ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08356

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 389 del 11/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: TARTAGLIONE ASSUNTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/03/2015
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08356
presentato da
TARTAGLIONE Assunta
testo di
Mercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389

   TARTAGLIONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 24 aprile 2013 la giunta comunale di Torre del Greco (Napoli) deliberava di confermare la volontà del comune di Torre del Greco al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace sul proprio territorio e ad impegnarsi a mettere a disposizione il proprio personale e tutte le risorse necessarie a questo scopo (delibera n. 240/13);
   a quanto risulta l'immobile di viale Campania, utilizzato fino al 5 dicembre 2014 come sede della sezione distaccata del tribunale di Torre Annunziata, non necessita dei costosi lavori che giustificarono lo spostamento dell'ufficio del giudice di pace. Infatti lo stesso immobile dovrebbe ospitare un plesso scolastico dell'Istituto superiore di primo grado «Sasso»;
   presso l'ufficio del giudice di pace di Torre del Greco (Napoli) risultavano iscritti a ruolo per il solo anno 2014 n. 440 ricorsi per decreto ingiuntivo, n. 216 procedimenti penali e n. 3266 cause civili;
   i cittadini di Torrie del Greco (Napoli), come le associazioni di categoria, hanno più volte lamentato profondi disagi per lo spostamento della sede dell'ufficio del giudice di pace a Torre Annunziata –:
   se sia intenzione del Ministro mantenere la sede del giudice di pace di Torre del Greco (Napoli) e, in alternativa, quali siano gli strumenti che il Ministero abbia intenzione di intraprendere a tutela dei cittadini e degli operatori del diritto del comune di Torre del Greco (Napoli).
(4-08356)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-08356
presentata da
TARTAGLIONE Assunta

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede – nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – quali iniziative possano essere assunte per il ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Torre del Greco.
  Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni.
  La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
  La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.
  Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede in Torre del Greco.
  In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.
  Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente le istanze rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014.
  Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.
  Non risulta, tuttavia, che il comune di Torre del Greco abbia formalizzato l'istanza di mantenimento, assumendo gli oneri prescritti dalla legge.
  In conseguenza, non è stato possibile rivalutare la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Torre del Greco neppure in sede di adozione del recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156.
  Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale del 12 maggio 2015, concernente «Istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11».
  Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di poter conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione dei personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

giudice

procedura civile