ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08201

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 383 del 27/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/02/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/03/2015
Stato iter:
28/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 19/06/2015

SOLLECITO IL 22/11/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/07/2017

CONCLUSO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08201
presentato da
DAGA Federica
testo di
Venerdì 27 febbraio 2015, seduta n. 383

   DAGA, BUSTO, TERZONI, DE ROSA, MANNINO, MICILLO e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199 del medesimo decreto, nel rispetto delle linee guida statali di cui all'articolo 195 del citato decreto;
   al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, era, altresì, previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinassero le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo a tal fine che gli stessi costituissero le autorità d'ambito (AATO); tale autorità d'ambito veniva definita come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in Ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
   la Legge 244 del 2007 (finanziaria 2008) con il dichiarato intento di coordinare la finanza pubblica secondo criteri di efficienza e per ridurre i centri di spesa ha disposto la soppressione delle Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), come definite dagli articoli 148 e 201 del citato Decreto legislativo 152 del 2006;
   essendo rimasta tale legge sostanzialmente inattuata, il legislatore con l'articolo 2 comma 186-bis della legge finanziaria per il 2010 (Legge 191 del 2009), ha riproposto, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la soppressione delle autorità d'ambito, stabilendo altresì che «decorso detto termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo» e che «le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza». Il termine per la soppressione degli Aato è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2012;
   la citata legge 191 del 2009 all'articolo 2 comma 186, lettera l) disponeva, altresì, «la soppressione dei Consorzi di funzioni tra gli enti locali a decorrere dal 2011»;
   in tale contesto è poi intervenuto l'articolo 19, comma 1, lett. f) del decreto-legge 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha collocato «l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi» tra le funzioni fondamentali dei comuni;
   la volontà del legislatore è apparsa, dunque, quella di eliminare tutti gli organismi che duplicassero le funzioni e che avessero creato, secondo il legislatore, maggiori costi e maggiore burocrazia, come le AATO e i consorzi di funzioni tra enti locali al fine di semplificare e ridurre la spesa pubblica;
   tale duplice e contestuale intervento normativo, rispettivamente finalizzato alla soppressione delle AATO e alla espressa volontà di affidare ai comuni e non a un soggetto terzo le funzioni essenziali connesse alla gestione dei rifiuti ha prodotto parecchi dubbi di carattere interpretativo;
   infatti, talune regioni italiane, soppresse le AATO, hanno provveduto ad istituire enti molto simili, a volte identici, alle precedenti autorità, compiendo una scelta che solo formalmente risulta essere in linea con le determinazioni del legislatore, ma che sicuramente non ne persegue i fini che, come più volte affermato dallo stesso legislatore, andavano ricercati nella volontà di semplificazione e riduzione della spesa pubblica;
   a titolo esemplificativo di un elenco particolarmente abbondante di tale casistica, si riporta il caso della regione Toscana che, pur avendo dato atto che «a decorrere dal 1o gennaio 2012 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dall'autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni», ha di fatto sostituito la preesistente autorità di ambito territoriale, istituita dalla Legge regione Toscana n. 6 del 2007, con altro ente del tutto analogo al precedente denominato Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed avente personalità giuridica di diritto pubblico; tale Autorità non erogando direttamente il servizio ma essendo chiamata a svolgere unicamente funzioni amministrative, si configura al pari delle precedenti AATO, quali consorzi di funzioni tra Enti locali, configgendo pertanto anche con il richiamato articolo 2 co.-186, lettera 1) legge 191 del 2009;
   ulteriori casi emblematici si possono rinvenire anche nelle regioni Marche, Abruzzo e Puglia che hanno individuato soggetti a svolgere le funzioni di servizio integrato per acque e rifiuti sostanzialmente analoghi alla situazione antecedente alla soppressione delle AATO potenzialmente in grado di provocare sprechi ed inefficienze;
   deve infatti ritenersi accettato il principio per cui, nel settore dei rifiuti, la titolarità delle funzioni è prerogativa propria dei Comuni che devono procedere congiuntamente al suo esercizio;
   pertanto l'unico modulo organizzativo conforme alle scelte legislative ed ai principi costituzionali non può che risultare essere la convenzione obbligatoria tra enti locali ex articolo 30 TUEL;
   i principi qui sopra esposti sono stati ribaditi anche nelle linee guida per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Presidenza del Consiglio dei ministri aprile 2013) –:
   se, considerato che nel dare applicazione all'articolo 2 comma 186-bis della legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010) talune regioni hanno approvato leggi regionali che sembrerebbero discostarsi dai principi richiamati nella normativa statale ed europea assunta a fondamento della disposta soppressione delle AATO di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata a ridurre sprechi e duplicazioni di enti, non ritenga necessario assumere iniziative normative integrative oppure interpretative, che individuino con esattezza le specifiche caratteristiche dei soggetti che possano essere i destinatari delle funzioni già esercitate dalle autorità d'ambito;
   se intenda assumere iniziative per intervenire sugli articoli 202 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per confermare che la titolarità, nonché la responsabilità per i servizi legati alla gestione dei rifiuti, a seguito dell'articolo 19, comma 1, lett. f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è in capo ai comuni. (4-08201)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 luglio 2017
nell'allegato B della seduta n. 844
4-08201
presentata da
DAGA Federica

