ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08357

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 389 del 11/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CATANIA MARIO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 11/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 11/03/2015
CAPUA ILARIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 11/03/2015
CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 11/03/2015
VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 11/03/2015
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 11/03/2015
Stato iter:
21/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/03/2016

CONCLUSO IL 21/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08357
presentato da
CATANIA Mario
testo di
Mercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389

   CATANIA, MOLEA, CAPUA, ANTIMO CESARO, VEZZALI e GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 (legge Gelmini) si stabilisce che le università ai fini della ricerca possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di due tipologie, definite in base alle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
   tali lettere prevedono che i contratti debbano essere così definiti: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
   ad oggi i requisiti necessari ad accedere ai contratti di cui alla lettera b) risultano ambigui e interpretati in maniera discordante dai diversi atenei, dai diversi TAR e dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   il TAR per la Toscana (Prima Sezione) con la sentenza n. 1208/2013 si è pronunciato a favore di una interpretazione letterale della norma in questione permettendo l'accesso alle procedure di selezione per i contratti di cui alla lettera b) solamente a coloro che abbiano usufruito degli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 reputando che l'espressione «e successive modificazioni» non includa le modifiche dell'istituto degli assegni di ricerca introdotte dall'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 e di conseguenza escludendo coloro che hanno usufruito degli assegni di ricerca istituiti ai sensi della legge Gelmini;
   lo stesso ha fatto l'università degli studi di Firenze nel bando per selezioni pubbliche per il reclutamento di 19 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n. 100 del 23 dicembre 2014 affermando che: «Non possono partecipare coloro i quali, alla data di scadenza del bando abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010»;
   tuttavia il medesimo ateneo, durante le procedure di valutazione dei requisiti per accedere alle suddette selezioni, ha ammesso i candidati che non avevano concluso il contratto di cui alla lettera a) della legge n. 240 del 2010 interpretando la legge in maniera flessibile, nonostante nel bando avesse interpretato la norma in senso restrittivo, escludendo i candidati in possesso degli assegni di ricerca conferiti ai sensi della stessa legge;
   in contrapposizione ai precedenti orientamenti si è espresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in una nota del 6 agosto 2014, Prot. n. 0021700, a firma del capo dipartimento del dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, professor Marco Mancini, nella quale si ritiene che ai fini della partecipazione alle procedure per il conferimento di contratti di cui alla lettera b) possano essere inclusi anche coloro, che abbiano usufruito degli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 e non soltanto di quelli conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, reputando che l'espressione «e successive modificazioni» includa anche le modifiche dell'istituto degli assegni di ricerca introdotte dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 –:
   se ai fini dell'accesso ai contratti di cui alla lettera b), per «successive modificazioni» degli assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si possano intendere anche gli assegni di ricerca istituiti ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 così come interpretato dalla nota del 6 agosto 2014 a firma del direttore generale del dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Marco Mancini (prot. n. 0021700);
   se per «usufruito dei contratti di cui alla lettera a)» si intenda che tali contratti siano conclusi e pertanto il candidato debba aver usufruito di tutti i 36 mesi previsti dal contratto;
   se i contratti di cui alla lettera a), qualora non conclusi, possano essere sommati alle altre tipologie contrattuali previste per l'accesso ai contratti di cui alla lettera b): agli assegni di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, alle borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, o agli analoghi contratti, agli assegni o alle borse in atenei stranieri;
   se «gli analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri» debbano essere iniziati e conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 così come interpretato dalla sentenza n.  01208/2013 del TAR per la Toscana (sezione prima);
   se non ritenga opportuno emanare una nota che chiarisca e renda equi per tutti i candidati i criteri di accesso alle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori interpretandoli alla luce del principio del favor partecipationis così come già espresso dal Ministero. (4-08357)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 21 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 594
4-08357
presentata da
CATANIA Mario

