ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 378 del 19/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 19/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08032
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Giovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

   GRIMOLDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   gli agenti della polizia penitenziaria, attualmente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 395 del 1990, utilizzano le camere della caserma annessa agli istituti penitenziari;
   il personale della polizia penitenziaria attraverso l'utilizzo delle camere della caserma assicura – di fatto – anche il pronto impiego in caso di necessità;
   con decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006 è stato definito il «Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servi io per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»;
   con l'articolo 12 del predetto e regolamento ed in particolare i commi 3 e 4, si provvede che l'utilizzo degli alloggi collettivi «... importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio»;
   appare di tutta evidenza che l'utilizzo delle camere di caserma rappresenta per il personale della polizia penitenziari una necessità, anche al fine di garantire la sicurezza dell'istituto penitenziario, poiché detto personale alloggiando in tali camere è prontamente utilizzabile; inoltre detti alloggi non possono per certo essere paragonati ad una «abitazione classica» di una camera con bagno, poiché sono in primo luogo alloggi collettivi, e in secondo luogo, sono all'interno di un carcere dove l'entrata e l'uscita sono regolamentati da orari imposti dall'amministrazione e dove non si può ospitare nessuno se non autorizzati;
   prevedere il pagamento degli alloggi in parola è assolutamente privo di ragioni sia logiche che fattuali, oltre a essere inappropriato, per i motivi sopra esposti; inoltre si graverebbe sul personale della polizia penitenziaria con una corresponsione a titolo oneroso; detto corpo di polizia risulterebbe l'unico caricato di un onere economico rispetto alle altre forze di polizia –:
   se il Ministro sia a conoscenza del problema evidenziato e quali urgenti iniziative intenda assumere, anche di carattere normativo al fine di garantire l'utilizzo da parte del personale della polizia penitenziaria degli alloggi annessi alla caserma a titolo gratuito, da un lato, per non discriminare, rispetto agli altri Corpi di polizia, quello della polizia penitenziaria che sarebbe l'unico (fra le cinque forze di polizia) soggetto al pagamento di un alloggio non ad uso esclusivo e con caratteristiche peculiari (posto che all'interno di un carcere dove l'entrata e uscita è regolamentata da orari imposti dall'amministrazione e dove non si può ospitare nessuno se non autorizzati); e, dall'altro lato, al fine di garantire la sicurezza degli istituti penitenziari stante la presenza – di fatto – del personale della polizia penitenziaria anche in caso di pronto impiego per motivi di necessità. (4-08032)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale carcerario

stabilimento penitenziario

beni e servizi