ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 378 del 19/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 19/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 19/02/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 19/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08030
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Giovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

   SCOTTO, RICCIATTI e MELILLA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il contratto di agenzia è un contratto tipico, disciplinato dalla contrattazione collettiva e dal codice civile che si instaura quando «una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata» (articolo 1742 codice civile);
   tale contratto — disciplinato dalla direttiva CE n. 86/653 che, nell'ambito dei suoi «considerata» evidenzia come le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle relazioni con le loro proponenti, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali — deve essere provato per iscritto ma, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 30 aprile 1998, non costituisce più requisito per la validità del contratto, l'iscrizione all'apposito ruolo presso ogni Camera di commercio;
   numerose segnalazioni giunte in Parlamento evidenziano come le aziende ricorrono sempre più spesso alla stipula di mandati di agenzia pretendendo un rapporto di monomandato che, di fatto, cela la presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il quale si pregiudica inesorabilmente l'autonomia e la libertà di organizzazione del lavoro degli agenti che si vedono costretti a rispettare direttive particolarmente ferree e tali da incidere sulle reali possibilità di incrementare i relativi compensi;
   detti compensi, peraltro, in questi ultimi anni, risultano troppo spesso inferiori alle retribuzioni di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto commercio, e questo al lordo sia delle spese che devono sostenersi per la produzione del reddito e sia degli oneri assistenziali e previdenziali;

le aziende, inoltre, nel gestire i rapporti di lavoro con i loro agenti hanno ed esercitano il potere di modificare unilateralmente la zona geografica prevista e contrattualmente assegnata, di ridurre la percentuale provvigionale prevista nel contratto, di escludere dal portafoglio assegnato alcuni clienti che solitamente corrispondono a quelli economicamente più significativi, anche acquisiti nel tempo dallo stesso agente, con conseguente danno economico e grave pregiudizio per la crescita professionale;
   secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale il prossimo 20 febbraio il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare un corposo disegno di legge sulla concorrenza nell'ambito del quale potrebbero trovare ingresso apposite disposizioni volte a tutelare maggiormente la situazione giuridica soggettiva di tali figure da situazioni di vero e proprio abuso di dipendenza economica rispetto alle quale ad oggi non esiste alcun tipo di tutela sul piano giuridico –:
   se e quali iniziative normative il Governo intenda adottare alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione;
   se il Governo non ritenga opportuno intervenire attraverso apposite iniziative normative volte a prevedere che, per gli agenti monomandatari che non riescano a raggiungere un reddito minimo lordo pari a tre volte la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto di commercio, il contratto possa essere trasformato automaticamente in plurimandato;
   se il Governo, alla luce delle criticità suesposte che incidono profondamente sul reddito e sulla crescita professionale degli agenti, non ritenga opportuno intervenire attraverso apposite iniziative normative volte ad introdurre un divieto di modifica unilaterale del contratto di agenzia.
(4-08030)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto commerciale

contratto

concorrenza