ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 378 del 19/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 19/02/2015
Stato iter:
04/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/03/2016

CONCLUSO IL 04/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08027
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, impone il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di Governo ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; la norma inizialmente richiamata necessita di una chiara interpretazione applicativa che puntualizzi come essa riguardi sostanzialmente il divieto di incarichi dirigenziali e direttivi dei pensionati ai fini del «ringiovanimento» dei quadri burocratici, concetto che è binario conduttore della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014 del 4 dicembre 2014;
   tale atto: a) afferma che il divieto si applica «a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza», mentre la legge parla solo di pensionati «pubblici e privati», non di pensionati tout court, con automatica esclusione, quindi, dei pensionati degli organi costituzionali parlamentari e di quelli della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, titolari di uno status particolare che non è disciplinato dalla legge ordinaria; b) afferma che, ricomprendendo nel divieto anche tale personale, non sono lese le prerogative degli organi costituzionali ma è noto che i dipendenti delle istituzioni richiamate hanno un proprio specifico status; c) conferma il divieto di incarichi di studio e consulenza per i pensionati, ma «ritiene conferibili ai soggetti in quiescenza incarichi di ricerca e incarichi professionali inerenti ad attività legale o sanitaria»; d) ritenuti esclusi dal divieto i pensionati commissari straordinari di enti pubblici seppure un commissario assommi su di sé i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione. Alla luce di ciò sarebbe incompatibile l'incarico di presidente di conservatorio che non è però neppure «organo di governo» ma semmai di indirizzo poiché il «governo» della istituzione artistica (insegnamento, programmi, docenti, allievi) compete al direttore ed al consiglio accademico;
   sussiste quindi la necessità di chiarire meglio la materia al fine di evitare sia inutili e costosi contenziosi per la pubblica amministrazione sia perché un'interpretazione ed applicazione restrittiva rischiano, di non cogliere la ratio legis;
   con due diversi atti di sindacato ispettivo (interrogazione n. 4-05962 indirizzata al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e n. 4-06141 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) sono state chieste notizie sull'area della effettiva portata applicativa dell'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014, la cosiddetta circolare Madia ha dato indirettamente solo una parziale risposta;
   con circolare 22 dicembre 2014, n. 3627, e dunque successiva alla circolare del Ministro Madia, il Capo gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca «ha aperto» alla possibilità di nomine di pensionati disponendo: «Persone in quiescenza: per costoro la nomina può ancora avvenire ma soltanto a titolo gratuito e per un solo anno»;
   lo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 6 ottobre 2014, n. 778, per le nomine di sua competenza di consiglieri di amministrazione dei conservatori ed accademie ha disposto: «Soggetti in quiescenza inseriti nella rosa di esperti per il conferimento di incarichi (durata triennale) di membro di Consiglio di amministrazione: al suddetto personale può essere conferito l'incarico solo per un anno ed a titolo gratuito»;
   recentemente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha proceduto alle nomine a presidente del conservatorio statale di musica di Campobasso di un docente universitario in pensione, per un anno (decreto ministeriale 26 gennaio 2015, n. 0000013) e del presidente dell'istituto musicale pareggiato «Gaetano Donizetti» di Bergamo di un dirigente scolastico in pensione, per un anno (decreto ministeriale 22 dicembre 2014, n. 000435);
   rispetto a quanto sopra evidenziato appare all'interrogante perciò assolutamente incoerente ed in contrasto quanto invece comunicato al conservatorio statale di musica di Pesaro da parte del dipartimento università del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, con nota n. R.U. 0005496 del 1o settembre 2014, ha rappresentato che: «...si ritiene che le modifiche introdotte in sede di conversione in legge (del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) non consentano, in ogni caso, il conferimento dell'incarico di presidente di una istituzione del comparto AFAM ad un dipendente pubblico in quiescenza in quanto la durata triennale del mandato non sarebbe conciliabile con i limiti di cui sopra» e che quindi è «necessario che il Consiglio Accademico proponga nel più breve tempo possibile una nuova terna di nominativi»;
   il 30 ottobre 2014, su reiterate insistenze del dipartimento suddetto (che non risulta abbia dato risposta alle osservazioni sollevate al riguardo l'8 settembre 2014 dal direttore dell'istituto), il consiglio accademico del conservatorio di Pesaro, facendo di tutto ciò espressa menzione nella premessa dell'apposita deliberazione, ha adottato una nuova terna dalla quale il Ministro ha poi tratto, nel novembre successivo, il nome del presidente del conservatorio di Musica di Pesaro;
   sulla base dei richiamati atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la prima terna adottata dal consiglio accademico appare all'interrogante essere invece perfettamente conforme alla legge e da quella doveva perciò essere tratto il nominativo del nuovo presidente;
   appaiono all'interrogante dunque vulnerate le prerogative del consiglio accademico che, da un lato, aveva legittimamente operato e, dall'altro, aveva diritto di attendersi che comunque fossero sottoposti al Ministro, oltre ad un soggetto in pensione e quindi con il limite di cui sopra, anche gli altri due nominativi fra i quali andare ad individuare il presidente, atteso che la «designazione» del medesimo spetta al consiglio accademico (articolo 5, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003), mentre al Ministro residua, come «potere vincolato», la nomina nell'ambito della terna. Tale aspetto riveste particolare rilievo poiché le prerogative spettanti agli organi dei conservatori in tema di autonomia, sono state profondamente trasformate ed uniformate a quelle delle università dalla legge n. 508 del 1999. L'articolo 2 di tale legge ricorda che è l'articolo 33 della Costituzione a riconoscere a tali istituzioni il diritto di darsi ordinamenti autonomi, e precisa, al quarto comma, che esse «sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Al Ministero residuano (articolo 2, terzo comma) poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento»... «nel rispetto – peraltro – dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge»;
   alla luce di quanto sopra appaiono contraddittori ed incoerenti gli atti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e lesivi delle specifiche attribuzioni del consiglio accademico del conservatorio di Pesaro secondo quanto la legge n. 508 del 1999 ha inequivocabilmente disposto –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca ritenga o meno, in sede di autotutela, di revocare gli atti lesivi delle prerogative del consiglio accademico del conservatorio di Pesaro e di ripristinare anche per tale ente una situazione giuridica coerente con l'effettivo spirito del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con il decreto 6 ottobre 2014, n. 778, con la Circolare 22 dicembre 2014, n. 36257 e uniforme con i richiamati decreti ministeriali con cui pensionati sono stati nominati a presidenti di conservatorio. (4-08027)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 4 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 583
4-08027
presentata da
CARRESCIA Piergiorgio

