ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08352

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 389 del 11/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: TARTAGLIONE ASSUNTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2015
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2015
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2015
ROSTAN MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2015
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2015
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/03/2015
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08352
presentato da
TARTAGLIONE Assunta
testo di
Mercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389

   TARTAGLIONE, ERMINI, SGAMBATO, MANFREDI, ROSTAN, BOSSA e SALVATORE PICCOLO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 138, al fine di realizzare risparmi spesa ed incrementi di efficienza, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
   il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 nel riorganizzare i tribunali ordinari ha soppresso le sezioni distaccate;
   il decreto legislativo nel ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari doveva tener conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata;
   come evidenziato in una petizione dell'Associazione forense A.C.C.A., i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore ed Arzano non ricadono più nel circondario del tribunale di Napoli, ma in quello dei nuovo tribunale di Napoli nord con sede in Aversa;
   il trasferimento, dei suddetti quattro comuni, da sempre appartenenti al circondario del tribunale di Napoli, ha determinato notevoli problemi alla cittadinanza, per la lontananza dal tribunale di Napoli nord — Aversa e per l'assenza di idonei mezzi di trasporto pubblici;
   i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore ed Arzano sono confinanti con la città di Napoli o distano dalla stessa pochi chilometri;
   la costituzione di un ufficio del giudice di Pace comprendente i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore ed Arzano, da far ricadere nel circondario del tribunale di Napoli, sarebbe giustificata dal fatto che nel relativo mandamento si trovano la compagnia dei carabinieri, l'Agenzia delle entrate, un'azienda ospedaliera, collegamenti stradali importanti, con direttamente collegati con la stazione ferroviaria centrale di Napoli e l'aeroporto di Napoli;
   i cittadini costretti a ricorrere alla volontaria giurisdizione, spesso minori e disabili, vedono particolarmente penalizzati i propri diritti;
   il tribunale di Napoli nord — Aversa, ospitato in un'antica struttura adattata all'odierno utilizzo, raggruppa nel suo circondario ben 38 comuni delle province di Napoli e Caserta, con una popolazione complessiva di circa 923.000 abitanti residenti, presenta notevoli carenze di personale amministrativo e di magistrati, per cui non è in grado di assicurare un regolare svolgimento dell'attività giudiziaria;
   la popolazione dei comuni di Afragola, Casoria, Casavatore ed Arzano è di circa 190.000 abitanti, l'alleggerimento del bacino di utenza del suddetto tribunale di Napoli nord — Aversa rappresenterebbe un beneficio funzionale, rendendo più efficiente il funzionamento della giustizia;
   l'accorpamento dei suddetti comuni con il tribunale di Napoli nord — Aversa comporta notevoli difficoltà in ambito giudiziario penale, basti considerare che le forze di polizia presenti sul territorio, per ogni attività connessa alla loro funzione devono trasmettere tutti gli atti al distante e poco raggiungibile tribunale di Napoli nord — Aversa, con notevole aggravio di costi e di indennità agli enti di competenza;
   ricollocare i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore, Arzano nel circondario del Tribunale di Napoli non comporta alcun onere di spesa in quanto occorrerebbero solo pochi locali per la cancelleria e per le udienze, che sono ampiamente disponibili nella ampia struttura del tribunale di Napoli –:
   se il Governo sia intenzionato e con quale tempi e modalità a rispondere alle urgenti necessità degli operatori del diritto e delle popolazioni e dei comuni di Afragola, Casoria, Casavatore ed Arzano;
   se il Governo sia intenzionato ad assumere iniziative per riportare i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore e Arzano nel circondario del tribunale di Napoli;
   se il Governo sia intenzionato a costituire un ufficio del giudice di pace, nel circondario del tribunale di Napoli, comprendente i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore e Arzano. (4-08352)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-08352
presentata da
TARTAGLIONE Assunta

