ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 24/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08094
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

   CAPARINI. – Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, è stata prevista un'estensione delle regole tecniche disciplinate dal Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) al Processo Civile Telematico (PCT);
   il Consiglio nazionale forense (CNF), e precisamente il suo Presidente Guido Alpa, con lettera inviata a codesto Ministero, ha chiesto di mettere in atto i correttivi «per separare le strade delle due norme assicurando una corsia dedicata al processo civile telematico». Tale richiesta di «non applicazione» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al processo civile telematico viene motivata sul fatto che un'eventuale estensione potrebbe «frenare» il cammino del processo civile telematico e tra questi adempimenti il CNF sottolinea, ad esempio, l'obbligo di accompagnare il documento informatico con un file di «.xml» sul quale riportare alcuni metadati, o l'attestazione di conformità delle copie con un documento separato che richiede l'estrazione dell'impronta «hash» del documento, oneri che finirebbero per pesare sui soggetti del processo sia nella fase di produzione di atti e allegati probatori, sia in quella dedicata al controllo e alla verifica di questi documenti;
   di recente le associazioni di categoria (associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale – ANORC) hanno, per converso, rilevato che è controproducente e pericoloso non applicare anche al Processo civile telematico le nuove regole tecniche (documenti informatici e fascicoli informatici opportunamente conservati) contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, giacché detta disapplicazione rappresenterebbe una palese violazione non solo della normativa primaria dettata dal Codice dell'amministrazione digitale, ma anche di norme europee direttamente applicabili al nostro ordinamento e di standard internazionali; perciò ignorare le nuove disposizioni introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato «esporrebbe» a un grave rischio di nullità gli atti processuali e i fascicoli processuali informatici, ai quali potrebbe non essere riconosciuto il valore probatorio, mettendo evidentemente a «repentaglio» la certezza del diritto in ambito processuale –:
   quali interventi intenda adottare il Ministro interrogato, anche attraverso provvedimenti urgenti, al fine di dirimere le questioni tecniche evidenziate dalle lettere sopra richiamate, ed in particolare tenere in debita considerazione le problematiche sollevate dal Consiglio nazionale forense sui nuovi oneri introdotti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato che finirebbero per pesare sui soggetti del processo sia nella fase di produzione di atti e allegati probatori e sia in quella dedicata al controllo e alla verifica di questi documenti. (4-08094)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura civile

Capo di governo