ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 378 del 19/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA DIFESA 19/02/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/02/2015
Stato iter:
19/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2015
BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 02/10/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2015

CONCLUSO IL 19/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08042
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Giovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

   ROSATO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – richiamata dai Trattati – dispone il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata «, in particolare, su... (omissis) l'età ...» e l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 definisce come «discriminazione diretta» quando «sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1 [religione, convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali], una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»;
   la medesima direttiva ha fatto salva, all'articolo 4, paragrafo 1, la possibilità agli Stati di stabilire una disparità di trattamento basata su una «caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1» laddove essa costituisca «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa»; all'articolo 6, paragrafo 1, ha fatto salva la possibilità agli Stati membri di prevedere differenze di trattamento in ragione dell'età per il raggiungimento di finalità legittime, compresi «giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale»;
   l'interpretazione di dette clausole eccezionali deve essere necessariamente restrittiva e deve consentire disparità solo qualora siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificate» e purché il requisito sia «proporzionato», in quanto la giurisprudenza e la dottrina europea hanno riconosciuto il principio di non discriminazione in base all'età quale principio generale del diritto dell'Unione europea, cui la direttiva in argomento dà concreta attuazione;
   se, da un lato, a livello europeo si è più volte sancito la illegittimità delle normative che fanno espressamente riferimento a limiti d'età per l'accesso ai concorsi pubblici nella pubblica amministrazione, dall'altro, si è convenuto, con alcune sentenze note, di ritenere legittima apposizione di un limite d'età per l'accesso a particolari professioni, quali le Forze armate e di polizia e i Corpi dei vigili del fuoco, se questa è atta a «garantire il carattere operativo ed il buon funzionamento». A tal fine, il considerando 18 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 testualmente poneva come limite alla propria applicazione, l'effetto di «costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi»;
   tuttavia, è recente la sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-416/13 che innova, per certi versi, l'interpretazione che fin qui si è fatta del principio di non discriminazione e delle clausole eccezionali richiamate sopra;
   la Corte infatti, ha rilevato che sebbene «secondo una costante giurisprudenza, il possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all'età», nulla consente di affermare che l'obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento dei Corpi di polizia (nel caso di specie) sia raggiunto dal mantenimento di un simile limite per l'accesso ai concorsi pubblici, e nulla dimostra che le capacità fisiche richieste siano necessariamente collegate ad una fascia predeterminata d'età;
   nella sentenza si pone in rilievo la circostanza che l'iter della selezione concorsuale preveda già il superamento di «prove fisiche rigorose ed eliminatorie» sufficienti a raggiungere l'obiettivo di garantire piena operatività ai Corpi e si richiama, in riferimento al caso di specie, al diritto spagnolo il quale non presenta una omogeneità di comportamento, essendo questa materia regolamentata dalle comunità autonome, e nel quale, quindi, figurano – all'interno del medesimo Stato – comunità che prevedono limiti d'età più stringenti, comunità che dispongono limiti di età più ampi, ed infine comunità che non hanno stabilito alcun limite;
   anche l'ordinamento italiano per l'accesso ai ruoli iniziali della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede – al pari di quello spagnolo sanzionato dalla Corte di giustizia europea – limiti di età più o meno stringenti, nonostante l’iter di selezione concorsuale preveda l'espletamento di esami e prove di idoneità psico-fisiche, e nonostante il personale assunto sia costantemente sottoposto a corsi periodici di addestramento, formazione o aggiornamento;
   in assenza, quindi, di una ragionevole giustificazione, le norme che impongono un limite d'età all'accesso ai concorsi realizzano, secondo la Corte, una manifesta disparità di trattamento basata sull'età;
   a detta dell'interrogante, quindi, l'emissione della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 novembre 2014, dovrebbe esortare il nostro Paese a superare l'attuale impostazione, adeguandola all'orientamento della Corte che pare essere, secondo l'interrogante, coerente con i principi europei e che comunque consente il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
   l'adeguamento pare necessario in via di autotutela, onde evitare che il nostro Paese possa essere sanzionato dalla Corte di giustizia europea o possa essere, alla luce del nuovo orientamento, raggiunta da notifica dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea –:
   se i Ministri, per i Corpi di competenza, ritengano di dover adottare fin da subito tutte le iniziative utili ad adeguare l'ordinamento italiano agli orientamenti della Corte di giustizia europea in materia di limiti d'età nell'accesso ai concorsi pubblici per i ruoli iniziali;
   se, nel caso vi fosse necessità di un intervento di natura normativa, sia intendimento del Governo inserire disposizioni per l'adeguamento del nostro ordinamento alla sentenza emessa nella causa C-416/13 nel prossimo disegno di legge europea.
(4-08042)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 19 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 540
4-08042
presentata da
ROSATO Ettore

