ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07963

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: FORMISANO ANIELLO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 11/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07963
presentato da
FORMISANO Aniello
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   FORMISANO. — Al Ministro della salute, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   in ossequio all'articolo 32 della Costituzione ed in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la legge n. 43 del 2006 ha regolamentato la professione sanitaria infermieristica e, nel rispetto dei diversi iter formativi, ha individuato quali «professionisti specialisti» quelli in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dalle università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché alla direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;
   con il recepimento delle succitate direttive europee l'Italia ha regolamentato la mutua assistenza agli Stati membri dell'Unione europea, compresa la cooperazione in merito agli standard di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni attraverso il Punto di contatto nazionale istituito presso il Ministero della salute, impegnandosi, a garanzia di tutti i cittadini europei, al riconoscimento delle prescrizioni rilasciate da un professionista sanitario abilitato da un altro Stato membro e conferendo al tema della mobilità sanitaria internazionale un impulso senza precedenti, attraverso la definitiva eliminazione degli ostacoli che hanno per lungo tempo impedito il diritto di cura transfrontaliera;
   ai fini del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, come statuito all'articolo 3, per «prescrizione» si intende la prescrizione di un medicinale o di un dispositivo medico rilasciata da un membro di una professione del settore sanitario regolamentata ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che è legalmente abilitato in tal senso nello Stato membro dell'Unione europea in cui è rilasciata;
   per «professionista sanitario» si intende il medico, l'infermiere o altro professionista che eserciti delle attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato ad una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura;
   nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea, così come nella totalità dei Paesi del Patto Atlantico (NATO), la professione infermieristica, sia in contesti civili che militari, ha ottenuto già da diverso tempo il riconoscimento di competenze specialistiche che in Italia, ancora oggi, risultano di massima disattese;
   tra gli innumerevoli esempi di evoluzione infermieristica, affermatasi a seguito di specifici percorsi di formazione accademica post-base, rientrano i «nurse prescriber» inglesi e gli «enfermeros prescriptores» spagnoli, entrambi esercenti la professione sanitaria infermieristica ed abilitati dal proprio Stato alla prescrizione di farmaci, esami diagnostici, dispositivi medici e presidi terapeutici;
   secondo la vigente normativa, le ricette mediche rilasciate da un professionista sanitario abilitato in un altro Stato membro saranno riconosciute anche in Italia ed i medicinali ivi prescritti (o i dispositivi medici) saranno dispensati solo se autorizzati al commercio  nostro Paese;
   il medicinale prescritto o il dispositivo medico potranno non essere dispensati esclusivamente a causa del legittimo rifiuto del farmacista dovuto a ragioni etiche oppure quando sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana, dubbi legittimi e giustificati in merito all'autenticità, il contenuto o la comprensibilità della stessa ricetta;
   al fine di evitare il loro mancato riconoscimento, le prescrizioni dovranno rispettare i requisiti minimi del documento allegato al Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 ed il professionista sanitario abilitato ad emetterle dovrà specificare, oltre l'identificazione del prodotto prescritto ed i dati identificativi del paziente, anche i propri dati identificativi, compresa la qualifica professionale;
   con la pubblicazione SMM/IS 143 ed 2005, redatta dall'Ispettorato di sanità della marina militare ed approvata dal Capo di Stato maggiore della marina militare, sono state stabilite le tabelle delle dotazioni sanitarie per le unità navali e per le infermerie di terra della marina militare;
   in essa sono state suddivise le infermerie di bordo, in linea con gli standard assistenziali dei restanti, Paesi del Patto Atlantico (NATO), e, in base alla funzione operativa, nonché alla tipologia di intervento sanitario erogabile, è stato predisposto un esaustivo elenco di farmaci, molti dei quali soggetti solamente in Italia a prescrizione medica, di esclusiva pertinenza delle unità navali sprovviste di personale medico ma nella quale presti servizio almeno un esercente la professione sanitaria infermieristica –:
   se il Ministro della salute sia a conoscenza di quanto sopra e se non ritenga opportuno intervenire per consentire al personale sanitario infermieristico italiano di poter conseguire le competenze specialistiche e prescrittive finora conseguite dagli infermieri europei, peraltro riconosciute dall'Italia, in regime di recepimento del diritto di assistenza sanitaria transfrontaliera e di mutuo riconoscimento delle prescrizioni;
   se il Ministro della difesa sia a conoscenza di quante unità navali della Marina militare italiana sono sprovviste di medico di bordo e se i farmaci ad esse trimestralmente assegnati per garantire i raggiungimento degli standard assistenziali stabiliti dai Paesi del Patto Atlantico (NATO), risultino essere mai stati somministrati autonomamente dal personale infermieristico di bordo, in relazione a contingenti necessità terapeutiche del personale militare imbarcato, o se invece risultino ad oggi non somministrabili in assenza di prescrizione espressamente formulata da personale sanitario formalmente abilitato. (4-07963)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

attrezzature medico-chirurgiche

statuto professionale