ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: SIBILIA CARLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08080
presentato da
SIBILIA Carlo
testo di
Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

   SIBILIA e PETRAROLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la Corte di giustizia con sentenza depositata il 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a 63/13 e C-418/13) ha precisato, al punto 69, che «l'accordo quadro (direttiva 1999/70/CE) non esclude nessun settore particolare dalla sua sfera di applicazione e che, pertanto, è applicabile al personale assunto nel settore dell'insegnamento»;
   ciò significa che, per il personale della scuola, in Italia è applicabile il decreto legislativo n. 368 del 2001, così come confermato anche dal tribunale di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 2015 nella causa civile n. 57536/11;
   con questo decreto l'Italia ha recepito la direttiva europea 1999/70/CE;
   il punto 1 della clausola 3 della suddetta direttiva europea definisce «lavoratore a tempo determinato» una persona con un contratto «il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico»;
   nel rispetto della clausola 3 della direttiva europea 1999/70/CE, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 specifica le condizioni per l'apposizione del termine ai contratti di lavoro: «1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1»;
   per i contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno scolastico 2008/09 e in quelli successivi per la copertura dei 26.684 posti di sostegno, vacanti e disponibili, il termine apposto è, a parere degli interroganti, da ritenersi nullo per i seguenti motivi:
   a) non sono indicate le ragioni oggettive di cui al comma 1 dell'articolo del decreto legislativo n. 368 del 2001;
   b) per motivi di bilancio il legislatore con il comma 414 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, ha indicato il raggiungimento nel 2010/2011 di un organico di diritto per il sostegno pari al 70 per cento e non al 100 per cento dell'organico attivato nel 2006/07;
   così, i 26.684 posti per il sostegno, vacanti e disponibili già nel 2008, sono stati inseriti impropriamente, a parere degli interroganti, dal legislatore per ragioni di bilancio nell'organico di fatto, anziché nell'organico di diritto, permettendo con modalità di dubbia legittimità il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche;
   il comma 414 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 specifica che «la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/11, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell'anno scolastico 2006/2007»;
   si comprende che i 26.684 posti di sostegno, innanzi indicati, sono il restante 30 per cento dei posti dell'organico attivato nel 2006/07, assegnati per ragioni di bilancio con contratti a tempo determinato;
   la Corte di giustizia europea con la sentenza del 26 novembre 2014, al punto 110, ha stabilito che «sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura ovvero la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro»;
   inoltre, pur volendo ritenere i contratti a termine per i 26684 posti per il sostegno, stipulati in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali, tanto da giustificare il ricorso alle supplenze annuali e quelle fino alla conclusione delle attività didattiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999; in essi non sono indicati tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha permesso, a partire dal 2008 e fino ad oggi, che il 70 per cento dei posti per il sostegno (circa 64 mila) venissero assegnati con contratto a tempo indeterminato e il restante 30 per cento (26.684) con contratti a tempo determinato, attuando una vera discriminazione nei riguardi dei docenti con contratto a tempo determinato, in possesso degli stessi titoli dei docenti di ruolo, inseriti nelle stesse graduatorie ad esaurimento di questi ultimi e con gli stessi compiti dei docenti con contratto a tempo indeterminato, disattendendo, così, la clausola 1 della direttiva europea 1999/70/CE;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la stipula dei 26.684 contratti a termine per posti per il sostegno vacanti e disponibili, ha agito in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3, comma 78, della legge n. 244 del 2007, che impone alla pubblica amministrazione l'assunzione con contratti a termine solo per esigenze stagionali;
   il divieto generalizzato di assunzioni a termine è stato posto dal legislatore per impedire il verificarsi dell'evento sanzionato dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001;
   la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24479 del 21 settembre 2011, ha stabilito che dall'illegittimità del termine, per difetto di specificazione dei motivi, ne consegue l'invalidità parziale, relativa alla sola clausola e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
   sempre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12985 del 21 maggio 2008, ha affermato che la mancanza di ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro non comporta la nullità dell'intero contratto ex articolo 1419, comma 1, del codice civile, ma la mera sostituzione della clausola nulla ex articolo 1419, comma 2, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò, secondo la Suprema Corte, in mancanza di una norma che espressamente stabilisca le conseguenze di tale omissione, giacché la sanzione da applicarsi, chiarisce la Corte di Cassazione, ben può essere ricavata dai principi generali e, comunque, interpretando la norma nel quadro delineato dalla direttiva europea 1999/70/CE, della quale il decreto legislativo n. 368 del 2001 è attuazione;
   il riconoscimento giuridico dell'anzianità di servizio di ruolo per i 26.684 docenti di sostegno che hanno stipulato contratti a tempo determinato (annuali o fino alla conclusione delle attività didattiche) dal 2008 ad oggi e assegnati a posti per il sostegno vacanti e disponibili eviterebbe contenziosi legali, i cui costi ricadrebbero sul Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e non comporterebbe nessun onere a carico dello Stato –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, alla luce dei fatti esposti in premessa, porre in essere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché sia riconosciuta dal punto di vista giuridico l'anzianità di servizio di ruolo, a partire dal primo contratto a termine su posti per il sostegno stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, a favore dei docenti immessi in ruolo sui 26.684 posti per il sostegno, riconosciuti essere dell'organico di diritto con la legge n. 128 del 2013. (4-08080)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

direttiva comunitaria

accordo interprofessionale