ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08402

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 390 del 12/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 12/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08402
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Giovedì 12 marzo 2015, seduta n. 390

   AGOSTINELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sta lavorando ad un decreto per regolamentare il limite di emissione in atmosfera della frazione di carbonio organico totale (COT) da parte degli impianti per la produzione energetica, tra cui quelle a biogas;
   per effetto di tale decreto interministeriale sembrerebbe che i livelli massimi di emissione vadano intesi solo per la frazione non metanica del Cot e non per il metano incombusto;
   il superamento dei livelli di Cot rilasciati in atmosfera, lo si vuole ricordare, aveva portato nei mesi scorsi la procura della Repubblica di Macerata, dopo una segnalazione da parte dell'Arpam, ad intervenire sulle centrali di Corridonia e Loro Piceno con una prima richiesta di spegnimento a cui, poi, è seguito il sequestro dei due impianti. I successivi controlli sollecitati dai magistrati su altre centrali del maceratese hanno comportato anche allo spegnimento e al sequestro dell'impianto di Matelica;
   successivamente autorità pubbliche e soggetti privati hanno fatto richiesta di valutare se la voce «COT» possa riferirsi alla solo componente non metanica dell'emissione, con conseguente scorporo della componente metanica;
   la competente direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pertanto predisposto uno schema di decreto per l'aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale (COT) degli impianti alimentati a biogas che riferisce la voce «COT» alla sola componente non metanica dell'emissione;
   il predetto schema di decreto è stato quindi trasmesso dalla direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 14 ottobre 2014 PROT. 0021334, al capo di gabinetto del Ministero della salute, per l'acquisizione dell'assenso tecnico, prima dell'invio per l'esame da parte della Conferenza Unificata;
   con nota del 19 novembre 2014 il Ministero della salute, in riscontro alla predetta nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha quindi espresso il suo assenso tecnico sullo schema di decreto, dopo aver interpellato l'Istituto superiore di sanità (che ha reso parere il 13 novembre 2014) e la competente direzione generale del Ministero della salute (nulla osta del 14 novembre 2014 per la sottoposizione dello schema di decreto alla firma del Ministro);
   successivamente il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 5 dicembre 2014 (prot. n. 0028350), ha richiesto una parziale modifica dello schema di decreto di aggiornamento dei valori limite COT;
   la proposta del Ministero dello sviluppo economico è stata quindi accolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, con nota del 24 dicembre 2014 (prot. n. 0026721), ha trasmesso lo schema di decreto così modificato al capo dell'ufficio di gabinetto del Ministero della salute che, a sua volta, con nota del 14 gennaio 2014, ha richiesto un nuovo parere tecnico-scientifico all'Istituto superiore di sanità sulla nuova bozza di decreto; in data 12 febbraio 2015 l'Istituto superiore di sanità ha quindi espresso quello che all'interrogante appare un laconico ed apodittico parere favorevole (prot. 4187/ISS), sulla base di una scarna istruttoria ove si osserva che «la nuova versione di decreto ripropone per questi impianti i valori limite alle emissioni atmosferiche per il COT-escluso il metano, già presenti nella bozza precedente (prot. Ministero della salute DGPRE 0029443 – P – 05/11/2014)... “e che” ... in un considerato presente nella bozza di decreto, si ricorda come l'articolo 271 valori limite di emissione e prescrizione per gli impianti e le attività del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, può prevedere che si possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, può prevedere che si possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria» e quindi si conclude «Pertanto si ritiene condivisibile lo schema di decreto in oggetto»...;
   il predetto schema di decreto, ove approvato in via definitiva, sarebbe a giudizio dell'interrogante di dubbia legittimità in quanto in contrasto sia con norme di rango costituzionale, che con i principi generali recepiti nel codice dell'ambiente, nonché con i principi generali di diritto internazionale e comunitario del diritto dell'ambiente e con gli accordi vigenti in ambito internazionale e comunitario ai fini delle riduzione dei gas ad effetto serra; in particolare, ove la predetta proposta venisse trasposta in un decreto ministeriale, secondo la procedura di cui all'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo Stato Italiano sarebbe esposto a procedura di infrazione, nonché a contenziosi domestici, comunitari e finanche in sede internazionale;
