ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08329

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 387 del 09/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'ALIA GIANPIERO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 09/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 09/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08329
presentato da
D'ALIA Gianpiero
testo di
Lunedì 9 marzo 2015, seduta n. 387

   D'ALIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, ha imposto alle università statali di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (29 gennaio 2011), alla modifica dei propri statuti, in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, con l'osservanza di principi e criteri direttivi, nonché nel rispetto di procedure, dettati dall'articolo 2 della medesima legge n. 240 del 2010, rubricato «Organi e articolazione interna delle università»;
   l'università di Catania, ai sensi della predetta legge, ha adottato il nuovo statuto con delibera del senato accademico del 21 luglio 2011, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del 20 luglio 2011;
   lo statuto dell'università di Catania, come sopra adottato, è stato prontamente trasmesso al Ministero, ai fini del controllo (di legittimità e di merito) previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, da esercitarsi entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso;
   il Ministero ha esercitato il controllo cui sopra attraverso una nota (contenente rilievi) del direttore generale del Ministero del 24 novembre 2011 (prot. n. 5039);
   l'università di Catania – ritenuto irrituale e illegittimo tale controllo, giacché non esercitato dal Ministro, come prescritto dalla legge n. 168 del 1989, bensì dal direttore generale – ha provveduto all'emanazione del nuovo statuto con decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011, che ha fatto seguito a conforme delibera del senato accademico e del consiglio amministrazione e che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2011;
   a seguito della pubblicazione del nuovo statuto nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari hanno avviato le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari;
   con ricorso depositato presso il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, il 1o febbraio 2012 (numero di registro generale 234 del 2012), il Ministero ha chiesto l'annullamento del nuovo statuto dell'università di Catania, nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;
   il rettore pro tempore dell'università di Catania, preso contatto con il Ministero, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo che ponesse fine alla lite in corso, ha promosso una serie di modifiche dello statuto del 2011, modifiche che sono state approvate dagli organi di governo dell'ateneo nel maggio del 2012, ma che non sono servite al raggiungimento di una transazione;
   il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha pronunciato sentenza di rigetto del ricorso ministeriale, con sentenza n. 2181 del 2012, depositata il 18 settembre 2012;
   il Ministero ha interposto appello, avverso la superiore sentenza del TAR Sicilia-Catania, di fronte al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con ricorso depositato il 25 marzo 2013 (numero di registro generale 222 del 2013);
   anche in questa occasione risulta all'interrogante che il rettore pro tempore dell'università di Catania ha preso contatto con il Ministero, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo che ponesse fine alla lite in corso, ma tale azione non è servita al raggiungimento di una transazione, tant’è che il Ministero, in data 3 ottobre 2013, ha formulato al giudice istanza di prelievo che ha condotto alla fissazione dell'udienza  del 15 gennaio 2014;
   il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello, con sentenza n. 150 del 2015, depositata il 27 febbraio 2015, ha accolto il ricorso di primo grado del Ministero ed ha, pertanto, annullato il nuovo statuto dell'università di Catania, nonché ogni altro atto connesso e/o consequenziale;
   all'esito del pronunciamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, l'università di Catania risulta priva di statuto conforme ai dettami della legge n. 240 del 2010, il che – in assenza della norma fondamentale su cui si regge l'autonomia universitaria – invalida gli atti adottati dall'ateneo e delegittima gli organi statutari a suo tempo costituiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 240 del 2010, dopo l'approvazione del nuovo statuto, di recente annullato dal giudice amministrativo –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se intenda procedere con urgenza, giusta l'esigenza di ripristinare immediatamente il legittimo svolgimento delle attività istituzionali dell'università di Catania, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 240 del 2010, al fine di dotare l'ateneo catanese del nuovo statuto, conforme alla legge di riforma, e di avviare la ricostituzione degli organi statutari ai sensi di tale nuovo statuto. (4-08329)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gazzetta ufficiale

universita'