Legislatura: 17Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 11/02/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/02/2015
VARGIU. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 329, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, inserisce l'articolo 17-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e introduce il sistema del cosiddetto split payment, stabilendo che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, quando anche non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitato a loro dai fornitori, trattenendo l'IVA sul pagamento delle forniture da parte di imprese private;
per effetto di tale norma, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario. Il nuovo comma 2 del citato articolo 17-ter prevede inoltre che le disposizioni sullo split payment non si applichino ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito;
ulteriore novella è contenuta nella lettera c) del citato articolo 1, in cui si dispone che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la pubblica amministrazione e che si possano trovare in frequente eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni attive, potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro;
il Governo, il 9 gennaio 2015, ha comunicato l'imminenza del varo del decreto attuativo, relativo alle procedure da seguire per l'attuazione della legge chiarendo la questione relativa all'esigibilità;
numerose imprese private hanno sottoscritto contratti con istituti di credito per la cessione pro soluto delle fatture certificate dalla pubblica amministrazione che inevitabilmente dovranno subire delle modifiche, a partire dal 1o gennaio, quantomeno nell'individuazione del credito ceduto;
le imprese private che lavorano per la pubblica amministrazione si troveranno comunque, in seguito all'applicazione della normativa, a dover gestire un gap finanziario derivante dal tempo intercorrente tra il mancato incasso dell'IVA ed il rimborso dell'IVA a credito –:
quali iniziative di competenza intenda assumere per accertare che le pubbliche amministrazioni recepiscano la nuova norma negli schemi di convenzione esistenti con gli istituti di credito che acquistano i crediti dei fornitori, al fine di scongiurare un potenziale blocco del sistema;
se il decreto attuativo prevederà una modalità particolare e rapida di riconoscimento dei crediti IVA derivanti dagli acquisti di forniture commerciali, al fine di agevolare una richiesta di rimborso da parte delle aziende private fornitrici della pubblica amministrazione;
se il decreto attuativo prevederà, nel caso di richiesta di rimborso, una tempistica equivalente (mensile o trimestrale) al regime IVA adottato dal fornitore, in modo che questa possa rappresentare anche una forma di garanzia per un'eventuale cessione pro solvendo del credito. (4-07904)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):IVA
impresa privata
rimborso