svolgimento di tali iniziative non siano più associate all'indennità di servizio all'estero percepita dai dipendenti (di cui costituivano una componente), ma diventino a tutti gli effetti una dotazione finanziaria della sede, rende immediatamente nitida la natura e le finalità istituzionali dell'attività per la promozione dell'Italia, ora riconosciute esplicitamente dalla legge e dalla circolare attuativa n. 2 del 2014. Si evita pertanto che tali fondi vengano erroneamente intesi come quota «supplementare» del trattamento economico individuale dei dipendenti, prestandosi – come sovente accaduto – ad inappropriate letture o facili strumentalizzazioni.
  Come stabilito dalla summenzionata circolare, le dotazioni di cui trattasi confluiscono nel bilancio di sede delle rappresentanze diplomatico-consolari, mutuandone i principi di flessibilità ed autonomia gestionale. Ciò concorre all'ulteriore valorizzazione delle funzioni «manageriali» dei titolari degli Uffici all'estero e dunque del ruolo e delle responsabilità ad essi spettanti nell'allocare le risorse umane e finanziarie e nell'individuare priorità operative e strumenti di intervento.
  Da quanto sopra discende che non sono solo capi di rappresentanza diplomatica a gestire le risorse per la promozione dell'Italia, ma tutti i titolari degli uffici della rete diplomatico-consolare (dunque anche funzionari di livello ben meno elevato rispetto agli ambasciatori e non necessariamente appartenenti alla carriera diplomatica). Non risponde pertanto al vero che i capi degli uffici consolari potrebbero svolgere attività promozionali solo su «autorizzazione» dell'ambasciatore, dato che essi gestiscono tali risorse, come autonomi responsabili di un bilancio di sede, esattamente allo stesso modo e con eguale titolo giuridico rispetto agli Ambasciatori stessi.
  Dal momento che di tali risorse e di tali attività viene riconosciuta la valenza eminentemente istituzionale, va da sé che spetti in primo luogo al titolare della sede – come responsabile del bilancio, nonché della coerenza dell'azione politica ed amministrativa legata all'impiego di tali fondi – assumere le relative scelte gestionali, individuando gli obiettivi promozionali e le modalità per il loro più proficuo conseguimento. Ciò tuttavia non equivale a dire che sia prerogativa del solo capo dell'ufficio l'organizzazione degli eventi e delle iniziative promozionali. È infatti la stessa circolare a valorizzare l'importanza del «decentramento» delle attività al fine di assecondare le esigenze di proiezione esterna delle varie figure professionali della sede. Il livello del decentramento delle attività, nei limiti consentiti dalle dotazioni disponibili, costituirà proprio uno dei fattori sui quali, in sede di controllo di gestione, verrà valutato dall'amministrazione l'operato dei titolari degli uffici nella gestione delle risorse promozionali.
  A tale riguardo, l'assegnazione degli incarichi al personale è proprio una delle manifestazioni più interessanti della flessibilità e della «democraticità» del nuovo istituto rispetto all'abrogato sistema degli assegni di rappresentanza. Contrariamente al precedente meccanismo, non vi sono infatti categorie di dipendenti aprioristicamente individuate per lo svolgimento delle attività e già assegnatarie di quote prestabilite. Il titolare della sede può assegnare gli incarichi in base ad una valutazione delle priorità e degli obiettivi promozionali, nonché delle esigenze di proiezione esterna dei collaboratori, dei quali può autorizzare ogni appropriata proposta di spesa. Gli incarichi possono essere assegnati sia in base a valutazioni caso per caso (legate dunque alla specifica esigenza organizzativa), sia attribuendo un'intera quota della dotazione, anche per l'intero esercizio finanziario, per rendere possibile un più ampio e continuato complesso di attività.
  Il sistema permette dunque allo stesso tempo una più focalizzata individuazione degli strumenti di intervento e dei gestori delle iniziative, evitando il rischio di un uso dispersivo e scoordinato delle risorse che la disciplina della rappresentanza poteva determinare precedentemente.