  Risposta. — Mediante l'interrogazione in esame, gli interroganti prospettano – nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – criticità derivanti dal trasferimento della competenza giurisdizionale sui comuni di Arzano, Casavatore e Casoria dal tribunale di Napoli a quello neo istituito di Napoli nord in Aversa, chiedendo di sapere «se il Governo sia intenzionato e con quale tempi e modalità a rispondere alle urgenti necessità degli operatori del diritto e delle popolazioni e dei comuni di Casoria, Casavatore ed Arzano, se il Governo sia intenzionato ad assumere iniziative per riportare i comuni di Casoria, Casavatore e Arzano nel circondario del tribunale di Napoli».
  Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni.
  La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
  La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.
  Va, peraltro, evidenziato come l'adeguatezza delle scelte generalmente operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 sia stata, in più occasioni, vagliata positivamente dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 237 del 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 2014 in cui, tra l'altro, è stato rilevato che «... si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il decreto legislativo n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate – le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri – nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento; che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del decreto legislativo n. 55 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione».
  Inoltre, con specifico riferimento alla richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sulla riforma della geografia giudiziaria, si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2014, ne ha dichiarato l'inammissibilità.
  In particolare, con l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, nel distretto di Napoli si è provveduto ad un significato riordino dell'assetto dei tribunali del territorio.
  Tale ambito territoriale è, infatti, caratterizzato da una concentrazione di nonché da una vasta area metropolitana particolarmente congestionata, in precedenza interamente assegnata alla competenza del tribunale di Napoli.
  Al fine di superare le conseguenti criticità del tribunale capoluogo attraverso l'opportuna creazione di un secondo tribunale sub-provinciale di Napoli, il tribunale di Giugliano in Campania è stato rinominato in «Napoli nord», con sede nel comune di Aversa, ampliandone al contempo la competenza al fine di realizzare un intervento deflattivo non solo del tribunale di Napoli, ma anche di quello di Santa Maria Capua Vetere.
  Il neo istituito tribunale di Napoli nord in Aversa ha, pertanto, iniziato a funzionare nel settembre 2013, in corrispondenza dell'efficacia delle disposizioni di riforma della geografia giudiziaria disposte dal richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012, senza alcun carico di lavoro pregresso in quanto i preesistenti procedimenti relativi ai territori aggregati sono rimasti incardinati presso i tribunali ove sono stati iscritti.
  In particolare, i tre comuni di cui si chiede la riassegnazione al tribunale di Napoli costituivano il territorio della soppressa sezione distaccata di Casoria del predetto tribunale, con un bacino di utenza complessivo pari a 132.000 abitanti ma che distano poco più (Casoria) o poco meno (Arzano e Casavatore) di venti chilometri dalla nuova sede di tribunale di competenza.
  L'entità del bacino di utenza complessivo dei tre comuni è poi tale da introdurre un ulteriore elemento da considerare: se considerati in blocco, infatti, i 132.000 abitanti di riferimento costituirebbero un incremento pari a circa il 10 per cento dell'attuale bacino di utenza previsto per il tribunale di Napoli o un decremento di circa il 14 per cento di quello attribuito al nuovo tribunale di Napoli nord, modificando in maniera considerevole il riordino territoriale avviato prima ancora che le determinazioni assunte possano dispiegare pienamente i loro effetti.
  I dati indicati sono stati valutati dalla commissione, istituita con decreto ministeriale 19 settembre 2013 con lo specifico compito di verificare lo stato di realizzazione della riforma, osservare gli effetti dell'applicazione del nuovo assetto territoriale sulla operatività degli uffici giudiziari e proporre soluzioni organizzative e normative per superare le eventuali criticità riscontrate, soprattutto in riferimento ai presidi giudiziari nelle aree fortemente caratterizzate da infiltrazioni della criminalità organizzata.
  Sulla scorta dei rilievi proposti, sono stati valutati e predisposti interventi correttivi e di coordinamento alle disposizioni emanate con i decreti legislativi 155 e 156 del 2012 attraverso l'emanazione del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari».
  Con tale decreto sono state realizzate alcune variazioni all'assetto delineato per gli uffici di primo grado che risultano del tutto coerenti con i criteri generali adottati in sede attuati va della riforma ed anzi assicurano, nell'ambito dei circondati interessati, maggiore omogeneità territoriale e migliori condizioni di accesso al servizio giustizia.

  In particolare, con riferimento alla ridefinizione del tribunale di Napoli nord, la commissione non ha ritenuto necessari interventi correttivi di tipo tecnico, né il ripristino di uffici soppressi.
  Risultano, pertanto, allo stato consolidate le disposizioni relative al tribunale di Napoli nord, essendo ormai scaduto il 13 settembre 2014 il termine biennale assegnato dalla legge delega per adottare eventuali ulteriori disposizioni integrative, correttive e di coordinamento.
  Con riferimento, invece, alla richiesta di istituzione di un nuovo ufficio del giudice di pace comprendente i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore ed Arzano, si evidenzia come presso la sede di Afragola sia già dislocato un ufficio del giudice di pace, con competenza sui comuni di Afragola, Caivano e Cardito, e che, analogamente, anche presso la sede di Casoria è ubicato un ufficio del giudice di pace, con competenza sui comuni di Arzano, Casavatore e Casoria.
  Entrambi gli uffici di Afragola e Casoria sono operativi in attuazione delle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e quindi funzionanti a seguito dell'assunzione dei relativi oneri a carico degli enti locali richiedenti.
  Nonostante il consolidamento della prima fase della riforma, il processo di revisione della geografia giudiziaria è tuttora sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado.
  A tal fine, ho istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria.
  In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.
  Oltre che di tali criteri – e nella prospettiva indicata dagli onorevoli interroganti – lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.
  Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense, l'Associazione nazionale dei magistrati.
  All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative.
  Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rete stradale

magistrato non professionale

giudice