ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08206

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 383 del 27/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/02/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 02/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08206
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Venerdì 27 febbraio 2015, seduta n. 383

   AGOSTINELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in data 24 giugno 2014 il comune di Castelfidardo in provincia di Ancona ha stipulato un contratto di appalto in forma pubblica amministrativa (Rep. n. 6254, registrato in Ancona in data 1o luglio 2014 al n. 719/Serie I) con la ditta Corbo Group spa, avente sede in Sessa Aurunca (Caserta), per l'affidamento dei lavori di costruzione della nuova scuola media in via Montessori;
   i lavori sono regolarmente iniziati sotto la direzione dell'ingegner Tiziano Baldassarri di Castelfidardo in data 24 settembre 2014;
   l'ufficio tecnico dello stesso comune in data 30 ottobre 2013, con due distinte istanze inoltrate alla prefettura di Ancona, ha chiesto il rilascio della certificazione antimafia, sia per la ditta Corbo Group spa, sia per la ditta Nuova Manufatti Racco srl, ausiliaria della ditta appaltatrice sulla base di contratto di avvalimento;
   la prefettura di Ancona rispondeva solo per la posizione dell'aggiudicataria, ditta Corbo Group spa, dando il nulla osta alla stipula del contratto; tuttavia, in data 13 novembre 2014, sopravveniva una nota della stessa prefettura (prot. n. 68492, pervenuta via pec in data 17 novembre 2014/prot. n. 16333 del 18 novembre 2014) con cui la stessa segnalava che «l'impresa La Nuova Manufatti Racco s.r.l. con sede a Siderno RC, impresa ausiliaria della citata Corbo Group s.p.a. nel contratto di appalto di cui alla superiore premessa, è destinataria di una “interdittiva antimafia” emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 14 novembre 2012»; la notizia veniva riportata anche sulle cronache locali;
   la predetta informativa della prefettura del 13 novembre 2014, ha quindi posto oggettivamente un problema di legittimità della prosecuzione del contratto di appalto per la costruzione della nuova scuola media in via Montessori;
   sulla questione il comune di Castelfidardo ha chiesto un parere legale all'avvocato Fabrizio Colagiacomi, con studio in Macerata, esperto in appalti e nella contrattualistica pubblica, il quale si esprimeva in tal senso: «... tra le varie ipotesi ermeneutiche ammissibili si ritiene preferibile, anche sulla base dei principi dell'azione amministrativa rivolti al perseguimento dell'interesse pubblico, dell'efficacia, efficienza e tempestività, quella secondo la quale il contratto di appalto può continuare con il solo appaltatore il quale si farà carico delle prestazioni dell'ausiliario oppure si avvarrà di altra impresa»;
   sulla base di questi elementi, in data 26 novembre 2014, il responsabile unico del procedimento, Geom Raso, con propria dettagliata nota, chiedeva alla giunta del comune di Castelfidardo un apposito atto di indirizzo, con particolare riferimento alla sussistenza o meno dell'interesse pubblico al mantenimento del contratto di appalto de quo;
   la giunta comunale, con delibera n. 134 del 27 novembre 2014, ha quindi ritenuto «sussistere l'interesse pubblico alla realizzazione della nuova scuola» e deliberato sia «il mantenimento del vigente contratto di appalto stipulato con la ditta Corbo Group Spa» di Sessa Aurunca (Caserta) che il «diniego a proseguire il rapporto di avvalimento con la ditta La Nuova Manufatti Racco srl (di Siderno, provincia di Reggio Calabria) in ragione della citata comunicazione della Prefettura»;
   l'orientamento espresso dalla giunta comunale del comune di Castelfiderno secondo l'interrogante si pone in contrasto con gli orientamenti ermeneutici di una parte della giurisprudenza amministrativa secondo i quali «l'articolo 49 del decreto legislativo n. 163/2006 al comma 5 stabilisce espressamente che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
   l'assunta e discutibile posizione di terzietà dell'impresa ausiliaria rispetto alla stazione appaltante non può costituire in nessun caso valido motivo a sostegno della inapplicabilità, nei confronti della medesima, della normativa di rango superiore e di ordine pubblico, posta a presidio della affidabilità morale e professionale degli operatori economici operanti nell'ambito dei rapporti di evidenza pubblica;
   non può sostenersi che la mancanza del possesso di uno dei requisiti generali di cui all'articolo 38 da parte della impresa ausiliaria non riverberi i suoi effetti altresì nei confronti della impresa aggiudicataria, dal momento che il comma 3 dell'articolo 49 citato, nel sanzionare le dichiarazioni rese dall'ausiliaria, sancisce espressamente l'esclusione del “concorrente” nel caso di dichiarazione mendaci;
   a sua volta l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 ... ... riferisce l'esito delle verifiche prefettizie alle imprese cosiddette “interessate” così ampliando la platea dei possibili destinatari delle informative antimafia preclusive della stipula del contratto, anche oltre l'ambito dei soggetti risultati aggiudicatari» (TAR Campania n. 05712/2011, sez. Ottava del 7 dicembre 2011) –:
   se non ritenga di chiarire definitivamente i contenuti della normativa antimafia, nel senso indicato dalla giurisprudenza citata in premessa, al fine di evitare casi come quello verificatosi nel comune di Castelfidardo. (4-08206)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

appalto pubblico

contratto di forniture