ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08040

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 378 del 19/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/02/2015
Stato iter:
31/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2015
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/07/2015

CONCLUSO IL 31/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08040
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Giovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

   GAGNARLI, L'ABBATE e GALLINELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la grande distribuzione organizzata ed anche le piccole catene da non molto tempo si sono consolidate anche nella vendita di piante in vaso ornamentali. I nuovi punti di vendita vengono già pianificati con un'area dedicata alle piante, solitamente non troppo vicina alle zone del prodotto alimentare «fresco»;
   anche i punti vendita di vecchia concezione stanno apportando modifiche alle proprie dislocazioni e posizionamenti interni per far fronte a questa nuova categoria merceologica. Alcuni, tuttavia, non avendo a disposizione molto spazio posizionano le ornamentali accanto al prodotto alimentare fresco;
   in ogni caso, sia nei punti vendita di nuova che di vecchia concezione, nei periodi in cui si verifica il picco di vendita, come per i crisantemi in occasione del giorno di tutti i Santi o le stelle di natale a Natale, è evidente per tutti che le piante ornamentali vengono collocate in ogni dove, anche vicino all'ortofrutta fresca;
   negli ultimi anni i principi attivi di fitofarmaci autorizzati su prodotti agricoli destinati all'alimentazione hanno subito, grazie ad una lenta ma costante procedura europea che trova fondamento nel Regolamento europeo 1107/2009/CE, una forte riduzione soprattutto a carico delle molecole classificate molto tossiche e tossiche;
   questa procedura di revisione dei principi attivi, tuttavia, non riguarda le molecole consentite sulle piante ornamentali, sulle quali purtroppo continuano ad utilizzarsi, anche pochi giorni prima di arrivare nei punti vendita, fungicidi ed insetticidi a forte impatto e persistenza, quali Teppeki, Confidor, Actara 25 wg, e altri;
   risulta agli interroganti che i prodotti fitosanitari usati sulle piante ornamentali non hanno l'obbligo di indicare in etichetta il «tempo di carenza» inteso come l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra il trattamento e la raccolta, affinché il fitofarmaco venga degradato;
   evidentemente l'assenza dell'indicazione del «tempo di carenza» è dovuta al fatto che la pianta ornamentale non viene raccolta, anche se le piante in vaso, come qualunque vegetale, necessitano di tempo per degradare le molecole dei fitofarmaci su di esse irrorati, affinché possano degradarli in molecole che perdono la loro tossicità per l'uomo;
   di conseguenza sulle piante ornamentali che arrivano nei punti vendita potrebbero ancora esserci tracce di prodotti fitosanitari che la pianta non è riuscita a smaltire. Queste tracce di fitofarmaci potrebbero venire in contatto con prodotti commestibili, in diversi momenti, tra cui si segnala la fase di trasporto dalla piattaforma centralizzata ortofrutta ai punti di vendita, piattaforme di distribuzione che spesso gestiscono tutto il «fresco» quindi ortofrutta ed ornamentali insieme, la fase di vendita all'interno dei negozi, soprattutto in corrispondenza dei periodi del picco di vendite –:
   quale sia la disciplina applicabile alla fase di trasporto, dalla produzione alla vendita, nonché al posizionamento delle piante ornamentali rispetto ai prodotti commestibili, nella distribuzione organizzata, ovvero se la materia sia regolamentata o lasciata all'autoregolamentazione;
   se non ritenga opportuno, per quanto di propria competenza, proporre una revisione normativa con l'obiettivo di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta, al pari degli usi sui prodotti agricoli a scopo alimentare, del cosiddetto «tempo di carenza» o qualsivoglia altro parametro temporale che assicuri la commercializzazione delle piante ornamentali solo allorquando i principi attivi dei fitofarmaci su di esse irrorati siano stati effettivamente degradati in molecole non più tossiche per l'uomo. (4-08040)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 luglio 2015
nell'allegato B della seduta n. 473
4-08040
presentata da
GAGNARLI Chiara

  Risposta. — In merito alle modalità di vendita delle piante ornamentali e, in particolare, con riguardo alla gestione degli alimenti eventualmente collocati in prossimità di piante ornamentali, si segnala che la normativa comunitaria in vigore conferisce all'OSA (operatore del settore alimentare) la competenza e la responsabilità di:
   identificare ogni pericolo, che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
   identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
   stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
   stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo.

  È compito dell'autorità sanitaria competente verificare che TOSA rispetti le normative comunitarie, e che nel sistema di «Analisi dei Pericoli e Controllo dei Punti Critici» (HACCP) vengano previsti i pericoli derivanti da tale rischio di contaminazione.
  Per quanto attiene al secondo quesito dell'atto parlamentare in esame, si precisa che il «limite massimo di residuo» (LMR) rappresenta la quantità massima di residuo di prodotto fitosanitario (si tiene conto della sostanza attiva contenuta nel prodotto) ammissibile nei prodotti di origine vegetale o animale, destinati al consumo alimentare senza apprezzabile rischio per la salute umana.
  In conformità ai principi e ai requisiti generali della legislazione alimentare enunciati nel regolamento (CE) n. 178 del 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, nel 2005, il regolamento (CE) n. 396, che ha abolito le normative nazionali previgenti in materia ed ha stabilito, su scala comunitaria, LMR armonizzati per i prodotti di origine vegetale e animale destinati al consumo alimentare.
  L'implementazione della procedura, che vede la partecipazione di tutti gli Stati membri, nonché dei requisiti di valutazione del rischio per il consumatore previsti dal regolamento n. 396 del 2005, ha reso possibile un elevato livello di tutela della salute del consumatore, e, attraverso il superamento della frammentarietà determinata dalle normative nazionali previgenti, ha consentito anche una più ampia attuazione del principio della libera circolazione delle merci e la sussistenza di leali condizioni di concorrenza tra Stati membri.
  In conformità ai requisiti previsti dal regolamento n. 396 del 2005, il rischio potenziale per il consumatore e il limite massimo di residuo ammissibile sono valutati sulla base dei seguenti parametri:
   tossicità intrinseca della sostanza attiva;
   esposizione del consumatore attraverso la dieta.

  A livello nazionale, tenuto conto dei dati sopra indicati, in particolare dell'LMR, e considerate le buone pratiche agricole, gli esperti della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, operante presso il Ministero della salute, stabiliscono il tempo di carenza, noto anche come intervallo di sicurezza, cioè l'intervallo di tempo minimo che l'operatore è tenuto a rispettare prima di raccogliere la coltura trattata.
  Le autorità regolatorie comunitarie non hanno ritenuto di includere, tra i parametri di valutazione del rischio per il consumatore, dati relativi a piante ornamentali o ad altri materiali trattabili con pesticidi, prodotti fitosanitari o biocidi, ma non destinati direttamente o indirettamente all'alimentazione, né hanno previsto la definizione da parte degli Stati membri di ulteriori requisiti al riguardo.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

punto di vendita

prodotto fitosanitario

orticoltura