ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08174

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: AMODDIO SOFIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08174
presentato da
AMODDIO Sofia
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   AMODDIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   «il Tribunale Milano Sezione Civile con il decreto depositato in data 15 gennaio 2015 n. 534 così decideva un giudizio di opposizione allo stato passivo: ...Omissis. 2 - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l'applicazione dell'articolo 96, comma 3, codice di procedura civile come da dispositivo P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da (...) nei confronti di (...) avverso il decreto del G.D., in data 13 dicembre 2013, così provvede: 1 - rigetta l'opposizione; 2 - condanna (...) al pagamento in favore di (...), al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.000,00 per competenze, oltre IVA e C.o.a. come per legge ed oltre al 15 per cento rimborso spese generali; condanna (...); al pagamento in favore di FALLIMENTO (...) ex articolo 96, comma 3, codice di procedura civile dell'importo ulteriore di euro 5.000,00.»;
   è agevole ricavare dalla lettura della motivazione della sentenza sopra riportata che l'opponente è stato condannato al pagamento di 5 mila euro ex articolo 96, comma 3, codice di procedura civile, solo perché ha depositato la memoria conclusiva autorizzata in forma telematica, come prevede la legge e senza la predisposizione delle copie di «cortesia» di cui al protocollo d'Intesa tra il tribunale di Milano e l'Ordine degli avvocati di Milano del 26 giugno 2014 rendendo più gravoso per il collegio esaminare le difese;
   per i giudici della seconda sezione del tribunale di Milano e nella specie per il collegio che ha deciso la controversia tale mancanza avrebbe un costo ed una sanzione;
   la condanna ex articolo 96, comma 3, codice di procedura civile, ad avviso dell'interrogante, non trova giustificazione in alcuna norma di legge e, lo stesso protocollo di intesa citato nella sentenza, non pone alcuna sanzione per l'omesso successivo deposito cartaceo a carico dell'avvocato che deposita telematicamente un proprio scritto difensivo;
   nella pronuncia inoltre si utilizza impropriamente l'articolo 96 codice di procedura civile, e nella specie, il terzo comma;
   il comma 3 dell'articolo 96 codice di procedura civile è applicabile d'ufficio, ma sempre relativamente alle ipotesi che ricadono nel primo e secondo comma, che non rientrano nel caso di specie e che si riporta affinché si possa agevolmente escluderne l'applicazione: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore precedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»;
   la ratio dell'articolo 96 codice di procedura civile, è finalizzata ad evitare un abuso del processo civile, soprattutto a tutela della parte che subisce l'onere del processo e non a tutela del giudice;
   la ratio del processo telematico è anche quella di evitare un abuso e spreco di materiale cartaceo nella pubblica amministrazione, accelerare le procedure di deposito degli atti e sfoltire le cancellerie da diverse incombenze;
   l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 sancisce il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti, precedentemente costituite esclusivamente con modalità telematiche;
   l'articolo 44, decreto-legge n. 90 del 2014 dispone che per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni sul deposito telematico si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; disponendosi altresì che fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis, decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative di competenza intenda adottare nei confronti di quanto accaduto al fine di riaffermare il principio di legge ed evitare l'uso di documenti cartacei nell'ambito del processo telematico. (4-08174)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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giudice