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, il Ministro nomina i presidenti delle istituzioni Afam «entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale» e pertanto, laddove dovesse ritenere che la terna proposta non soddisfi sufficientemente tali requisiti ovvero che tali requisiti siano presenti solo in capo ad alcuni dei soggetti indicati, magari proprio quelli in quiescenza, il Ministro potrebbe anche valutare di formulare all'Istituzione la richiesta di indicare una nuova terna di nominativi.
  Ciò posto, si chiarisce innanzitutto che, in merito alle nomine a presidente del conservatorio di Campobasso e dell'I.S.S.M. di Bergamo, la scelta operata dal Ministro è avvenuta nel rispetto della legge vigente e nell'ambito delle terne inviate dalle istituzioni. Va, tuttavia, tenuto in considerazione che le predette nomine sono state effettuate successivamente all'emanazione della circolare del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 che, come si espliciterà meglio più sotto, ha fornito chiarimenti interpretativi e applicativi della normativa in merito al conferimento degli incarichi in discorso.
  Venendo alla questione del conservatorio di Pesaro e, in particolare, all'ipotesi sostenuta dall'interrogante che il Ministro debba agire in autotutela, si evidenzia che il TAR Marche, con l'ordinanza del 3 aprile 2015, n. 104, ha accolto la richiesta di misure cautelari avanzata in via incidentale dal professor Giorgio Girelli in occasione della presentazione del ricorso avverso il provvedimento, datato 1o settembre 2014, con il quale l'Amministrazione aveva invitato il consiglio accademico del conservatorio di Pesaro a formulare una nuova terna di nominativi ai fini della scelta del presidente dell'istituzione in sostituzione di quella comprendente il ricorrente.
  L'atto impugnato si era reso necessario alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, che impedisce di conferire «incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo» delle pubbliche amministrazioni a personale pubblico o privato in quiescenza se non gratuitamente e per una durata limitata ad un anno, senza possibilità di proroga o di rinnovo.
  Il testo della norma, nella formulazione definitiva della legge di conversione, aveva indotto l'amministrazione ad escludere in ogni caso la possibilità di conferire l'incarico di presidente di un'istituzione del comparto Afam ad un dipendente pubblico in quiescenza, tenuto conto della durata triennale del mandato e della sua prorogabilità per un ulteriore triennio, circostanze inconciliabili con i limiti fissati dal legislatore.
  La stessa interpretazione, peraltro, era stata successivamente fornita dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la sopra citata circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 che, nell'esaminare approfonditamente gli aspetti applicativi della disciplina in questione, invitava le amministrazioni a valutare la compatibilità dell'incarico o carica con la gratuità e la durata limitata. Per alcuni tipi di incarico, infatti, queste ultime caratteristiche impediscono il ricorso alla disposizione in esame, per esempio perché disposizioni vigenti prevedono una durata minima superiore all'anno.
  Il contenuto della suddetta circolare, tuttavia, ha anche fornito lo spunto, con riferimento a questo tipo di nomina, per conferire l'incarico di presidente solo per un periodo limitato ad un anno anche a soggetti in quiescenza, con espresse motivazioni riferite all'esperienza maturata in seno al consiglio di amministrazione o alla necessità di garantire continuità all'azione di governo dell'istituzione.
  Il consiglio accademico del conservatorio, in seguito alla richiesta contenuta nell'atto impugnato, aveva quindi proposto una nuova terna di nominativi nell'ambito della quale era stato individuato il presidente, nominato con decreto del 27 novembre 2014. La sopravvenuta ordinanza del TAR Marche sopra citata ha, successivamente, obbligato l'amministrazione ad espletare una ulteriore fase procedimentale di riesame della prima terna che era stata proposta dal conservatorio.
  Va aggiunto che la materia è stata innovata dalla recente legge 7 agosto 2015, n. 124, il cui articolo 17, comma 3, ha disposto che: «all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”».
  La procedura di cui sopra si è conclusa con decreto ministeriale del 10 novembre 2015, con il quale il dottor Giorgio Girelli è stato nominato presidente del conservatorio di Pesaro.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

musica

pensionato

ente pubblico