ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08410

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 391 del 13/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: OTTOBRE MAURO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 13/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08410
presentato da
OTTOBRE Mauro
testo di
Venerdì 13 marzo 2015, seduta n. 391

   OTTOBRE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'Agenzia delle entrate svolge l'attività di riscossione «coattiva» dei tributi in mancanza del pagamento spontaneo del contribuente tramite la società per azioni «Equitalia», presente su tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia) con tre «agenti della riscossione»: Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud;
   le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo, il ruolo viene trasmesso agli agenti della riscossione che provvedono alle seguenti operazioni: predisposizione e notifica delle cartelle, riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori e avvio dell'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento;
   in caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l'intero compenso dovuto all'agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella; trascorso questo termine, l'agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procédure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni);
   se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento), può rivolgersi alla commissione tributaria provinciale per chiederne l'annullamento totale o parziale;
   per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito: in primo grado, dinanzi alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli uffici delle entrate, delle dogane, dagli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione, oppure in appello, dinanzi alla commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciali; contro le sentenze della commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione;
   dinanzi alla Commissione tributaria centrale (soppressa dalla riforma del 1992, entrata in vigore il 1o aprile 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1o aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti; le sezioni della commissione tributaria centrale hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano;
   il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto; entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
   il ricorso non esenta il contribuente dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato; se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza;
   la proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato, tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla commissione tributaria competente la sospensione dell'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un'apposita istanza, qualora ritenga che dall'atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile; se la Commissione concede la sospensione, gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado; se la sospensione riguarda un atto di recupero di aiuti di Stato, gli effetti cessano dopo sessanta giorni, salvo conferma da parte della Commissione, su istanza di parte, per altri sessanta giorni;
   quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla commissione tributaria regionale, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa;
   quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario la sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente; le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo per i seguenti motivi: motivi attinenti alla giurisdizione, violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, nullità della sentenza o del procedimento;
   quanto ciò premesso stabilisce una tempistica a dir poco utopica, a parere dell'interrogante, per le diverse fasi di ricorso; le sospensioni previste certo non coprono il periodo necessario a pervenire alla sentenza definitiva fino all'ultimo grado di giudizio;
   d'altro canto, ormai sempre più contribuenti ricorrono, giustamente, fino all'ultimo grado di giudizio per vedere riconosciuti errori sempre più spesso imputabili alla scarsa comunicazione delle amministrazioni pubbliche o a malfunzionamenti tecnici vari –:
   se il Ministro non ritenga opportuno valutare, in questo momento di perdurare della crisi economica per le famiglie e per le piccole e medie imprese, la possibilità di una iniziativa normativa atta a prolungare il periodo di sospensione della riscossione delle cartelle esattoriale fino all'ultimo grado di giudizio, sin dalla prima richiesta di sospensione prodotta dal contribuente o dalla commissione tributaria competente. (4-08410)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

competenza giurisdizionale

contratto collettivo

procedura penale