   le criticità del provvedimento in esame sarebbero, quindi, plurime e derivanti dal contrasto con più livelli normativi, nazionali, nonché di diritto comunitario e sovranazionali, oltre che dovute, a giudizio dell'interrogante, a difetto di istruttoria e di motivazione;
   si tratta, inoltre, di proposta in contrasto con gli orientamenti interpretativi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa del Tar (Tar Piemonte, Torino, sezione Prima, n. 1046 del 2013 del 1124/07/2014) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3316/2014), che hanno chiarito che nel rispetto dei limiti di emissione del Carbonio Organico Totale debba ricomprendersi ogni composto organico, metanico e non;
   a conferma di questa interpretazione si cita anche un parere dello stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla nota DVA 2012-0025033 del 17 ottobre 2012 (parere richiamato anche nella sentenza n. 3316/2014 della sezione V del Consiglio di Stato) nel quale si legge che: «Il riferimento al COT (carbonio organico totale) senza altre specificazioni porta ad escludere che si possa intendere come COT escluso metano»;
   l'inclusione della componente metanica nella misurazione dei valori di COT si spiega, sul piano tecnico, in considerazione del fatto che il metano è tra i gas maggiormente responsabili dell'effetto serra e, dunque, climalterante; si veda in proposito la nota del Ministero della salute del 24 settembre 2014 (prot. n. 26279/AMPP-IA- 12): «la presenza tra i contaminanti rilevati di metano uno dei 6 inquinanti considerati ai fini delle rendicontazioni degli impegni del Protocollo di Kyoto, e sostanza considerata dall'Interfovernmental Panel on Climate Change (IPCC) climalterante (con potere superiore a circa 20 volte a quello della CO2), implica certamente un impatto ambientale», nonché il bollettino del settembre 2014 della Organizzazione metereologica mondiale, Agenzia delle Nazioni Unite (http://www.wmo.int);
   la totale esclusione del gas metano tra COV secondo l'interrogante è in diretto contrasto con la normativa internazionale e comunitaria; l'Unione europea ha infatti da tempo classificato il metano tra i cosiddetti «gas ad effetto serra» ed ha messo in campo specifiche azioni tese al contenimento di detto fenomeno (cfr. la relazione della Commissione della Comunità europea del 10 marzo 1994, avente ad oggetto una «Prima valutazione dei programmi nazionali esistenti nel quadro del meccanismo di controllo della Comunità delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra» – comunicazione n. 557 del 15 novembre 1996 della Commissione; risoluzione A4-0120 pubblicata sulla GUCE n. C. 138 del 4 maggio 1998 del Parlamento europeo; proposta di decisione della Commissione europea del 23 gennaio 2008 n. COM/2008/0017; decisione n. 406/2009 seguita dalla direttiva 2009/29/CE;
   la definitiva adozione del decreto interministeriale di modifica dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 potrebbe inoltre a giudizio dell'interrogante interferire con l'attività della magistratura e costituire ius superveniens in relazione ad alcune recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il settore degli impianti a biogas nelle Marche: ci si riferisce al sequestro preventivo di due impianti a biogas in località Loro Piceno e Corridonia, entrambi di proprietà del gruppo Viridis Energia, disposto dal Gip di Macerata, su richiesta della procura della Repubblica di Macerata, in data 15 ottobre 2014, in seguito al superamento dei limiti legali dei valori di COT, misurati al lordo della componente metanigena (il «Messaggero-Marche» del 17 ottobre 2014) –:
   se il Ministro interrogato intenda procedere all'immediato arresto dell’iter procedurale per l'adozione del citato decreto per l'aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale (COT) degli impianti a biogas, ai sensi dell'articolo 281 comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che darebbe luogo alla emanazione di un atto ad avviso dell'interrogante di dubbia legittimità in quanto in contrasto con plurime fonti normative, di livello nazionale e sovranazionale, nonché carente sotto il profilo dell'istruttoria, e della motivazione. (4-08402)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inquinamento da idrocarburi

diritto dell'ambiente

gas a effetto serra