  Risposta. — L'interrogante chiede se i ministri competenti non ritengano di dover adeguare la normativa in tema di limiti di età per l'accesso ai ruoli iniziali delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco al nuovo orientarne presso dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 13 novembre 2014 relativa alla causa C-416/13.
  Con tale pronuncia, la Corte, chiamata da un giudice spagnolo a esprimersi in via pregiudiziale sulla interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea, ha stabilito che le relative disposizioni «devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale (...) che fissa a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti di polizia locale».
  In proposito, è noto che le sentenze emesse dalla Corte di giustizia nei procedimenti di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice nazionale che ha sollevato la questione, ma dispiegano i loro effetti cogenti erga omnes, cioè anche rispetto a qualsiasi altro caso in cui si faccia applicazione, nel territorio dell'Unione europea, della medesima disposizione di diritto comunitario interpretata dalla Corte.
  È opportuno quindi – e in tal senso si condivide l'esortazione contenuta nell'interrogazione – che, in presenza di sentenze come quella oggetto dell'interrogazione, i legislatori nazionali effettuino le necessarie verifiche dei rispettivi ordinamenti giuridici e, se del caso, agiscano in autotutela promuovendone l'adeguamento a quello comunitario, anche al fine di prevenire l'instaurazione di procedimenti contenziosi e l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
  Ciò detto in linea generale e venendo alla specifica questione posta dall'interrogante, si esprime l'avviso che le conclusioni della sentenza della Corte di giustizia C-416/13, riguardanti esclusivamente gli organi di polizia locale, non siano suscettibili di applicazione analogica alle forze armate, a quelle di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Si ritiene, infatti, che il livello di operatività di cui debbono disporre gli agenti di polizia municipale non sia sempre paragonabile a quello molto elevato sistematicamente richiesto alle forze di polizia, specie nelle operazioni di prevenzione e repressione dei crimini, alle forze armate, segnatamente nelle missioni internazionali di peacekeeping, e ai vigili del fuoco, soprattutto negli interventi di spegnimento degli incendi.
  Con riferimento a tali corpi statuali, quindi, l'apposizione del limite di 30 anni di età per l'accesso ai ruoli iniziali appare una misura proporzionata all'obiettivo di salvaguardare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di competenza.
  Questa posizione è conforme ai principi informatori della citata direttiva 2000/78/CE (articoli 2, comma 5, 3, comma 4, e 6, comma 1) e, inoltre, si fonda sulla normativa nazionale che ha recepito la direttiva medesima (articolo 3, commi 2, lettere c) ed e), e 3 del decreto legislativo n. 216/2003).
  E trova sostegno nella giurisprudenza della stessa Corte di giustizia europea. Si fa riferimento, in particolare alle sentenze Prigge C-477/09 e Wolf C-229/08, quest'ultima confermata nella validità proprio dalla più volte richiamata sentenza C-416/13.
  Nello stesso senso è orientata la copiosa giurisprudenza nazionale di merito intervenuta sia prima che dopo la sentenza C-416/13.
Il Viceministro dell'internoFilippo Bubbico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Corte di giustizia CE

discriminazione basata sulle tendenze sessuali

sentenza della Corte CE