  Per quanto riguarda il personale degli Istituti italiani di cultura (IIC), la predetta circolare – nel ricordare i principi ai quali i capi degli uffici all'estero sono tenuti ad ispirare la programmazione delle attività (ferma restando la loro discrezionalità e diretta responsabilità nelle scelte allocative) – sancisce che anche il personale degli Istituti italiani di cultura può svolgere attività per la promozione dell'Italia su incarico dei capi delle rappresentanze diplomatico-consolare a valere sul conto in parola. Oltre a motivazioni di carattere tecnico, legate al fatto che gli IIC hanno un bilancio organizzato diversamente rispetto agli Uffici diplomatico-consolari e, in particolare, non sono gestori del cap. 1613, tale impostazione mira a mantenere nel titolare della rappresentanza diplomatica e consolare, anche in linea con le direttrici della Presidenza del Consiglio, una complessiva funzione di raccordo e coordinamento delle iniziative promozionali in loco, evitando ogni frammentazione dei finanziamenti, che ridurrebbe l'efficacia delle limitate risorse a disposizione. Occorre peraltro ricordare che gli IIC sono già assegnatari di autonome voci di spesa per lo svolgimento di attività promozionali e di rappresentanza, ciò che avrebbe comportato un'evidente duplicazione di strumenti finanziari, laddove fosse stata prevista una tale dotazione nella loro struttura di bilancio. L'accesso ai fondi per la promozione dell'Italia, su incarico della rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento, ha dunque natura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alle risorse proprie degli Istituti in questione.
  La trasparenza ed il rigore nell'utilizzo del nuovo strumento viene assicurata dall'applicazione delle medesime procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione dei fondi pubblici contemplate dalla disciplina del bilancio di sede. Le spese effettuate dagli Uffici all'estero sono dunque «leggibili» attraverso l'applicativo SIBI, come qualsiasi altra spesa rientrante nel bilancio di sede.
  Analogamente alla precedente normativa sulle spese di rappresentanza, la legge di riforma rende possibile applicare il criterio del costo medio forfettario (CMF) ai fini dell'imputazione della spesa sul bilancio di sede, ma ciò solo ed esclusivamente nel caso di eventi gestiti «in proprio», ossia con «risorse autonome» (ad esempio, un ricevimento organizzato in residenza avvalendosi del personale di servizio appositamente assunto per esigenze di rappresentanza). Per qualsiasi altra ipotesi di organizzazione di eventi (svolti o presso strutture ristorative o internamente alla Residenza od alle abitazioni dei funzionari ma con l'ausilio di servizi di catering) o di effettuazione di «altre spese» promozionali in linea con le previsioni della circolare, l'unico metodo rendicontativo ammissibile è proprio quello del costo effettivo (dunque, spese puntualmente certificate attraverso fatture, ricevute, scontrini, e altro).
  Preme peraltro sottolineare come i valori dei costi medi forfettari per ciascuna sede vengano individuati a seguito di apposita indagine di mercato.
  Integrando le risorse per la promozione dell'Italia nella struttura del bilancio di sede, il nuovo schema consente inoltre di sfruttarne le consolidate caratteristiche di elasticità ed autonomia gestionale. Sono pertanto possibili nel corso dell'esercizio finanziario rimodulazioni di spesa verso altri conti, solo però con adeguata motivazione su documentate esigenze di promozione del Sistema Italia. Ciò ad ulteriore dimostrazione di come la nuova normativa sulle attività per la promozione dell'Italia abbia cercato un ragionevole equilibrio tra le esigenze di flessibilità applicativa, che sole possono rendere un tale strumento concretamente funzionale all'azione delle sedi all'estero, ed il rigore nell'uso dei fondi pubblici, assicurato dalle consolidate procedure del bilancio di sede.
  In relazione all'esigenza di pubblicizzazione delle spese del bilancio di sede nel quadro delle vigenti normative, si rende noto che la Farnesina ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale (www.esteri.it secondo il percorso amministrazione trasparente/bilanci/bilanci preventivi e consuntivi sedi estere/Bilanci preventivo e consuntivo/sedi estere) dei bilanci consuntivi delle sedi all'estero approvati relativamente all'esercizio finanziario 2013. Per quanto riguarda i bilanci consuntivi 2014, si provvederà alla pubblicazione degli stessi a completamento dell'attività di verifica tuttora in corso.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleBenedetto Della Vedova.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rappresentanza diplomatica

fonte d'informazione

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