ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 377 del 18/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: PARENTELA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 18/02/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 02/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 15/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08024
presentato da
PARENTELA Paolo
testo di
Mercoledì 18 febbraio 2015, seduta n. 377

   PARENTELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nel comune di Crotone, tra le località di Capo Colonna e Alfieri, insiste un'area chiamata «Punta Scifo», nota per la sua antica torre di vedetta costruita agli inizi del Seicento, per una delle spiagge più belle della zona, circondata da lussureggiante macchia mediterranea, e per il fatto di affacciarsi sul tratto di Mar Jonio sui cui fondali giace il più grande carico di marmi antichi mai ritrovato nel Mediterraneo;
   il Prg di Crotone, in vigore dal 2003, ha destinato tale area a zona agrituristica e da allora proliferano i progetti per strutture ricettive di varia natura nonostante l'area sia gravata da molteplici vincoli;
   in particolare, in tale area, da tempo, sono iniziati i lavori per la realizzazione di «Marine Park», un complesso turistico-alberghiero composto da 79 bungalow con tanto di platea in cemento e servizi annessi, in spregio a quanto disposto dalla soprintendenza archeologica che nell'aprile 2014 disponeva che «ogni operazione che comporti scavi di qualsiasi natura avvenga sotto l'alta sorveglianza di personale tecnico-scientifico specializzato»;
   tale opera aveva inizio nonostante il Prg consentisse esclusivamente la realizzazione di strutture quali agriturismi o campeggi, ossia strutture ricettive facenti capo ad imprenditori agricoli che utilizzano la propria azienda a scopo di ospitalità per non oltre 30 posti letto;
   il complesso turistico ha inoltre ottenuto l'autorizzazione della provincia di Crotone, che nell'ottobre del 2008 ha rilevato che «il progetto presentato è conforme allo strumento urbanistico vigente», e della soprintendenza archeologica di Crotone, nonostante nell'area vi siano insediamenti di epoca romana scoperti da archeologi del Texas ed in mancanza del nulla osta paesaggistico - che deve essere trasmesso alla soprintendenza per il rilascio del nulla osta di competenza. Tali elementi si evincono dagli esiti delle indagini della procura di Crotone;
   da notizie stampa si apprende che la struttura, oltre a non essere un agriturismo, di fatto non sarebbe gestita da imprenditori agricoli, sebbene a certificarlo sarebbe stato un ex tenente dei vigili urbani, tra le altre cose, risultato non in servizio al momento dell'attestazione;
   quanto sinora descritto è soltanto una parte delle presunte irregolarità riscontrate dagli investigatori della sezione di polizia giudiziaria della procura di Crotone che, secondo quanto risulta agli interroganti, da nove mesi hanno consegnato una dettagliata informativa pubblico ministero Francesco Carluccio, lo stesso che indaga sullo sbancamento realizzato abusivamente per la discesa a mare dal costruendo villaggio, tant’è che un'area di 7500 metri quadrati, nell'aprile 2014, è stata sequestrata dalla capitaneria di porto di Crotone, e sarebbero dodici le persone con denunce a loro carico per abusivismo e deturpamento di bellezze naturali;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto datato 19 febbraio 2002 recante «modifica del decreto interministeriale 27 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina denominata «Capo Rizzuto» ha disposto:
    l'area marina protetta «Capo Rizzuto» (...) in particolare persegue: la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti (articolo 4, comma 1, lettera f);
    all'interno dell'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto» (...) In particolare sono vietate: l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali (articolo 5, comma 1, lettera b);
   il decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 – Supplemento ordinario n. 28) dispone che:
    a) i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (articolo 146, comma 1);
    b) l'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittima l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa (articolo 146, comma 7);
    c) indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha facoltà di:
   1) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
   2) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati (articolo 150, comma 1) –:
    se non ritenga che lo sbancamento realizzato abusivamente per la discesa a mare ed i lavori del costruendo villaggio «Marine Park» non siano dannosi per l'area marina protetta «Capo Rizzuto» ed in quanto tale da vietare ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio datato 19 febbraio 2002;
    se non ritenga doverosa l'immediata sospensione dei lavori del villaggio ai sensi dell'articolo 150, comma 1 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 41 iniziati in difetto di nulla osta paesaggistico. (4-08024)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

sequestro di beni

archeologia