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare l'articolo 200 dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale e deve ispirarsi, tra gli altri, ai seguenti criteri: superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; ricognizione di impianti di gestione dei rifiuti già realizzati e funzionanti.
  Pertanto, la principale finalità della legislazione nazionale di settore è il superamento della frammentazione gestionale, da conseguire attraverso una gestione unitaria che abbia riguardo a fattori fisici, demografici, tecnici e di ripartizione politico-amministrativa e che si concili con l'autosufficienza nello smaltimento, da realizzare almeno su scala regionale.
  Al riguardo, si segnala che ai sensi del comma 3 del citato articolo 200 sono le regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, a dover provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e all'eventuale sub-articolazione.
  Conseguentemente, sono le regioni, esercitando le competenze attribuite dal legislatore, a determinare, secondo i criteri elencati al comma 1 dell'articolo 200, le dimensioni degli ambiti territoriali ottimali per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti.
  Si fa presente, inoltre, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha individuato una serie di proposte migliorative che impattano sulla tematica delle dimensioni dei bacini per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nonché sulla durata temporale e sulla governance dei predetti affidamenti.
  A fronte del sistema normativo vigente, è auspicabile che, in primo luogo, siano le regioni a considerare le proposte migliorative suggerite dall'AGCM durante l'esercizio delle competenze attribuite loro dal legislatore.
  Occorre evidenziare altresì che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato avvio ad una fase di confronto con tutte le regioni al fine di poter svolgere, in materia di gestione dei rifiuti, le attività di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  In tale contesto, il Ministero, tenendo conto di quanto stabilito dalla legislazione di settore e dalle caratteristiche tecnico produttive del ciclo dei rifiuti, ha riservato particolare attenzione all'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani (cosiddetto governance) nonché ai criteri fondamentali di cui le regioni, caso per caso, si sono avvalse per effettuare la perimetrazione degli A.T.O. fornendo ove necessario indicazioni per evitare il ricorso alle forme di gestione frammentate.
  Inoltre, particolare attenzione viene posta all'eventuale disallineamento tra l'ampiezza dei bacini di affidamento e la dimensione ottimale del servizio il quale si riflette anche sull'assetto industriale del mercato nonché alla scelta del modello di organizzazione dell'attività di raccolta la quale rileva non solo sul piano delle performance raggiunte in termini di capacità di intercettare i rifiuti in maniera differenziata, ma anche in relazione ai costi che essi generano.
  Pertanto, si evidenzia che il Ministero ha intrapreso iniziative finalizzate anche ad evitare, quanto più possibile, criticità concorrenziali nel settore della gestione dei rifiuti e ad incentivare un'economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo. Infatti, si è consapevoli che la gestione dei rifiuti riveste un ruolo preminente nell'economia circolare, la quale concorre a dare impulso alla competitività del Paese contribuendo a creare sia nuove opportunità commerciali sia modalità di produzione e consumo innovativi e più efficienti.
  In ogni caso, nell'ambito delle proprie competenze, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti.
  Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dagli interroganti sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e supporto, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

prestazione di servizi

riciclaggio dei rifiuti