ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07912

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: LODOLINI EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 11/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07912
presentato da
LODOLINI Emanuele
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   LODOLINI. — Al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE ed il conseguente decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, hanno portato all'introduzione del nuovo «contrassegno unificato disabili europeo» (CUDE) anche in Italia;
   hanno diritto al rilascio del contrassegno le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e le persone non vedenti, oppure per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche e a persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura;
   gli uffici medico legali delle ASL non riconoscono tale diritto ai bambini, in maniera particolare ai neonati affetti da gravi patologie congenite che devono continuamente recarsi nei luoghi di cura, adducendo a giustificazione il fatto che, pur essendo invalidi civili riconosciuti (ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Portatore di handicap in situazione di gravità» comma 3, articolo 3) e con documentate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (leggi n. 118 del 1971 e n. 289 del 1990), essi debbano essere trasportati dai genitori a mezzo passeggini alla stregua degli altri bambini senza diritto di sosta invalidi e ciò fino almeno al compimento dei 3 anni, benché affetti da patologie tali da ridurne e renderne impossibile la deambulazione;
   allo stesso tempo tale diritto, come indicato sopra, viene riconosciuto anche a persone che, pur non essendo invalide e quindi non necessitando di frequenti cure, hanno un temporaneo problema a deambulare –:
   quali siano gli intendimenti del Governo rispetto ad una tale interpretazione restrittiva della normativa per la concessione del contrassegno invalidi che va a colpire bambini e neonati i quali necessitano di frequenti quanto indispensabili cure ed esami presso ospedali e centri fisioterapici, obbligando i genitori a non utilizzare gli stalli di sosta riservati agli invalidi e costringendoli a difficoltosi, lunghi e problematici trasporti dei bambini, spesso non annessi gravi rischi per la loro salute (esposizione alle intemperie, attraversamenti stradali, e altro), viste le ben note difficoltà di parcheggio presso tali centri, considerato che tale restrizione lede, secondo l'interrogante, i diritti di bambini e neonati, di fatto andando contro i principi della Carta Costituzionale italiana (articolo 3);
   quali siano le eventuali iniziative, se del caso normative, che il Governo intende attuare per consentire il rilascio del «contrassegno unificato disabili europeo» anche a bambini e neonati al fine di superare le problematiche descritte in premessa. (4-07912)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

prima infanzia

professione sanitaria