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame si precisa, preliminarmente, che è del tutto condivisibile l'interpretazione volta a favorire la massima partecipazione possibile e la più ampia gamma di opportunità anche ai soggetti ai quali siano stati conferiti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cosiddetti «assegnisti di ricerca»), ciò ai fini di una eventuale prosecuzione di carriera nel ruolo di ricercatori a tempo determinato.
  In particolare, con riferimento ai requisiti richiesti per poter partecipare ai concorsi per ricercatore a tempo determinato di tipo b) ovvero quelli di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della citata legge n. 240 del 2010, va evidenziato che il requisito dell'aver usufruito di una pregressa esperienza di ricerca di almeno tre anni, anche non consecutivi, può essere soddisfatta anche dalla somma di periodi svolti come assegnista di ricerca, titolare di borse post-dottorato o di contratti analoghi o di borse anche in atenei stranieri, oltre che come ricercatore di tipo a).
  Relativamente alla questione specifica dell'equiparazione degli assegni di ricerca di cui alla legge n. 240 del 2010 con quelli previsti dall'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, articolo che è stato esplicitamente abrogato (si veda l'articolo 29, comma 11, lettera d), della legge n. 240 del 2010), lo stesso Ministero, come ricordato dall'interrogante, su richiesta di alcuni atenei, aveva già segnalato, attraverso i competenti uffici, che, ai fini dell'ammissione alle procedure per il conferimento di contratti di ricercatore di tipologia b), dovevano ritenersi rilevanti anche gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge.
  Ciò ritenendo che, in tal senso deponesse non solo l'espressione «e successive modificazioni» di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), che doveva ritenersi inclusivo anche delle modifiche dell'istituto giuridico dell'assegno per attività di ricerca (ovvero l'articolo 22 della legge n. 240 del 2010), ma anche l'esigenza di interpretare le norme sull'accesso alle procedure selettive alla luce del principio generale del favor partecipationis ossia doveva preferirsi l'interpretazione che favorisse la più ampia partecipazione alla procedura concorsuale. In tutti i casi le due norme richiamate (la prima delle quali, come detto, abrogata) in nulla differiscono sul piano dei requisiti rispetto alla figura dell'assegnista.
  In altri termini, si prediligeva l'interpretazione normativa che consentiva l'estensione al maggior numero di fruitori di rapporti contrattuali nell'ambito della ricerca universitaria della possibilità di accedere ai contratti a tempo determinato di ricercatore senza privilegiare solo alcune categorie di assegnisti.
  Diversamente, alcuni tribunali amministrativi regionali si sono pronunciati accogliendo un'interpretazione restrittiva della norma in questione e, nei fatti, consentendo di considerare solo gli assegni di ricerca ex articolo 51 della legge n. 449 del 1997.
  Per quanto concerne l'espressione «usufruito dei contratti di cui alla lettera a)» (contratti di durata triennale), la stessa deve interpretarsi nel senso che tali contratti si siano effettivamente conclusi poiché il requisito deve essere inteso temporalmente equivalente a quello dei «tre anni [...] di assegni di ricerca [...] o di borse post-dottorato [...] ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».
  In conformità a tale interpretazione, occorre rilevare la possibilità che i periodi dei contratti di cui alla lettera a), anche non conclusi, possano essere sommati a quelli delle altre tipologie contrattuali al fine di soddisfare il requisito temporale minimo dei tre anni previsto dalla norma.
  Pertanto, anche il requisito degli «analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri» deve coerentemente intendersi equiparato a quello degli assegni di ricerca e conseguentemente anche in tali casi è necessario l'aver di fatto usufruito di tali istituti giuridici per un periodo di almeno di tre anni.
  Ciò che conta, si noti, è l'aver effettivamente svolto l'attività di ricerca, attestato dall'esistenza delle forme contrattuali previste dalla norma in commento, per un periodo non inferiore ai tre anni e non il fatto che il contratto si sia concluso o meno.
  Per esempio, il requisito legale dei tre anni potrebbe essere soddisfatto nell'ipotesi di assegno di ricerca annuale concluso e di contratto di ricerca di tipo a) svolto per due anni ancorché non concluso.
  Infine, tornando sul requisito degli assegni di ricerca, si ritiene opportuno segnalare che la 7a Commissione del Senato della Repubblica ha avviato l'esame del disegno di legge AS 1873, di iniziativa parlamentare, il quale modifica il citato articolo 24, lettera b), della legge n. 240 del 2010 nel senso di ricomprendere, ai fini della partecipazione alle procedure del conferimento di contratti di ricercatore di tipo b), anche «gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge». Su tale disegno di legge, con riferimento allo specifico problema richiamato in questa risposta, il Ministero si è già espresso in termini favorevoli.
  Sulla questione il legislatore è infine intervenuto nell'ambito di un provvedimento d'urgenza. Infatti la Camera dei deputati (10 febbraio 2016) ha introdotto una modifica al decreto-legge n. 210 del 2015 (AC 3513), prevedendo che, ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240 del 2010, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della medesima legge, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

contratto di lavoro

personale di ricerca